Ancora una volta la politica di retroguardia, che muove la decretazione d’urgenza, ripropone la contrapposizione tra tutela della collettività e diritti inviolabili della persona, cioè, ripropone l’antica ‘consuetudine’ dell’affidamento del controllo sociale alla custodia cautelare, che finisce con l’assumere finalità di tipo repressivo-deterrente. Si perviene così allo stravolgimento dello scopo di accertamento del processo, che in un sistema governato da pacchetti sicurezza, perde la connotazione di luogo di composizione di ‘conflitti’, determinando il mutamento delle norme di procedura da regole di comportamento in strumenti repressivi endofasici. Siffatte tendenze involutive restringono gli obbiettivi della politica criminale ad un’accezione particolare di ‘sicurezza’, che è la causa degli ‘abusi’ del legislatore sull’inviolabilità della libertà personale. Tali abusi, però, non sono legittimati dalla Costituzione. Vero è che gli artt. 13 e 27 Cost. non escludono del tutto il ricorso a misure cautelari rispondenti ad una logica di ‘prevenzione in senso ampio’, escludono, però, che essa sia ‘consegnata’ a meccanismi presuntivi. Ma le esigenze politiche di impatto sull’opinione pubblica continuano a spostare il confine tra prevenzione e repressione, fino ad uscire dall’area della giurisdizione di accertamento del fatto e della responsabilità, per entrare nel processo di prevenzione. Qui sono ancora più evidenti le tendenze autoritarie della giustizia criminale, esse si manifestano nel rapporto giudice-legge, con la consegna al giudice di una delega in bianco quanto all’identificazione del sospetto di appartenenza all’associazione mafiosa, presupposto per l’applicazione della misura della sorveglianza speciale o dell’obbligo di soggiorno e, contestualmente, per l’ambito di attività delle misure patrimoniali. In via generale, possiamo dire che i diritti fondamentali a rischio sono quelli minacciati da iniziative preventive affidate alla polizia e al pubblico ministero, il rischio è più che concreto nell’ambito della prevenzione dei reati di corruzione, ambito nel quale scompare il fatto storico e con esso scompare la giurisdizione di garanzia. La conseguenza è la rinuncia al processo come luogo di esercizio della giurisdizione, a favore di forme illiberali di controllo. Si perviene, dunque, a dedurre il tentativo di infiltrazione mafiosa da semplici atteggiamenti, privi di una base fattuale, cioè, dal sospetto del sospetto. E ciò in un momento storico in cui si assiste alla trasformazione dei rapporti tra legge e giudice, attraverso la mediazione della tutela dei valori costituzionali e convenzionali. All’interno di questo rapporto l’interpretazione conforme esalta il ruolo politico del giudice ed i bisogni di controllo diffuso sulle leggi, allentando le maglie del principio di stretta legalità, su cui è costruito il sistema di civil law. Si origina da questa trasformazione il dominio della giurisprudenza sulla procedura e l’egemonia delle prassi sul processo; ma è qui che si insedia nuovamente l’uso politico del processo da parte di una magistratura, supposta oligarchica, che violando il principio di legalità, esercita una discrezionalità politica.
Il processo penale contemporaneo / Iasevoli, Clelia. - (2015). (Intervento presentato al convegno Processo penal contemporaneo tenutosi a Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Direito nel 29-30 settembre e 1 ottobre 2015).
Il processo penale contemporaneo
IASEVOLI, CLELIA
2015
Abstract
Ancora una volta la politica di retroguardia, che muove la decretazione d’urgenza, ripropone la contrapposizione tra tutela della collettività e diritti inviolabili della persona, cioè, ripropone l’antica ‘consuetudine’ dell’affidamento del controllo sociale alla custodia cautelare, che finisce con l’assumere finalità di tipo repressivo-deterrente. Si perviene così allo stravolgimento dello scopo di accertamento del processo, che in un sistema governato da pacchetti sicurezza, perde la connotazione di luogo di composizione di ‘conflitti’, determinando il mutamento delle norme di procedura da regole di comportamento in strumenti repressivi endofasici. Siffatte tendenze involutive restringono gli obbiettivi della politica criminale ad un’accezione particolare di ‘sicurezza’, che è la causa degli ‘abusi’ del legislatore sull’inviolabilità della libertà personale. Tali abusi, però, non sono legittimati dalla Costituzione. Vero è che gli artt. 13 e 27 Cost. non escludono del tutto il ricorso a misure cautelari rispondenti ad una logica di ‘prevenzione in senso ampio’, escludono, però, che essa sia ‘consegnata’ a meccanismi presuntivi. Ma le esigenze politiche di impatto sull’opinione pubblica continuano a spostare il confine tra prevenzione e repressione, fino ad uscire dall’area della giurisdizione di accertamento del fatto e della responsabilità, per entrare nel processo di prevenzione. Qui sono ancora più evidenti le tendenze autoritarie della giustizia criminale, esse si manifestano nel rapporto giudice-legge, con la consegna al giudice di una delega in bianco quanto all’identificazione del sospetto di appartenenza all’associazione mafiosa, presupposto per l’applicazione della misura della sorveglianza speciale o dell’obbligo di soggiorno e, contestualmente, per l’ambito di attività delle misure patrimoniali. In via generale, possiamo dire che i diritti fondamentali a rischio sono quelli minacciati da iniziative preventive affidate alla polizia e al pubblico ministero, il rischio è più che concreto nell’ambito della prevenzione dei reati di corruzione, ambito nel quale scompare il fatto storico e con esso scompare la giurisdizione di garanzia. La conseguenza è la rinuncia al processo come luogo di esercizio della giurisdizione, a favore di forme illiberali di controllo. Si perviene, dunque, a dedurre il tentativo di infiltrazione mafiosa da semplici atteggiamenti, privi di una base fattuale, cioè, dal sospetto del sospetto. E ciò in un momento storico in cui si assiste alla trasformazione dei rapporti tra legge e giudice, attraverso la mediazione della tutela dei valori costituzionali e convenzionali. All’interno di questo rapporto l’interpretazione conforme esalta il ruolo politico del giudice ed i bisogni di controllo diffuso sulle leggi, allentando le maglie del principio di stretta legalità, su cui è costruito il sistema di civil law. Si origina da questa trasformazione il dominio della giurisprudenza sulla procedura e l’egemonia delle prassi sul processo; ma è qui che si insedia nuovamente l’uso politico del processo da parte di una magistratura, supposta oligarchica, che violando il principio di legalità, esercita una discrezionalità politica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


