Il lavoro costituisce una nota di commento alla sentenza della Cassazione (Cass. sez. lav. 20 aprile 2007, n. 9414), nella quale viene affrontata la questione della disciplina limitativa dei licenziamenti, con particolare riferimento alla valutazione della gravità della colpa del lavoratore. La falsa registrazione della presenza sul luogo di lavoro ha causato il suo licenziamento in tronco a norma ex art. 2119 c.c., essendo stata qualificata come giusta causa di recesso del datore: qualificazione, questa, respinta dalla Corte, la quale, nel confermare i giudizi di primo e secondo grado, ribadisce che, al fine di verificare la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non è sufficiente la mera considerazione del singolo illecito contestato al dipendente, ma si rende bensì indispensabile una valutazione complessiva del comportamento di quest’ultimo, fino al punto da escludere che il comportamento complessivo di costui sia tale da compromettere in modo grave il rapporto fiduciario, escludendo pertanto che esso possa integrare non solo una giusta causa di licenziamento in tronco, ma anche un giustificato motivo di licenziamento con preavviso.

La falsa registrazione di presenza sul posto di lavoro e le sue conseguenze: quel che resta della giusta causa di licenziamento / Lamberti, Mariorosario. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 0393-2494. - STAMPA. - 4:(2007), pp. 949-952.

La falsa registrazione di presenza sul posto di lavoro e le sue conseguenze: quel che resta della giusta causa di licenziamento

LAMBERTI, MARIOROSARIO
2007

Abstract

Il lavoro costituisce una nota di commento alla sentenza della Cassazione (Cass. sez. lav. 20 aprile 2007, n. 9414), nella quale viene affrontata la questione della disciplina limitativa dei licenziamenti, con particolare riferimento alla valutazione della gravità della colpa del lavoratore. La falsa registrazione della presenza sul luogo di lavoro ha causato il suo licenziamento in tronco a norma ex art. 2119 c.c., essendo stata qualificata come giusta causa di recesso del datore: qualificazione, questa, respinta dalla Corte, la quale, nel confermare i giudizi di primo e secondo grado, ribadisce che, al fine di verificare la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non è sufficiente la mera considerazione del singolo illecito contestato al dipendente, ma si rende bensì indispensabile una valutazione complessiva del comportamento di quest’ultimo, fino al punto da escludere che il comportamento complessivo di costui sia tale da compromettere in modo grave il rapporto fiduciario, escludendo pertanto che esso possa integrare non solo una giusta causa di licenziamento in tronco, ma anche un giustificato motivo di licenziamento con preavviso.
2007
La falsa registrazione di presenza sul posto di lavoro e le sue conseguenze: quel che resta della giusta causa di licenziamento / Lamberti, Mariorosario. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 0393-2494. - STAMPA. - 4:(2007), pp. 949-952.
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