Il lavoro evidenzia come la risposta dell’ordinamento al fenomeno criminale dell’usura non possa essere affidata esclusivamente allo strumento del diritto penale, ma richieda, piuttosto, interventi extrapenali di carattere multiagenziale e di lungo periodo. Tale soluzione non solo è conforme al fondamentale canone di sussidiarietà del diritto penale, ma risulta preferibile anche in termini di efficienza e per assicurare una reale tutela alle vittime dell’usura. Infatti, il diritto penale può intervenire solo dopo che il fatto sia stato già commesso e la pena, in quanto tale, non serve a riparare l’offesa alla vittima, ma a prevenire ulteriori reati, attraverso la tendenziale risocializzazione del condannato, secondo le vincolanti indicazioni della Costituzione. In uno Stato di diritto, il giudizio penale non può andare al di là dell’individuazione di una responsabilità secondo moduli formalizzati e precostituiti e i diritti della persona accusata non possono essere subordinati alla pretese della vittima, per quanto legittime. Particolare attenzione richiede, poi, l’individuazione del bene giuridico offeso dal delitto di usura: se esso venisse identificato nell’ordine pubblico economico – come, pure, taluno, ha suggerito – anziché nel patrimonio, si delineerebbe una responsabilità della vittima, che, rivolgendosi all’usuraio, avrebbe contribuito a violare quell’ordine.

Non solo diritto penale / Moccia, Sergio. - (2014), pp. 51-56.

Non solo diritto penale

MOCCIA, SERGIO
2014

Abstract

Il lavoro evidenzia come la risposta dell’ordinamento al fenomeno criminale dell’usura non possa essere affidata esclusivamente allo strumento del diritto penale, ma richieda, piuttosto, interventi extrapenali di carattere multiagenziale e di lungo periodo. Tale soluzione non solo è conforme al fondamentale canone di sussidiarietà del diritto penale, ma risulta preferibile anche in termini di efficienza e per assicurare una reale tutela alle vittime dell’usura. Infatti, il diritto penale può intervenire solo dopo che il fatto sia stato già commesso e la pena, in quanto tale, non serve a riparare l’offesa alla vittima, ma a prevenire ulteriori reati, attraverso la tendenziale risocializzazione del condannato, secondo le vincolanti indicazioni della Costituzione. In uno Stato di diritto, il giudizio penale non può andare al di là dell’individuazione di una responsabilità secondo moduli formalizzati e precostituiti e i diritti della persona accusata non possono essere subordinati alla pretese della vittima, per quanto legittime. Particolare attenzione richiede, poi, l’individuazione del bene giuridico offeso dal delitto di usura: se esso venisse identificato nell’ordine pubblico economico – come, pure, taluno, ha suggerito – anziché nel patrimonio, si delineerebbe una responsabilità della vittima, che, rivolgendosi all’usuraio, avrebbe contribuito a violare quell’ordine.
2014
9788849843132
Non solo diritto penale / Moccia, Sergio. - (2014), pp. 51-56.
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