Lo scritto pone in risalto la contrapposizione fra due orientamenti estremi, il primo dei quali nega al contraddittorio cittadinanza nel processo esecutivo e così esclude la nullità di atti posti in essere senza la sua preventiva realizzazione; mentre l’altro ammette, ad esempio, che il debitore reagisca con l’opposizione agli atti esecutivi all’ordinanza di vendita e di assegnazione, ottenendone la caducazione, sol perché non è stato ascoltato prima della sua pronuncia. L’A. prova allora a delineare un terzo ed in qualche modo intermedio percorso argomentativo, teso a contemperare le esigenze (entrambe assistite da riconoscimento costituzionale) del contraddittorio e dell’effettività della tutela nell’ambito del processo esecutivo, valorizzando la circostanza che, per far valere la nullità degli atti di quel processo, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. occorre introdurre un apposito ed ulteriore giudizio, di cognizione, proponendo una domanda che deve essere assistita da un adeguato interesse ad agire: di conseguenza, pur dovendosi riconoscere senz’altro la nullità degli atti esecutivi non rispettosi del contraddittorio, tuttavia la deduzione del vizio e la caducazione dell’atto in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c. saranno possibili solo qualora l’opponente alleghi di aver conseguentemente subito un pregiudizio ulteriore, che non può esaurirsi nella mancata audizione in sé.
I SOGGETTI E IL CONTRADDITTORIO / Rascio, Nicola. - (2011), pp. 81-92.
I SOGGETTI E IL CONTRADDITTORIO
RASCIO, NICOLA
2011
Abstract
Lo scritto pone in risalto la contrapposizione fra due orientamenti estremi, il primo dei quali nega al contraddittorio cittadinanza nel processo esecutivo e così esclude la nullità di atti posti in essere senza la sua preventiva realizzazione; mentre l’altro ammette, ad esempio, che il debitore reagisca con l’opposizione agli atti esecutivi all’ordinanza di vendita e di assegnazione, ottenendone la caducazione, sol perché non è stato ascoltato prima della sua pronuncia. L’A. prova allora a delineare un terzo ed in qualche modo intermedio percorso argomentativo, teso a contemperare le esigenze (entrambe assistite da riconoscimento costituzionale) del contraddittorio e dell’effettività della tutela nell’ambito del processo esecutivo, valorizzando la circostanza che, per far valere la nullità degli atti di quel processo, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. occorre introdurre un apposito ed ulteriore giudizio, di cognizione, proponendo una domanda che deve essere assistita da un adeguato interesse ad agire: di conseguenza, pur dovendosi riconoscere senz’altro la nullità degli atti esecutivi non rispettosi del contraddittorio, tuttavia la deduzione del vizio e la caducazione dell’atto in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c. saranno possibili solo qualora l’opponente alleghi di aver conseguentemente subito un pregiudizio ulteriore, che non può esaurirsi nella mancata audizione in sé.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.