Il contributo ricostruisce le problematiche connesse alla retribuzione dei sindaci di società per azioni, prendendo le mosse dalla regola fissata dall'art. 2402 cod. civ. (in combinazione con l'art. 2364, comma 1, n. 3) dell'onerosità della carica e del conseguente dritto del sindaco alla corresponsione di un compenso per la propria attività. Si evidenzia la stretta connessione fra la norma oggetto di esame e i principi della predeterminazione e invariabilità degli emolumenti spettanti ai sindaci, intesi a garantire l'indipendenza di questi ultimi e, correlativamente, a circoscrivere il libero apprezzamento della società, senza trascurare di considerare le conseguenze della mancata fissazione del compenso nell'atto costitutivo e la legittimità o meno di eventuali delibere assembleari dirette a introdurre variazioni della retribuzione in corso di carica. Oggetto di attenzione sono altresì l'insussistenza di vincoli rigidi alla determinazione del compenso in specie dopo la soppressione delle tariffe professionali e, nel contempo, la necessità di contemperare l'esigenza di adeguatezza dello stesso alla complessità dell'incarico con la salvaguardia dell'interesse sociale, che potrebbe essere leso dalla fissazione di una retribuzione palesemente eccessiva o sproporzionata alla valutazione di mercato della prestazione. E' discussa, invece, l'applicabilità dei suesposti principi di predeterminazione e di invariabilità del compenso al sindaco supplente, non ricorrendo la ratio di indipendenza sottesa all'art. 2402 e connaturata all'effettivo svolgimento delle funzioni di controllo. Infine, si dà conto degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in tema di prescrizione del diritto al compenso e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod civ.
Art. 2402 (Retribuzione) / Picardi, Lucia. - II:(2016), pp. 1531-1540.
Art. 2402 (Retribuzione)
PICARDI, LUCIA
2016
Abstract
Il contributo ricostruisce le problematiche connesse alla retribuzione dei sindaci di società per azioni, prendendo le mosse dalla regola fissata dall'art. 2402 cod. civ. (in combinazione con l'art. 2364, comma 1, n. 3) dell'onerosità della carica e del conseguente dritto del sindaco alla corresponsione di un compenso per la propria attività. Si evidenzia la stretta connessione fra la norma oggetto di esame e i principi della predeterminazione e invariabilità degli emolumenti spettanti ai sindaci, intesi a garantire l'indipendenza di questi ultimi e, correlativamente, a circoscrivere il libero apprezzamento della società, senza trascurare di considerare le conseguenze della mancata fissazione del compenso nell'atto costitutivo e la legittimità o meno di eventuali delibere assembleari dirette a introdurre variazioni della retribuzione in corso di carica. Oggetto di attenzione sono altresì l'insussistenza di vincoli rigidi alla determinazione del compenso in specie dopo la soppressione delle tariffe professionali e, nel contempo, la necessità di contemperare l'esigenza di adeguatezza dello stesso alla complessità dell'incarico con la salvaguardia dell'interesse sociale, che potrebbe essere leso dalla fissazione di una retribuzione palesemente eccessiva o sproporzionata alla valutazione di mercato della prestazione. E' discussa, invece, l'applicabilità dei suesposti principi di predeterminazione e di invariabilità del compenso al sindaco supplente, non ricorrendo la ratio di indipendenza sottesa all'art. 2402 e connaturata all'effettivo svolgimento delle funzioni di controllo. Infine, si dà conto degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in tema di prescrizione del diritto al compenso e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod civ.File | Dimensione | Formato | |
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