Nel contesto delineato dalle disposizioni generali del libro IV e, quindi, in un contesto che è la massima espressione del principio di tassatività, si pone l’innovata formulazione dell’art. 308 comma 2 bis c.p.p., introdotta dall’art. 1 comma 78 legge n. 190 del 2012: essa evidenzia disfunzioni applicative di non poco conto, poiché si riverberano sulla limitazione, sia pure temporanea, dell’esercizio di determinate facoltà o diritti, in tutto o in parte. Più specificamente, l’art. 308 comma 2 bis c.p.p. sancisce che, qualora si proceda «per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, e 320 del codice penale», le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. Ma se le stesse sono emanate per l'esigenza ex art. 274 comma 1 lett. a) c.p.p., «in ogni caso», il giudice può disporne la rinnovazione «anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'art. 303». L’interpolazione normativa rafforza le potenzialità dello strumento cautelare per i reati di corruzione, giacché esso incide sulla funzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, sospendendo quelle qualità soggettive che rilevano come modalità peculiari della condotta o del bene giuridico protetto.

Lo strumento cautelare interdittivo per i reati di corruzione / Iasevoli, Clelia. - (2013). (Intervento presentato al convegno Lotta alla corruzione tenutosi a Palazzo Zapatà, Napoli nel 13 dicembrer 2013).

Lo strumento cautelare interdittivo per i reati di corruzione

IASEVOLI, CLELIA
2013

Abstract

Nel contesto delineato dalle disposizioni generali del libro IV e, quindi, in un contesto che è la massima espressione del principio di tassatività, si pone l’innovata formulazione dell’art. 308 comma 2 bis c.p.p., introdotta dall’art. 1 comma 78 legge n. 190 del 2012: essa evidenzia disfunzioni applicative di non poco conto, poiché si riverberano sulla limitazione, sia pure temporanea, dell’esercizio di determinate facoltà o diritti, in tutto o in parte. Più specificamente, l’art. 308 comma 2 bis c.p.p. sancisce che, qualora si proceda «per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, e 320 del codice penale», le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. Ma se le stesse sono emanate per l'esigenza ex art. 274 comma 1 lett. a) c.p.p., «in ogni caso», il giudice può disporne la rinnovazione «anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'art. 303». L’interpolazione normativa rafforza le potenzialità dello strumento cautelare per i reati di corruzione, giacché esso incide sulla funzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, sospendendo quelle qualità soggettive che rilevano come modalità peculiari della condotta o del bene giuridico protetto.
2013
Lo strumento cautelare interdittivo per i reati di corruzione / Iasevoli, Clelia. - (2013). (Intervento presentato al convegno Lotta alla corruzione tenutosi a Palazzo Zapatà, Napoli nel 13 dicembrer 2013).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/593190
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