Il primo lunedì (9 maggio 2016) è stato dedicato alle libertà digitali in tempo di terrorismo, tema sul quale alcuni di noi sono già intervenuti in consessi scientifici nazionali e internazionali. Si è discusso di quanto debba arretrare la difesa di un diritto fondamentale e quanto avanzare il bisogno di protezione contro una minaccia concreta e seria di un evento terroristico. Le misure adottate a livello europeo - dal nostro D.l. n.7/2015 alla Loi francese n. 1501 /2015, passando per la proposta di Direttiva n. 625/2015 de PE e del Consiglio - asciugano irragionevolmente le libertà perché arrivano a bloccare i siti in odore di terrorismo o a rimuovere i contenuti illeciti senza neanche un ordine di arresto o pulizia impartito da un giudice, ma da un’autorità amministrativa. A questa severità di limite imposto alla libertà di espressione, rispettivamente del titolare del sito e del navigante, corrisponde un rimedio tecnico sostanzialmente inefficace se l’obiettivo è rendere inaccessibile il contenuto a chiunque. Infatti, siccome la misura deve passare attraverso il server del ISP nazionale, basterà un meccanismo di server proxy per aggirare tale divieto. Quindi, una severità in punto di diritto che non va a buon fine in punto di fatto. Perché le law of fear sono pensate svincolate dalla pratica conseguibilità dell’obiettivo sperato? Perché si affronta il terrorismo come se fosse una questione di casa nostra, anche se la Tecnica e Internet sono mezzi e ambiti a vocazione universale?
Diritto e tecnica: una misura di equilibrio tra le libertà fondamentali e la sicurezza? - I Lunedì di Ermes / DE MINICO, Giovanna. - (2016).
Diritto e tecnica: una misura di equilibrio tra le libertà fondamentali e la sicurezza? - I Lunedì di Ermes
DE MINICO, GIOVANNA
2016
Abstract
Il primo lunedì (9 maggio 2016) è stato dedicato alle libertà digitali in tempo di terrorismo, tema sul quale alcuni di noi sono già intervenuti in consessi scientifici nazionali e internazionali. Si è discusso di quanto debba arretrare la difesa di un diritto fondamentale e quanto avanzare il bisogno di protezione contro una minaccia concreta e seria di un evento terroristico. Le misure adottate a livello europeo - dal nostro D.l. n.7/2015 alla Loi francese n. 1501 /2015, passando per la proposta di Direttiva n. 625/2015 de PE e del Consiglio - asciugano irragionevolmente le libertà perché arrivano a bloccare i siti in odore di terrorismo o a rimuovere i contenuti illeciti senza neanche un ordine di arresto o pulizia impartito da un giudice, ma da un’autorità amministrativa. A questa severità di limite imposto alla libertà di espressione, rispettivamente del titolare del sito e del navigante, corrisponde un rimedio tecnico sostanzialmente inefficace se l’obiettivo è rendere inaccessibile il contenuto a chiunque. Infatti, siccome la misura deve passare attraverso il server del ISP nazionale, basterà un meccanismo di server proxy per aggirare tale divieto. Quindi, una severità in punto di diritto che non va a buon fine in punto di fatto. Perché le law of fear sono pensate svincolate dalla pratica conseguibilità dell’obiettivo sperato? Perché si affronta il terrorismo come se fosse una questione di casa nostra, anche se la Tecnica e Internet sono mezzi e ambiti a vocazione universale?File | Dimensione | Formato | |
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