Il recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori (d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141) ha rappresentato l’occasione per realizzare una riforma più ampia, che incide anche sulla disciplina degli intermediari non bancari che operano nel comparto del credito. In questo ambizioso disegno riformatore, l’art. 112 reca la nuova disciplina dei Confidi e degli altri soggetti che svolgono attività di concessione di finanziamenti («Casse peota» e agenzie di credito su pegno). L’articolo in commento, che sostituisce “implicitamente” il previgente art. 155 , può essere considerato norma di chiusura del sistema degli intermediari finanziari disciplinati dal t.u.l.b., ponendosi in rapporto di naturale complementarità con l’art. 114 che delimita, invece, il campo applicativo del Titolo V. Il disegno del legislatore sui Confidi si è andato definendo nel tempo. Nel modulo dell’intermediario finanziario vigilato è stata individuata la struttura atta ad accogliere la crescita dimensionale dei consorzi fidi, così da assicurare un efficiente impiego delle risorse pubbliche, a maggior tutela anche delle banche eroganti il credito. La riforma delineata dal d.lgs. n. 141/2010 conferma il permanere anche nel futuro di due distinte tipologie di Confidi sottoposte a regimi di controllo differenziati, ma nel complesso più rigorosi e potenzialmente più efficaci rispetto al passato. L’impianto regolamentare dettato per le banche rappresenta il modello cui fare riferimento, in coerenza con il principio, affermato nella disciplina comunitaria, che consente di applicare forme di vigilanza “equivalente” sugli intermediari finanziari.
Commento sub art. 112 d.lgs. n. 385/1993 / Scipione, Luigi. - II:(2013), pp. 1191-1206.
Commento sub art. 112 d.lgs. n. 385/1993
Scipione Luigi
2013
Abstract
Il recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori (d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141) ha rappresentato l’occasione per realizzare una riforma più ampia, che incide anche sulla disciplina degli intermediari non bancari che operano nel comparto del credito. In questo ambizioso disegno riformatore, l’art. 112 reca la nuova disciplina dei Confidi e degli altri soggetti che svolgono attività di concessione di finanziamenti («Casse peota» e agenzie di credito su pegno). L’articolo in commento, che sostituisce “implicitamente” il previgente art. 155 , può essere considerato norma di chiusura del sistema degli intermediari finanziari disciplinati dal t.u.l.b., ponendosi in rapporto di naturale complementarità con l’art. 114 che delimita, invece, il campo applicativo del Titolo V. Il disegno del legislatore sui Confidi si è andato definendo nel tempo. Nel modulo dell’intermediario finanziario vigilato è stata individuata la struttura atta ad accogliere la crescita dimensionale dei consorzi fidi, così da assicurare un efficiente impiego delle risorse pubbliche, a maggior tutela anche delle banche eroganti il credito. La riforma delineata dal d.lgs. n. 141/2010 conferma il permanere anche nel futuro di due distinte tipologie di Confidi sottoposte a regimi di controllo differenziati, ma nel complesso più rigorosi e potenzialmente più efficaci rispetto al passato. L’impianto regolamentare dettato per le banche rappresenta il modello cui fare riferimento, in coerenza con il principio, affermato nella disciplina comunitaria, che consente di applicare forme di vigilanza “equivalente” sugli intermediari finanziari.| File | Dimensione | Formato | |
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