Il mercato interno, inizialmente concepito come spazio di garanzia della mobilità dei fattori produttivi e della libertà di concorrenza, è diventato, progressivamente, un ambito in cui trovano tutela, non più, solo, le persone economicamente significative ma le persone in quanto tali e con esse le principali istanze rappresentative del patrimonio comune della democrazia moderna. In tale contesto normativo, la materia tributaria riveste una sua indubitabile peculiarità. Sebbene i Trattati manchino di definire in termini generali il fondamento e dunque la natura dell’imposizione tributaria, l’Unione è, invero, titolare di una competenza esclusiva nel settore doganale da cui l’art. 28, n. 1, TFUE fa discendere la possibilità di adottare una “tariffa doganale comune” applicabile ai rapporti tributari sorti con i Paesi terzi. Proprio dall’uniformità della citata disciplina, dall’assenza di una corrispondente discrezionalità in capo ai singoli Stati membri e dalla constatazione della funzione (anche) fiscale attribuita a queste forme di prelievo si può, dunque, ricavare l’esistenza di una potestà impositiva europea di tipo tradizionale nel settore di cui si discorre, peraltro avvalorata dall’interpretazione dalla Corte di Giustizia. La validità di questa tesi, comunemente impiegata per attribuire natura tributaria alle prestazioni in discorso, in ragione del carattere di corrispettività e di proporzionalità alle stesse riferibile, risulta, tuttavia, più limitata di quanto non appaia prima facie, in quanto inscindibilmente legata all’ambito materiale in cui è stata elaborata. Nei settori diversi da quello di cui sopra, l’Unione europea è, infatti, dotata solo di competenze funzionali al raggiungimento di obiettivi o fini primari rispetto ai quali gli istituti tributari si prestino a giocare un ruolo di intralcio o di promozione. La materia che ci occupa viene pertanto in rilievo, esclusivamente, ove le Istituzioni comunitarie agiscano per eliminare o prevenire gli ostacoli fiscali posti dagli Stati membri alla piena ed effettiva libertà dei fattori produttivi, ossia per l’instaurazione e il corretto funzionamento del mercato interno o, ancora, per evitare l’adozione di inter- venti anticoncorrenziali dei legislatori nazionali, o come mezzo attraverso cui integrare positivamente le economie statali. L’esiguità dei riferimenti nelle fonti primarie e la strumentalità di questi ultimi al perseguimento dei fini di cui sopra non devono, d’altra parte, indurre a sottovalutare le potenzialità espansive delle norme comunitarie applicabili alla materia tributaria, sensibilmente accresciute dai provvedimenti adottati dal legislatore comunitario e dall’interpretazione evolutiva della Corte di Giustizia. Proprio queste ultime costituiranno l’oggetto di questo contributo, nel tentativo di delineare, senza alcuna pretesa di esaustività e con conclusioni necessariamente aperte sul futuro, persistenti limiti e indubbie potenzialità dei nuovi paradigmi della politica fiscale comunitaria.
Aspetti evolutivi della politica fiscale europea e tributi armonizzati / Fontana, Chiara. - III:(2014), pp. 1743-1782.
Aspetti evolutivi della politica fiscale europea e tributi armonizzati
FONTANA, CHIARA
2014
Abstract
Il mercato interno, inizialmente concepito come spazio di garanzia della mobilità dei fattori produttivi e della libertà di concorrenza, è diventato, progressivamente, un ambito in cui trovano tutela, non più, solo, le persone economicamente significative ma le persone in quanto tali e con esse le principali istanze rappresentative del patrimonio comune della democrazia moderna. In tale contesto normativo, la materia tributaria riveste una sua indubitabile peculiarità. Sebbene i Trattati manchino di definire in termini generali il fondamento e dunque la natura dell’imposizione tributaria, l’Unione è, invero, titolare di una competenza esclusiva nel settore doganale da cui l’art. 28, n. 1, TFUE fa discendere la possibilità di adottare una “tariffa doganale comune” applicabile ai rapporti tributari sorti con i Paesi terzi. Proprio dall’uniformità della citata disciplina, dall’assenza di una corrispondente discrezionalità in capo ai singoli Stati membri e dalla constatazione della funzione (anche) fiscale attribuita a queste forme di prelievo si può, dunque, ricavare l’esistenza di una potestà impositiva europea di tipo tradizionale nel settore di cui si discorre, peraltro avvalorata dall’interpretazione dalla Corte di Giustizia. La validità di questa tesi, comunemente impiegata per attribuire natura tributaria alle prestazioni in discorso, in ragione del carattere di corrispettività e di proporzionalità alle stesse riferibile, risulta, tuttavia, più limitata di quanto non appaia prima facie, in quanto inscindibilmente legata all’ambito materiale in cui è stata elaborata. Nei settori diversi da quello di cui sopra, l’Unione europea è, infatti, dotata solo di competenze funzionali al raggiungimento di obiettivi o fini primari rispetto ai quali gli istituti tributari si prestino a giocare un ruolo di intralcio o di promozione. La materia che ci occupa viene pertanto in rilievo, esclusivamente, ove le Istituzioni comunitarie agiscano per eliminare o prevenire gli ostacoli fiscali posti dagli Stati membri alla piena ed effettiva libertà dei fattori produttivi, ossia per l’instaurazione e il corretto funzionamento del mercato interno o, ancora, per evitare l’adozione di inter- venti anticoncorrenziali dei legislatori nazionali, o come mezzo attraverso cui integrare positivamente le economie statali. L’esiguità dei riferimenti nelle fonti primarie e la strumentalità di questi ultimi al perseguimento dei fini di cui sopra non devono, d’altra parte, indurre a sottovalutare le potenzialità espansive delle norme comunitarie applicabili alla materia tributaria, sensibilmente accresciute dai provvedimenti adottati dal legislatore comunitario e dall’interpretazione evolutiva della Corte di Giustizia. Proprio queste ultime costituiranno l’oggetto di questo contributo, nel tentativo di delineare, senza alcuna pretesa di esaustività e con conclusioni necessariamente aperte sul futuro, persistenti limiti e indubbie potenzialità dei nuovi paradigmi della politica fiscale comunitaria.| File | Dimensione | Formato | |
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