In due costituzioni, la prima del 1198 inserita nel titolo De Constitutionibus (X. 1,2,6 Omnes) e l’altra del 1204 compresa nel titolo De iudiciis (X. 2,1,13 Novit ille), Innocenzo III riprende – senza però fare alcun richiamo alla fonte da cui trae evidentemente ispirazione –, il principio di equità contenuto nel titolo 2.2 dei Digesta di Giustiniano, secondo il quale deve farsi valere contro di sé quello stesso diritto, novum ius, che è stato stabilito ed applicato ad altri. Mi sembra quindi di grande interesse analizzare queste decretali, molto studiate in storiografia ma per altri aspetti, al fine di dimostrare come la monarchia pontificia tra il XII e il XIII secolo abbia preso in prestito dal diritto romano, nel nostro caso dai Digesta, espressioni per definirsi. Il Papa, infatti, usa proprio le parole della rubrica del titolo 2.2 dei Digesta (quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure utatur) per sancire quel principio in base al quale ‘a ciascuno deve applicarsi lo stesso diritto che vale contro di lui’(X. 1,2,6 Omnes: Quum igitur quod quisque iuris in alterum statuit ipsi debeat uti eo; X. 2,1,13 Novit ille: … quod quisque iuris in alterum statuit alius eo uti valeat contra illum). Inoltre richiama la regola Catonis, ‘patere legem, quam ipse tuleris’, già ripresa da Accursio nella glossa Summam ad Dig. 2.2.1 per stabilire che la legge divina dà precetti positivi obbliganti e condanna coloro che non osservano quanto impongono agli altri (X. 1,2,6 Omnes: … et sapientis dicat auctoritas ‘patere legem, quam ipse tuleris’; X. 2,1,13 Novit ille: … et sapiens protestetur: ‘patere legem, quam ipse tuleris’).

Innocenzo III, Dig. 2.2 e un aspetto del principio di equità / Tuccillo, Fabiana. - (2015). (Intervento presentato al convegno Innocent III and his time. From absolute papal monarchy to the Fourth Lateran Council tenutosi a Universidad Católica de Murcia nel 10.12.2015).

Innocenzo III, Dig. 2.2 e un aspetto del principio di equità

TUCCILLO, FABIANA
2015

Abstract

In due costituzioni, la prima del 1198 inserita nel titolo De Constitutionibus (X. 1,2,6 Omnes) e l’altra del 1204 compresa nel titolo De iudiciis (X. 2,1,13 Novit ille), Innocenzo III riprende – senza però fare alcun richiamo alla fonte da cui trae evidentemente ispirazione –, il principio di equità contenuto nel titolo 2.2 dei Digesta di Giustiniano, secondo il quale deve farsi valere contro di sé quello stesso diritto, novum ius, che è stato stabilito ed applicato ad altri. Mi sembra quindi di grande interesse analizzare queste decretali, molto studiate in storiografia ma per altri aspetti, al fine di dimostrare come la monarchia pontificia tra il XII e il XIII secolo abbia preso in prestito dal diritto romano, nel nostro caso dai Digesta, espressioni per definirsi. Il Papa, infatti, usa proprio le parole della rubrica del titolo 2.2 dei Digesta (quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure utatur) per sancire quel principio in base al quale ‘a ciascuno deve applicarsi lo stesso diritto che vale contro di lui’(X. 1,2,6 Omnes: Quum igitur quod quisque iuris in alterum statuit ipsi debeat uti eo; X. 2,1,13 Novit ille: … quod quisque iuris in alterum statuit alius eo uti valeat contra illum). Inoltre richiama la regola Catonis, ‘patere legem, quam ipse tuleris’, già ripresa da Accursio nella glossa Summam ad Dig. 2.2.1 per stabilire che la legge divina dà precetti positivi obbliganti e condanna coloro che non osservano quanto impongono agli altri (X. 1,2,6 Omnes: … et sapientis dicat auctoritas ‘patere legem, quam ipse tuleris’; X. 2,1,13 Novit ille: … et sapiens protestetur: ‘patere legem, quam ipse tuleris’).
2015
Innocenzo III, Dig. 2.2 e un aspetto del principio di equità / Tuccillo, Fabiana. - (2015). (Intervento presentato al convegno Innocent III and his time. From absolute papal monarchy to the Fourth Lateran Council tenutosi a Universidad Católica de Murcia nel 10.12.2015).
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