Il quadro di risoluzione delle crisi disciplinato dalla direttiva 2014/59/UE (BRRD), come si avrà modo di dimostrare più avanti, si fonda su misure recentemente adottate da diversi Stati membri per migliorare i propri sistemi di risoluzione a livello nazionale. La direttiva ne rafforza gli aspetti fondamentali e garantisce l’applicabilità degli strumenti in questione nel mercato finanziario integrato europeo. La risoluzione della banca è attuata per il mezzo di una procedura “paraconcorsuale”, interamente affidata all’autorità amministrativa (Autorità Nazionale di Risoluzione - ANR o BCE), la quale identifica i presupposti per la sua applicazione, individua la procedura di crisi, procede alla redazione di una valutazione delle attività e passività, dispone la riduzione o la conversione dei diritti di partecipazione e degli “strumenti di capitale” nonché degli altri crediti soggetti a bail-in. L’Autorità di Risoluzione valuta se una banca o un gruppo è “risolvibile”, secondo un preventivo piano di risoluzione (individuale o di gruppo, artt. 7 e 8), da essa stessa predisposto e, nel caso pervenga ad un giudizio positivo sulla “risolvibilità”, adotta le misure di risoluzione, che dovrebbero prevenire l’applicazione delle alternative misure coattive di liquidazione. Il lavoro distingue gli interventi miranti a lasciare in vita la banca insolvente come entità giuridica autonoma (going concern) da quelli che comportano il venir meno della banca come entità giuridica e la sua ristrutturazione in modo da minimizzare gli effetti negativi sui vari stakeholders (gone concern). Preso atto che la “risoluzione”, a differenza della liquidazione, sottointende il salvataggio dell’intermediario, finalità comune di tali procedure è, infatti, quella di consentire alla banca in “risoluzione”, considerata nella sua integrità (oppure come organismo aziendale, trasferito a un ente-ponte o a una società-veicolo), di proseguire l’attività, dopo l’«attenuazione» del passivo, conseguente alla riduzione delle passività pregresse attuata con operazioni di decurtazione, azzeramento o conversione dei suoi debiti nei confronti dei creditori muniti di diritti soggettivi perfetti (detentori di obbligazioni subordinate, altri creditori muniti di idonei titoli), nonché nei confronti dei titolari di partecipazioni al capitale (bail-in). Pertanto, nel primo gruppo convergono gli strumenti della vendita dell’attività d’impresa, dell’ente ponte e della separazione delle attività. Al secondo, invece, appartiene il quarto e ultimo resolution tool proposto dalla direttiva, ovvero il debt write down tool, più semplicemente detto bail-in.
La vendita e la separazione delle attività / Scipione, Luigi. - (2016), pp. 539-565.
La vendita e la separazione delle attività
SCIPIONE, Luigi
2016
Abstract
Il quadro di risoluzione delle crisi disciplinato dalla direttiva 2014/59/UE (BRRD), come si avrà modo di dimostrare più avanti, si fonda su misure recentemente adottate da diversi Stati membri per migliorare i propri sistemi di risoluzione a livello nazionale. La direttiva ne rafforza gli aspetti fondamentali e garantisce l’applicabilità degli strumenti in questione nel mercato finanziario integrato europeo. La risoluzione della banca è attuata per il mezzo di una procedura “paraconcorsuale”, interamente affidata all’autorità amministrativa (Autorità Nazionale di Risoluzione - ANR o BCE), la quale identifica i presupposti per la sua applicazione, individua la procedura di crisi, procede alla redazione di una valutazione delle attività e passività, dispone la riduzione o la conversione dei diritti di partecipazione e degli “strumenti di capitale” nonché degli altri crediti soggetti a bail-in. L’Autorità di Risoluzione valuta se una banca o un gruppo è “risolvibile”, secondo un preventivo piano di risoluzione (individuale o di gruppo, artt. 7 e 8), da essa stessa predisposto e, nel caso pervenga ad un giudizio positivo sulla “risolvibilità”, adotta le misure di risoluzione, che dovrebbero prevenire l’applicazione delle alternative misure coattive di liquidazione. Il lavoro distingue gli interventi miranti a lasciare in vita la banca insolvente come entità giuridica autonoma (going concern) da quelli che comportano il venir meno della banca come entità giuridica e la sua ristrutturazione in modo da minimizzare gli effetti negativi sui vari stakeholders (gone concern). Preso atto che la “risoluzione”, a differenza della liquidazione, sottointende il salvataggio dell’intermediario, finalità comune di tali procedure è, infatti, quella di consentire alla banca in “risoluzione”, considerata nella sua integrità (oppure come organismo aziendale, trasferito a un ente-ponte o a una società-veicolo), di proseguire l’attività, dopo l’«attenuazione» del passivo, conseguente alla riduzione delle passività pregresse attuata con operazioni di decurtazione, azzeramento o conversione dei suoi debiti nei confronti dei creditori muniti di diritti soggettivi perfetti (detentori di obbligazioni subordinate, altri creditori muniti di idonei titoli), nonché nei confronti dei titolari di partecipazioni al capitale (bail-in). Pertanto, nel primo gruppo convergono gli strumenti della vendita dell’attività d’impresa, dell’ente ponte e della separazione delle attività. Al secondo, invece, appartiene il quarto e ultimo resolution tool proposto dalla direttiva, ovvero il debt write down tool, più semplicemente detto bail-in.| File | Dimensione | Formato | |
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