Nel 1920 Giorgio Del Vecchio sceglieva di consacrare la Prolusione al suo primo insegnamento di Filosoa del Diritto presso la Regia Università di Roma al tema dei principi generali del diritto. Quel lavoro avrebbe dato origine a un circuito di discussione tra i più interessanti della prima metà del Novecento. L’idea che dovesse essere la matrice del giusrazionalismo moderno a guidare l’interpretazione dei principi generali del diritto trovava uno dei suoi principali fuochi nell’equivalenza tra la loro ‘razionalità’ e la pretesa della loro ‘universalità’. Si trattava di un assunto che aveva trovato una legittimazione importante in una particolare stagione di ricerca cui la personalità del losofo del diritto bolognese aveva adato gli anni della sua formazione, nella congiunzione tra neokantismo giuridico e scienza della comparazione giuridica. Tornare al cortocircuito che si ritrovava in una vocazione ‘scientica’ e ‘positiva’ alla quale adare le ragioni di un diritto di natura inteso quale formula capace di percorrere e rendere intellegibile la storia dei sistemi giuridici, consente di riettere su di una pagina della storia e delle distinte vocazioni che contribuirono a denire, tra Otto e Novecento, lo statuto della scienza del diritto comparato.
Principi del diritto e diritto universale. Giorgio Del Vecchio e la vocazione filosofica della comparazione giuridica / Marzocco, Valeria. - (2014), pp. 215-226.
Principi del diritto e diritto universale. Giorgio Del Vecchio e la vocazione filosofica della comparazione giuridica
MARZOCCO, Valeria
2014
Abstract
Nel 1920 Giorgio Del Vecchio sceglieva di consacrare la Prolusione al suo primo insegnamento di Filosoa del Diritto presso la Regia Università di Roma al tema dei principi generali del diritto. Quel lavoro avrebbe dato origine a un circuito di discussione tra i più interessanti della prima metà del Novecento. L’idea che dovesse essere la matrice del giusrazionalismo moderno a guidare l’interpretazione dei principi generali del diritto trovava uno dei suoi principali fuochi nell’equivalenza tra la loro ‘razionalità’ e la pretesa della loro ‘universalità’. Si trattava di un assunto che aveva trovato una legittimazione importante in una particolare stagione di ricerca cui la personalità del losofo del diritto bolognese aveva adato gli anni della sua formazione, nella congiunzione tra neokantismo giuridico e scienza della comparazione giuridica. Tornare al cortocircuito che si ritrovava in una vocazione ‘scientica’ e ‘positiva’ alla quale adare le ragioni di un diritto di natura inteso quale formula capace di percorrere e rendere intellegibile la storia dei sistemi giuridici, consente di riettere su di una pagina della storia e delle distinte vocazioni che contribuirono a denire, tra Otto e Novecento, lo statuto della scienza del diritto comparato.File | Dimensione | Formato | |
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