Il saggio in questione si sofferma sulla introduzione della figura della “vice dirigenza” nell’ambito della evoluzione legislativa che ha riformato passo dopo passo la dirigenza pubblica. L’area separata della vice dirigenza è stata introdotta con la legge 15 luglio 2002, n. 145. Attraverso tale riforma si è modificata radicalmente la struttura del pubblico impiego che, prima dell'introduzione di detta area, vedeva i dipendenti pubblici suddivisi in due blocchi contrapposti: da un lato i dirigenti e dall’altro i dipendenti affidati ad un sistema uniforme di contrattazione collettiva. L’introduzione del termine «separata» per l'area della vice dirigenza è rappresentativa della volontà del legislatore di non ricomprendere questa categoria nel Contratto di comparto, bensì in una contrattazione specifica. La stessa Legge aveva di fatti previsto un apposito finanziamento destinato alla contrattazione collettiva riguardante il personale del Comparto Ministeri, destinatario dell’inclusione nell’apposita separata area della vice dirigenza . Il procedimento per l’istituzione della suddetta “area separata” si articolerebbe in due fasi : una amministrativa, che si realizzerebbe attraverso la proposizione dell’atto di indirizzo da parte del Comitato di Settore (quale organo mediato tra ente pubblico datoriale ed ARAN) e l’obbligatoria adozione concertativa del decreto di equiparazione funzionale del personale, ed un’altra di natura negoziale ,che rappresenta la vera e propria attività di contrattazione tout-court. Tuttavia, nonostante le molteplici evoluzioni legislative, risulta perdurante l’inerzia delle istituzioni governative nel dare avvio a tale procedura, e copiose sono state le azioni giudiziarie intraprese dagli aspiranti aventi diritto, incardinate in parte al G.O. in parte dinanzi al G.A. a seconda della diversa prospettazione che si è fatta sia della causa petendi che del petitum. In merito alla questione, il Ministro Brunetta , con risposta del 1.03.2010, ad una interrogazione parlamentare ha ribadito che non esiste alcun tipo di diritto soggettivo al riconoscimento della qualifica di vice dirigente, e che questo può avvenire soltanto al seguito dell’adozione di una direttiva/atto di indirizzo e/o con un decreto di equiparazione funzionale. Quindi, in conclusione, è solo il Giudice amministrativo a poter dichiarare l’obbligo della Amministrazioni di emanare gli atti previsti dalla legge n.145/2002, indispensabili per soddisfare la pretesa alla qualifica di vice dirigente. Pertanto, allo stato dei fatti e date le aspettative assolutamente tradite e l’inerzia delle istituzioni governative, si pronostica con estrema facilità una ulteriore e prossima riforma volta a colmare le lacune procedurali e legislative nell’istituzione di tale figura.

Brevi note in tema di vice-dirigenza nell'ambito della riforma della dirigenza pubblica / Capunzo, Raffaello. - II:(2012), pp. 895-914.

Brevi note in tema di vice-dirigenza nell'ambito della riforma della dirigenza pubblica

CAPUNZO, RAFFAELLO
2012

Abstract

Il saggio in questione si sofferma sulla introduzione della figura della “vice dirigenza” nell’ambito della evoluzione legislativa che ha riformato passo dopo passo la dirigenza pubblica. L’area separata della vice dirigenza è stata introdotta con la legge 15 luglio 2002, n. 145. Attraverso tale riforma si è modificata radicalmente la struttura del pubblico impiego che, prima dell'introduzione di detta area, vedeva i dipendenti pubblici suddivisi in due blocchi contrapposti: da un lato i dirigenti e dall’altro i dipendenti affidati ad un sistema uniforme di contrattazione collettiva. L’introduzione del termine «separata» per l'area della vice dirigenza è rappresentativa della volontà del legislatore di non ricomprendere questa categoria nel Contratto di comparto, bensì in una contrattazione specifica. La stessa Legge aveva di fatti previsto un apposito finanziamento destinato alla contrattazione collettiva riguardante il personale del Comparto Ministeri, destinatario dell’inclusione nell’apposita separata area della vice dirigenza . Il procedimento per l’istituzione della suddetta “area separata” si articolerebbe in due fasi : una amministrativa, che si realizzerebbe attraverso la proposizione dell’atto di indirizzo da parte del Comitato di Settore (quale organo mediato tra ente pubblico datoriale ed ARAN) e l’obbligatoria adozione concertativa del decreto di equiparazione funzionale del personale, ed un’altra di natura negoziale ,che rappresenta la vera e propria attività di contrattazione tout-court. Tuttavia, nonostante le molteplici evoluzioni legislative, risulta perdurante l’inerzia delle istituzioni governative nel dare avvio a tale procedura, e copiose sono state le azioni giudiziarie intraprese dagli aspiranti aventi diritto, incardinate in parte al G.O. in parte dinanzi al G.A. a seconda della diversa prospettazione che si è fatta sia della causa petendi che del petitum. In merito alla questione, il Ministro Brunetta , con risposta del 1.03.2010, ad una interrogazione parlamentare ha ribadito che non esiste alcun tipo di diritto soggettivo al riconoscimento della qualifica di vice dirigente, e che questo può avvenire soltanto al seguito dell’adozione di una direttiva/atto di indirizzo e/o con un decreto di equiparazione funzionale. Quindi, in conclusione, è solo il Giudice amministrativo a poter dichiarare l’obbligo della Amministrazioni di emanare gli atti previsti dalla legge n.145/2002, indispensabili per soddisfare la pretesa alla qualifica di vice dirigente. Pertanto, allo stato dei fatti e date le aspettative assolutamente tradite e l’inerzia delle istituzioni governative, si pronostica con estrema facilità una ulteriore e prossima riforma volta a colmare le lacune procedurali e legislative nell’istituzione di tale figura.
2012
9788834826997
Brevi note in tema di vice-dirigenza nell'ambito della riforma della dirigenza pubblica / Capunzo, Raffaello. - II:(2012), pp. 895-914.
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