Muovendo dalla ricostruzione del carattere di collegialità cui è improntato il collegio sindacale, il contributo analizza la disciplina delle riunioni e delle deliberazioni di quest'organo, avendo riguardo, fra l'altro, alla possibilità di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle riunioni medesime, nonché ai problemi che ne derivano in specie con riferimento all'attività di verbalizzazione e alla necessaria sottoscrizione del verbale da parte di tutti gli intervenuti. Oggetto di specifica attenzione è anche il rapporto fra la natura di atti interni propria dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del collegio e la sussistenza (e la portata) del diritto del sindaco dissenziente di rendere palese la propria posizione dinanzi all'assemblea e, in talune ipotesi, di presentare a quest'ultima relazioni "di minoranza". In assenza di una specifica disciplina dell'invalidità delle deliberazioni del collegio sindacale, lo scritto considera altresì condizioni e limiti di applicabilità in via analogica alla fattispecie in discorso della disciplina sull'invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. L'analisi del quadro normativo prosegue con l'esame del fondamento e dell'operatività della c.d. decadenza sanzionatoria del sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio (art. 2404, comma 2, cod. civ.) o, ancora, alle assemblee o a due riunioni consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo (art. 2405, comma 2, cod. civ.).
Art. 2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio), art. 2405 (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee) / Picardi, Lucia. - II:(2016), pp. 1653-1672.
Art. 2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio), art. 2405 (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee)
PICARDI, LUCIA
2016
Abstract
Muovendo dalla ricostruzione del carattere di collegialità cui è improntato il collegio sindacale, il contributo analizza la disciplina delle riunioni e delle deliberazioni di quest'organo, avendo riguardo, fra l'altro, alla possibilità di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle riunioni medesime, nonché ai problemi che ne derivano in specie con riferimento all'attività di verbalizzazione e alla necessaria sottoscrizione del verbale da parte di tutti gli intervenuti. Oggetto di specifica attenzione è anche il rapporto fra la natura di atti interni propria dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del collegio e la sussistenza (e la portata) del diritto del sindaco dissenziente di rendere palese la propria posizione dinanzi all'assemblea e, in talune ipotesi, di presentare a quest'ultima relazioni "di minoranza". In assenza di una specifica disciplina dell'invalidità delle deliberazioni del collegio sindacale, lo scritto considera altresì condizioni e limiti di applicabilità in via analogica alla fattispecie in discorso della disciplina sull'invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. L'analisi del quadro normativo prosegue con l'esame del fondamento e dell'operatività della c.d. decadenza sanzionatoria del sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio (art. 2404, comma 2, cod. civ.) o, ancora, alle assemblee o a due riunioni consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo (art. 2405, comma 2, cod. civ.).File | Dimensione | Formato | |
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