Il saggio analizza i problemi connessi all'applicazione del rimedio della responsabilità civile, riferito soprattutto a vicende e rapporti interpersonali, alle negoziazioni che si svolgono sul mercato finanziario, in specie quello secondario caratterizzato, invece, dalla standardizzazione e dall'impersonalità. Posto che la veridicità e completezza delle informazioni consentono al mercato nel suo complesso di svolgere la propria funzione allocativa, preservando la fiducia degli investitori, emerge in questo contesto l'importanza di individuare nell'affidamento (reliance) il criterio di selezione dei danni risarcibili derivanti dall'informazione inesatta, tenendo conto, nel contempo, delle oggettive modalità di funzionamento del mercato stesso. Viene dunque presa in considerazione la discussione della dottrina statunitense sulla c.d. Fraud-On-The-Market (FOTM) theory, ossia l'argomentazione giuridica che consente agli investitori, nelle cause fondate sulla diffusione di false informazioni nel mercato secondario, di non dover fornire la prova di aver fatto concreto affidamento sull'informazione rivelatasi non vera, sulla base della presunzione che quest'ultima sia stata perfettamente riflessa nel prezzo del titolo al momento della contrattazione e che ciò abbia influenzato l'investitore che in tale situazione abbia negoziato i titoli. Dinanzi all'influenza esercitata dalla teoria in questione sulla nostra giurisprudenza (v., in particolare, Cass. 3 luglio 2014, n. 15224), si esaminano le implicazioni che essa presenta sul piano del nesso di causalità e della determinazione del danno risarcibile.
Mercato finanziario e profili di responsabilità da omesse o inesatte informazioni / Picardi, Lucia. - II:(2017), pp. 131-153.
Mercato finanziario e profili di responsabilità da omesse o inesatte informazioni
Picardi, Lucia
2017
Abstract
Il saggio analizza i problemi connessi all'applicazione del rimedio della responsabilità civile, riferito soprattutto a vicende e rapporti interpersonali, alle negoziazioni che si svolgono sul mercato finanziario, in specie quello secondario caratterizzato, invece, dalla standardizzazione e dall'impersonalità. Posto che la veridicità e completezza delle informazioni consentono al mercato nel suo complesso di svolgere la propria funzione allocativa, preservando la fiducia degli investitori, emerge in questo contesto l'importanza di individuare nell'affidamento (reliance) il criterio di selezione dei danni risarcibili derivanti dall'informazione inesatta, tenendo conto, nel contempo, delle oggettive modalità di funzionamento del mercato stesso. Viene dunque presa in considerazione la discussione della dottrina statunitense sulla c.d. Fraud-On-The-Market (FOTM) theory, ossia l'argomentazione giuridica che consente agli investitori, nelle cause fondate sulla diffusione di false informazioni nel mercato secondario, di non dover fornire la prova di aver fatto concreto affidamento sull'informazione rivelatasi non vera, sulla base della presunzione che quest'ultima sia stata perfettamente riflessa nel prezzo del titolo al momento della contrattazione e che ciò abbia influenzato l'investitore che in tale situazione abbia negoziato i titoli. Dinanzi all'influenza esercitata dalla teoria in questione sulla nostra giurisprudenza (v., in particolare, Cass. 3 luglio 2014, n. 15224), si esaminano le implicazioni che essa presenta sul piano del nesso di causalità e della determinazione del danno risarcibile.| File | Dimensione | Formato | |
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