Per il giovane disadattato o deviante va approntata una strategia di socializzazione che si preoccupi di fornire gli aiuti necessari per l’attivazione del senso di responsabilità e per il raggiungimento della piena capacità di autodeterminarsi; a maggior ragione per il minore la funzione della pena deve porre al centro delle scelte di politica criminale il rispetto della libertà e della dignità della persona. Da ciò deriva l’accentuazione della giurisdizionalizzazione degli interventi per garantire quanto più possibile la posizione giuridica del minore e per attivare il suo senso di responsabilità ; da altro lato, la ricerca e la sperimentazione in libertà di strategie di recupero sono affidate agli enti locali che possono proficuamente adattare i processi d’intervento alle strutture realmente presenti, impiegando in maniera ottimale i mezzi a disposizione. Questo significa privilegiare la funzione specialpreventiva nel trattamento penale del minore . Sul terreno metodico-sistematico, l’individuazione dei contenuti “socializzanti” coinvolge, nella vicenda interpretativa, i principi costituzionali dello stato di diritto – e, quindi, gli artt. 2, 3 comma 1, 19, 21 Cost., sintesi della garanzia della dignità della persona – ma anche quelli dello stato sociale – scritti negli artt. 3 comma 2, 4, 32, 34 Cost. –; tutti insieme e da diverse angolazioni, essi garantiscono lo sviluppo della personalità in una prospettiva di solidarietà , concorrendo a costruire il concetto di rieducazione di cui all’art. 27 comma 3 Cost. e a delinearne l’ambito operativo, specificamente utilizzabile in materia minorile.

Il diritto al trattamento differenziato del minore autore di reato / Iasevoli, Clelia. - (2014). ( La pena come integrazione sociale: un imperativo costituzionale nel sistema penale aula Pessina, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 30 giugno 2014).

Il diritto al trattamento differenziato del minore autore di reato

IASEVOLI, CLELIA
2014

Abstract

Per il giovane disadattato o deviante va approntata una strategia di socializzazione che si preoccupi di fornire gli aiuti necessari per l’attivazione del senso di responsabilità e per il raggiungimento della piena capacità di autodeterminarsi; a maggior ragione per il minore la funzione della pena deve porre al centro delle scelte di politica criminale il rispetto della libertà e della dignità della persona. Da ciò deriva l’accentuazione della giurisdizionalizzazione degli interventi per garantire quanto più possibile la posizione giuridica del minore e per attivare il suo senso di responsabilità ; da altro lato, la ricerca e la sperimentazione in libertà di strategie di recupero sono affidate agli enti locali che possono proficuamente adattare i processi d’intervento alle strutture realmente presenti, impiegando in maniera ottimale i mezzi a disposizione. Questo significa privilegiare la funzione specialpreventiva nel trattamento penale del minore . Sul terreno metodico-sistematico, l’individuazione dei contenuti “socializzanti” coinvolge, nella vicenda interpretativa, i principi costituzionali dello stato di diritto – e, quindi, gli artt. 2, 3 comma 1, 19, 21 Cost., sintesi della garanzia della dignità della persona – ma anche quelli dello stato sociale – scritti negli artt. 3 comma 2, 4, 32, 34 Cost. –; tutti insieme e da diverse angolazioni, essi garantiscono lo sviluppo della personalità in una prospettiva di solidarietà , concorrendo a costruire il concetto di rieducazione di cui all’art. 27 comma 3 Cost. e a delinearne l’ambito operativo, specificamente utilizzabile in materia minorile.
2014
Il diritto al trattamento differenziato del minore autore di reato / Iasevoli, Clelia. - (2014). ( La pena come integrazione sociale: un imperativo costituzionale nel sistema penale aula Pessina, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 30 giugno 2014).
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