Ci si è soffermati sull’editto quod quisque iuris, contenuto nel titolo 2.2 dei Digesta, che in storiografia è stato connesso con la cd. regula aurea ut quod tibi fieri non vis alii ne feceris (cosí in Matt. 7.12, versio vulgata). La regula sembra in particolare rievocata nei frammenti di Ulpiano (D. 2.2.1.1 [3 ad ed.]: ‘scilicet ut quod ipse quis in alterius persona aequum esse credidisset, id in ipsius quoque persona valere patiatur’) e Gaio (D. 2.2.4 [1 ad ed. prov.]: praeterquam si quis eorum quid contra eum fecerit, qui ipse eorum quid fecisset) relativi all’applicazione dell’editto al magistrato e al privato. Probabilmente, questa applicazione della ‘Goldene Regel’ è da intendersi nel senso che il pretore, nell’esercizio della sua iurisdictio, doveva osservare un’uguaglianza-aequitas tra il proprio diritto e quello altrui; con la conseguenza che doveva far valere contro di sé quello stesso diritto, novum ius, che aveva stabilito ed applicato ad altri.
Regula aurea ed editto quod quisque iuris: un’applicazione dell’aequitas / Tuccillo, Fabiana. - (2014). (Intervento presentato al convegno Regulae iuris. Radici fattuali e giurisprudenziali, ricadute applicative tenutosi a Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nel 17.9.2014).
Regula aurea ed editto quod quisque iuris: un’applicazione dell’aequitas
TUCCILLO, FABIANA
2014
Abstract
Ci si è soffermati sull’editto quod quisque iuris, contenuto nel titolo 2.2 dei Digesta, che in storiografia è stato connesso con la cd. regula aurea ut quod tibi fieri non vis alii ne feceris (cosí in Matt. 7.12, versio vulgata). La regula sembra in particolare rievocata nei frammenti di Ulpiano (D. 2.2.1.1 [3 ad ed.]: ‘scilicet ut quod ipse quis in alterius persona aequum esse credidisset, id in ipsius quoque persona valere patiatur’) e Gaio (D. 2.2.4 [1 ad ed. prov.]: praeterquam si quis eorum quid contra eum fecerit, qui ipse eorum quid fecisset) relativi all’applicazione dell’editto al magistrato e al privato. Probabilmente, questa applicazione della ‘Goldene Regel’ è da intendersi nel senso che il pretore, nell’esercizio della sua iurisdictio, doveva osservare un’uguaglianza-aequitas tra il proprio diritto e quello altrui; con la conseguenza che doveva far valere contro di sé quello stesso diritto, novum ius, che aveva stabilito ed applicato ad altri.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.