Con il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, il legislatore è intervenuto nella delicata disciplina dei reati tributari apportando una serie di modifiche al d. lgs. 74/2000, al fine di aiutare il giudice nella definizione della responsabilità penale cercando di legarla a fatti con un contenuto realmente dannoso. Tra le varie innovazioni c’è quella dell’aggiornamento delle definizioni di cui all’art. 1 e, in particolare, alla lett. g-ter) che evidenzia come per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà L’articolo presenta un articolato commento in cui vengono poste in evidenza alcune criticità, nonostante l’apprezzabile sforzo del legislatore e della giurisprudenza, in particolare sotto il profilo della legalità/determinatezza in quanto le definizioni restano abbastanza generiche e facilmente manipolabili. Molto dipenderà dalla sensibilità del giudice nel momento applicativo. Lo stesso dicasi per le esigenze di offensività della condotta e sul ricorso a forme di anticipazione della tutela spesso mascherate da una non precisa individuazione del bene giuridico.
I «mezzi fraudolenti» previsti dalla lett.g-ter dell'art.1 del d.lgs. n.74 del 2000 / Longobardo, Carlo. - In: GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE. - ISSN 1826-2430. - 2(2016), pp. 1-5.
I «mezzi fraudolenti» previsti dalla lett.g-ter dell'art.1 del d.lgs. n.74 del 2000
LONGOBARDO, CARLO
2016
Abstract
Con il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, il legislatore è intervenuto nella delicata disciplina dei reati tributari apportando una serie di modifiche al d. lgs. 74/2000, al fine di aiutare il giudice nella definizione della responsabilità penale cercando di legarla a fatti con un contenuto realmente dannoso. Tra le varie innovazioni c’è quella dell’aggiornamento delle definizioni di cui all’art. 1 e, in particolare, alla lett. g-ter) che evidenzia come per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà L’articolo presenta un articolato commento in cui vengono poste in evidenza alcune criticità, nonostante l’apprezzabile sforzo del legislatore e della giurisprudenza, in particolare sotto il profilo della legalità/determinatezza in quanto le definizioni restano abbastanza generiche e facilmente manipolabili. Molto dipenderà dalla sensibilità del giudice nel momento applicativo. Lo stesso dicasi per le esigenze di offensività della condotta e sul ricorso a forme di anticipazione della tutela spesso mascherate da una non precisa individuazione del bene giuridico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


