Qual è il ruolo del c.d. metodo mafioso nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 416 ter c.p. dopo la recente riforma dell'aprile 2014? La nuova formulazione letterale del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, letta alla luce delle prime, coeve e solo apparentemente contraddittorie, sentenze che si annotano, sembra risolvere le incertezze per lungo tempo addensatesi sul punto sotto la vigenza della vecchia disciplina ed agevolare il chiarimento anche degli incerti rapporti intercorrenti tra il reato di c.d. 'voto di scambio' e quello di corruzione e coercizione elettorale di cui agli artt. 96 e s. t.u. elettorale. Dalla ridefinizione normativa e giurisprudenziale del delitto in esame, infatti, sembra potersi desumere che per la sua integrazione non è necessaria la prova dell'effettivo ricorso da parte del promittente i voti al metodo mafioso nei confronti dei singoli elettori, bensì è sufficiente la promessa del suo possibile utilizzo durante la stipula dell'accordo. Ciò significa che il momento consumativo del delitto di cui all'art. 416 ter c.p. deve essere rinvenuto in quello della definizione del patto elettorale tra i contraenti e che la sua esecuzione in concreto, tramite il ricorso al metodo mafioso per il reale procacciamento dei singoli voti promessi, o costituisce un postfatto non punibile, oppure, più probabilmente, un autonomo ed ulteriore reato avvinto al primo dal beneficio della continuazione, imputabile oltre che al promittente in qualità di esecutore materiale, anche al candidato a titolo di concorso morale di persone nel reato.
Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione? / Amarelli, Giuseppe. - In: DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO. - ISSN 2039-1676. - (2014), pp. 1-19.
Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?
AMARELLI, GIUSEPPE
2014
Abstract
Qual è il ruolo del c.d. metodo mafioso nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 416 ter c.p. dopo la recente riforma dell'aprile 2014? La nuova formulazione letterale del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, letta alla luce delle prime, coeve e solo apparentemente contraddittorie, sentenze che si annotano, sembra risolvere le incertezze per lungo tempo addensatesi sul punto sotto la vigenza della vecchia disciplina ed agevolare il chiarimento anche degli incerti rapporti intercorrenti tra il reato di c.d. 'voto di scambio' e quello di corruzione e coercizione elettorale di cui agli artt. 96 e s. t.u. elettorale. Dalla ridefinizione normativa e giurisprudenziale del delitto in esame, infatti, sembra potersi desumere che per la sua integrazione non è necessaria la prova dell'effettivo ricorso da parte del promittente i voti al metodo mafioso nei confronti dei singoli elettori, bensì è sufficiente la promessa del suo possibile utilizzo durante la stipula dell'accordo. Ciò significa che il momento consumativo del delitto di cui all'art. 416 ter c.p. deve essere rinvenuto in quello della definizione del patto elettorale tra i contraenti e che la sua esecuzione in concreto, tramite il ricorso al metodo mafioso per il reale procacciamento dei singoli voti promessi, o costituisce un postfatto non punibile, oppure, più probabilmente, un autonomo ed ulteriore reato avvinto al primo dal beneficio della continuazione, imputabile oltre che al promittente in qualità di esecutore materiale, anche al candidato a titolo di concorso morale di persone nel reato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.