La modifica dell’art. 342 c.p.c, avvenuta ad opera della legge n. 83/12, suscita perplessità di non poco momento, poiché svela, dietro un aspetto apparentemente innocuo, finalità sanzionatorie illegittime ed incostituzionali. Gli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., prevedono una nuova, inquietante ipotesi di inammissibilità dell’appello, che va pronunciata con ordinanza alla prima udienza di trattazione se l’appello non ha “una ragionevole probabilità di essere accolto”. La legge in esame ha introdotto, all’art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia, il comma 1-quater, il quale prevede che la parte il cui appello, anche incidentale, è respinto integralmente o è dichiarato inammissibile o improcedibile, è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto e già pagato per la stessa impugnazione. Tale disposizione non può che destare le più vive preoccupazioni e le più indignate reazioni, se è vero, come è vero, che essa svolge la funzione di piegare, senza neppure nasconderlo, un tributo ad uno scopo sanzionatorio.
Profili di incostituzionalità: udienza filtro e contributo unificato / Majello, Paola. - (2013). (Intervento presentato al convegno La riforma dell'appello civile tenutosi a Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nel 11.07.2013).
Profili di incostituzionalità: udienza filtro e contributo unificato
MAJELLO, PAOLA
2013
Abstract
La modifica dell’art. 342 c.p.c, avvenuta ad opera della legge n. 83/12, suscita perplessità di non poco momento, poiché svela, dietro un aspetto apparentemente innocuo, finalità sanzionatorie illegittime ed incostituzionali. Gli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., prevedono una nuova, inquietante ipotesi di inammissibilità dell’appello, che va pronunciata con ordinanza alla prima udienza di trattazione se l’appello non ha “una ragionevole probabilità di essere accolto”. La legge in esame ha introdotto, all’art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia, il comma 1-quater, il quale prevede che la parte il cui appello, anche incidentale, è respinto integralmente o è dichiarato inammissibile o improcedibile, è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto e già pagato per la stessa impugnazione. Tale disposizione non può che destare le più vive preoccupazioni e le più indignate reazioni, se è vero, come è vero, che essa svolge la funzione di piegare, senza neppure nasconderlo, un tributo ad uno scopo sanzionatorio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


