Contro il decreto motivato della Corte d'appello, l’art. 10 d.lgs 2011, n. 159 limita il ricorso in cassazione alla violazione di legge, né poteva essere altrimenti considerato che l’oggetto della funzione giurisdizionale non è il fatto-reato, ma le garanzie dei diritti fondamentali della persona, quindi, non giurisdizione di accertamento, ma giurisdizione di garanzie. Su questo punto si è formato l’orientamento , supportato anche dalla Corte Costituzionale , secondo cui in tema di misure di prevenzione non sia deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui all’art. 606 lett. e) c.p.p., essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla violazione di legge. Sicché esso non può estendersi al controllo sulla adeguatezza e coerenza logica della motivazione, se non nei casi di inesistenza o mera apparenza, intendendosi con tale ultima locuzione quella motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che lo hanno determinato . A questo circoscritto perimetro cognitivo si sommano i limiti intrinseci al giudizio di legittimità, che, secondo altro principio consolidato, non può addentrarsi nel sillogismo indiziario articolato in sede di prevenzione . Alla Cassazione, pertanto, sarebbe sottratta la valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della pericolosità oppure della provenienza illegittima del bene, dal momento che il giudizio comprenderebbe la sola correttezza giuridica e logica del provvedimento impugnato. Se fosse così, la verifica in sede di legittimità avrebbe ad oggetto la mera corrispondenza degli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato ai criteri dettati dalla legge ed all'esistenza delle ragioni della decisione, non estendendosi all'adeguatezza e coerenza logica del suo percorso giustificativo . A voler seguire quest’impostazione la locuzione ‘violazione di legge’ avrebbe valore restrittivo e preclusivo, escludendo il controllo pieno sulla motivazione.

Riflessioni sul metodo mafioso nel giudizio di legittimità / Iasevoli, Clelia. - (2013). ( Fatto e prova nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, aula Pessina, Corso Umberto I, Napoli. 14 giugno 2013).

Riflessioni sul metodo mafioso nel giudizio di legittimità

IASEVOLI, CLELIA
2013

Abstract

Contro il decreto motivato della Corte d'appello, l’art. 10 d.lgs 2011, n. 159 limita il ricorso in cassazione alla violazione di legge, né poteva essere altrimenti considerato che l’oggetto della funzione giurisdizionale non è il fatto-reato, ma le garanzie dei diritti fondamentali della persona, quindi, non giurisdizione di accertamento, ma giurisdizione di garanzie. Su questo punto si è formato l’orientamento , supportato anche dalla Corte Costituzionale , secondo cui in tema di misure di prevenzione non sia deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui all’art. 606 lett. e) c.p.p., essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla violazione di legge. Sicché esso non può estendersi al controllo sulla adeguatezza e coerenza logica della motivazione, se non nei casi di inesistenza o mera apparenza, intendendosi con tale ultima locuzione quella motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che lo hanno determinato . A questo circoscritto perimetro cognitivo si sommano i limiti intrinseci al giudizio di legittimità, che, secondo altro principio consolidato, non può addentrarsi nel sillogismo indiziario articolato in sede di prevenzione . Alla Cassazione, pertanto, sarebbe sottratta la valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della pericolosità oppure della provenienza illegittima del bene, dal momento che il giudizio comprenderebbe la sola correttezza giuridica e logica del provvedimento impugnato. Se fosse così, la verifica in sede di legittimità avrebbe ad oggetto la mera corrispondenza degli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato ai criteri dettati dalla legge ed all'esistenza delle ragioni della decisione, non estendendosi all'adeguatezza e coerenza logica del suo percorso giustificativo . A voler seguire quest’impostazione la locuzione ‘violazione di legge’ avrebbe valore restrittivo e preclusivo, escludendo il controllo pieno sulla motivazione.
2013
Riflessioni sul metodo mafioso nel giudizio di legittimità / Iasevoli, Clelia. - (2013). ( Fatto e prova nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, aula Pessina, Corso Umberto I, Napoli. 14 giugno 2013).
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/565189
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact