L’a. ricostruisce criticamente l’itinerario giurisprudenziale dominante contrario a risarcire il danno da morte che ha condotto, dopo l’overruling proposto dalla Cassazione (Sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361), alla sentenza delle Sezioni Unite (22 luglio 2015, n. 15350) che ribadisce l’orientamento negazionista più risalente (SS. UU. n. 3475 del 1925). Il danno da “perdita della vita”, di là dalle incongruenze, logiche e giuridiche, del c.d. criterio cronometrico e degli escamotages via via elaborati dalla giurisprudenza al fine di riparare il danno patito iure proprio dalla vittima, risulta essere un danno biologico, ma non un danno alla salute, che è alternativo rispetto al c.d. “danno biologico terminale”. L’impossibilità di applicare la teoria differenziale ai danni immateriali induce a ravvisare nel danno tanatologico, così come nel danno alla salute, un evento dannoso risarcibile che, a sua volta, può essere causa di ulteriori conseguenze patrimoniali (danno emergente, lucro cessante) e non patrimoniali (danno morale da agonia, «danno da perdita del rapporto parentale o c.d. esistenziale»). Da qui la critica ad un’impropria nozione di danno-conseguenza ed alla sua dubbia identificazione con la prova (presuntiva) del danno. In presenza dell’esigenza di elaborare uno specifico sistema di liquidazione, la tendenza dei giudici a riferirsi, pur nella qualità di mero “parametro”, al dato del 100% d’invalidità permanente appare una soluzione conforme alla natura biologica del danno da perdita della vita. Una riflessione sul «nuovo statuto» dei danni risarcibili nel sistema della responsabilità civile induce a prospettare il superamento della semplificante contrapposizione tra “esistenzialisti” ed “anti-esistenzialisti”, a ripensare ad un bipolarismo “minimale” e ad evidenziare la funzione preventivo-punitiva della riparazione nei danni immateriali, soprattutto allorché siano la conseguenza di un fatto di reato.
Il danno da perdita della vita e il sistema di responsabilità civile / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - II:(2016), pp. 501-536. [10.4399/978885489688825]
Il danno da perdita della vita e il sistema di responsabilità civile
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2016
Abstract
L’a. ricostruisce criticamente l’itinerario giurisprudenziale dominante contrario a risarcire il danno da morte che ha condotto, dopo l’overruling proposto dalla Cassazione (Sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361), alla sentenza delle Sezioni Unite (22 luglio 2015, n. 15350) che ribadisce l’orientamento negazionista più risalente (SS. UU. n. 3475 del 1925). Il danno da “perdita della vita”, di là dalle incongruenze, logiche e giuridiche, del c.d. criterio cronometrico e degli escamotages via via elaborati dalla giurisprudenza al fine di riparare il danno patito iure proprio dalla vittima, risulta essere un danno biologico, ma non un danno alla salute, che è alternativo rispetto al c.d. “danno biologico terminale”. L’impossibilità di applicare la teoria differenziale ai danni immateriali induce a ravvisare nel danno tanatologico, così come nel danno alla salute, un evento dannoso risarcibile che, a sua volta, può essere causa di ulteriori conseguenze patrimoniali (danno emergente, lucro cessante) e non patrimoniali (danno morale da agonia, «danno da perdita del rapporto parentale o c.d. esistenziale»). Da qui la critica ad un’impropria nozione di danno-conseguenza ed alla sua dubbia identificazione con la prova (presuntiva) del danno. In presenza dell’esigenza di elaborare uno specifico sistema di liquidazione, la tendenza dei giudici a riferirsi, pur nella qualità di mero “parametro”, al dato del 100% d’invalidità permanente appare una soluzione conforme alla natura biologica del danno da perdita della vita. Una riflessione sul «nuovo statuto» dei danni risarcibili nel sistema della responsabilità civile induce a prospettare il superamento della semplificante contrapposizione tra “esistenzialisti” ed “anti-esistenzialisti”, a ripensare ad un bipolarismo “minimale” e ad evidenziare la funzione preventivo-punitiva della riparazione nei danni immateriali, soprattutto allorché siano la conseguenza di un fatto di reato.File | Dimensione | Formato | |
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