L'indagine sulle modalità di tassazione dei lavoratori dipendenti che, a vario titolo, amministrano imprese -soprattutto se appartenenti a gruppi di società multinazionali- aventi la sede o comunque operanti in Stati diversi da quello di residenza fiscale della persona che dirige o concorre a dirigere l’attività della società o ne controlli il corretto esercizio, quali sindaci o revisori dei conti dal rilevante fenomeno economico. Proprio per tale ragione il tema della tassazione dei proventi riconosciuti a tali soggetti non fiscalmente residenti negli stessi Paesi ove hanno sede le società erogatrici del compenso fa emergere problematiche afferenti all’individuazione dei presupposti impositivi ed alla determinazione della relativa base imponibile le quali possono far rilevare ipotesi (più probabili) di doppia tassazione o (meno probabilmente) di assenza di imposizione. Infatti lo Stato di residenza fiscale del prestatore dell’attività lavorativa de qua espletata a favore di società residente in altro paese e lo Stato nel quale avviene l’erogazione del compenso possono avere regole diverse in punto sia di individuazione dell’attività dell’amministratore (o, comunque, del soggetto a questi equiparato), sia di qualificazione dei relativi proventi, sia, infine, di determinazione della relativa base imponibile. Lo studio attiene alla specifica disciplina nel modello di Convenzione OCSE nel cui art.16 vengono suggerite le disposizioni cui gli Stati di residenza dei soggetti interessati dall’attività degli amministratori e dei sindaci dovrebbero attenersi nel redigere le Convenzioni contro le doppie imposizioni internazionali relativamente all’assoggettamento a tassazione di tali proventi in tale veste conseguiti. La normativa dettata da tale organizzazione internazionale prevede, in via generale -e salve le riserve espresse da alcuni Stati firmatari- che la remunerazione spettante ad un soggetto nella sua qualità di membro di quell’organo gestorio (“board of directors of a company”) e per tale attività svolta, sia imponibile (“may be taxed”) nel paese di residenza della società che abbia erogato il compenso. Pertanto dal tenore della suddetta regola, prevista nel 1963 e modificata nel 1997, scaturisce il riconoscimento del “diritto primario alla tassazione” allo Stato della fonte pur se in quest’ultimo paese non sia avvenuto materialmente il pagamento del compenso, risultando, da un canto, rilevante soltanto che la società erogatrice risulti beneficiaria dell’attività degli amministratori e, d’altro canto, escludendo -di norma- la necessità dello svolgimento dell’attività nel territorio dello Stato di residenza fiscale della società. L’analisi dell’art.16 del Modello OCSE in tema di tassazione dei compensi “transnazionali” degli amministratori immediatamente evidenzia la specificità di tale regolamentazione in quanto, in sua assenza, la classificazione del relativo provento risulterebbe ben diversa da parte degli ordinamenti fiscali degli Stati di residenza della società e dell’amministratore e diversa sarebbe l’individuazione dei criteri di determinazione della relativa base imponibile. Infatti la normativa fiscale recepita dagli Stati contraenti nei Trattati contro le doppie tassazioni evidenzia la portata derogatoria della disciplina sui compensi degli amministratori espressamente prevista dalla citata organizzazione internazionale rispetto alle regolamentazioni previste, rispettivamente, per il lavoro dipendente dal precedente art.15, e per le professioni indipendenti dall’art.14 dello stesso Modello (articolo peraltro abrogato dal 29 aprile 2000). Infatti vi sono Stati che includono -direttamente o per assimilazione- il compenso degli amministratori tra quelli di lavoro autonomo (come, ad esempio, gli USA o l’Italia prima della riforma del 2000) considerando, gli uffici svolti dal componente del consiglio di amministrazione (e del collegio sindacale o dal revisore dei conti) rientranti nell’esercizio di un’attività professionale. La disamina attiene alla disciplina dettata dal Modello OCSE riguardo non soltanto al suo ambito di applicazione, ma anche delle convenzioni recepenti le relative disposizioni, principiando dall'individuazione del soggetto gestorio della società e del relativo compenso e dagli strumenti per eliminare la doppia tassazione, ossia la scelta del paese di residenza dell’amministratore tra il riconoscimento dell’esenzione e quello del credito d’imposta per giungere all'analisi della disciplina dei compensi agli amministratori ed ai sindaci di società nei Trattati contro le doppie imposizioni. La tematica attiene all'analisi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate sia dall’Italia -per verificare il rispetto della disciplina prevista dall’art.16 del Modello OCSE, sia delle Convenzioni stipulate da principali Paesi, quali gli Stati Uniti d’America, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, per addivenire allo studio della disciplina italiana sulla tassazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci di società residenti e non residenti. Infine vengono indagati i rapporti tra la disciplina convenzionale e quella interna italiana in tema di erogazioni agli amministratori e la tassazione dei compensi reversibili alla società non residente.

I compensi percepiti dagli amministratori e dai sindaci di società / Pennella, Nicola. - STAMPA. - (2006), pp. 115-158.

I compensi percepiti dagli amministratori e dai sindaci di società

PENNELLA, NICOLA
2006

Abstract

L'indagine sulle modalità di tassazione dei lavoratori dipendenti che, a vario titolo, amministrano imprese -soprattutto se appartenenti a gruppi di società multinazionali- aventi la sede o comunque operanti in Stati diversi da quello di residenza fiscale della persona che dirige o concorre a dirigere l’attività della società o ne controlli il corretto esercizio, quali sindaci o revisori dei conti dal rilevante fenomeno economico. Proprio per tale ragione il tema della tassazione dei proventi riconosciuti a tali soggetti non fiscalmente residenti negli stessi Paesi ove hanno sede le società erogatrici del compenso fa emergere problematiche afferenti all’individuazione dei presupposti impositivi ed alla determinazione della relativa base imponibile le quali possono far rilevare ipotesi (più probabili) di doppia tassazione o (meno probabilmente) di assenza di imposizione. Infatti lo Stato di residenza fiscale del prestatore dell’attività lavorativa de qua espletata a favore di società residente in altro paese e lo Stato nel quale avviene l’erogazione del compenso possono avere regole diverse in punto sia di individuazione dell’attività dell’amministratore (o, comunque, del soggetto a questi equiparato), sia di qualificazione dei relativi proventi, sia, infine, di determinazione della relativa base imponibile. Lo studio attiene alla specifica disciplina nel modello di Convenzione OCSE nel cui art.16 vengono suggerite le disposizioni cui gli Stati di residenza dei soggetti interessati dall’attività degli amministratori e dei sindaci dovrebbero attenersi nel redigere le Convenzioni contro le doppie imposizioni internazionali relativamente all’assoggettamento a tassazione di tali proventi in tale veste conseguiti. La normativa dettata da tale organizzazione internazionale prevede, in via generale -e salve le riserve espresse da alcuni Stati firmatari- che la remunerazione spettante ad un soggetto nella sua qualità di membro di quell’organo gestorio (“board of directors of a company”) e per tale attività svolta, sia imponibile (“may be taxed”) nel paese di residenza della società che abbia erogato il compenso. Pertanto dal tenore della suddetta regola, prevista nel 1963 e modificata nel 1997, scaturisce il riconoscimento del “diritto primario alla tassazione” allo Stato della fonte pur se in quest’ultimo paese non sia avvenuto materialmente il pagamento del compenso, risultando, da un canto, rilevante soltanto che la società erogatrice risulti beneficiaria dell’attività degli amministratori e, d’altro canto, escludendo -di norma- la necessità dello svolgimento dell’attività nel territorio dello Stato di residenza fiscale della società. L’analisi dell’art.16 del Modello OCSE in tema di tassazione dei compensi “transnazionali” degli amministratori immediatamente evidenzia la specificità di tale regolamentazione in quanto, in sua assenza, la classificazione del relativo provento risulterebbe ben diversa da parte degli ordinamenti fiscali degli Stati di residenza della società e dell’amministratore e diversa sarebbe l’individuazione dei criteri di determinazione della relativa base imponibile. Infatti la normativa fiscale recepita dagli Stati contraenti nei Trattati contro le doppie tassazioni evidenzia la portata derogatoria della disciplina sui compensi degli amministratori espressamente prevista dalla citata organizzazione internazionale rispetto alle regolamentazioni previste, rispettivamente, per il lavoro dipendente dal precedente art.15, e per le professioni indipendenti dall’art.14 dello stesso Modello (articolo peraltro abrogato dal 29 aprile 2000). Infatti vi sono Stati che includono -direttamente o per assimilazione- il compenso degli amministratori tra quelli di lavoro autonomo (come, ad esempio, gli USA o l’Italia prima della riforma del 2000) considerando, gli uffici svolti dal componente del consiglio di amministrazione (e del collegio sindacale o dal revisore dei conti) rientranti nell’esercizio di un’attività professionale. La disamina attiene alla disciplina dettata dal Modello OCSE riguardo non soltanto al suo ambito di applicazione, ma anche delle convenzioni recepenti le relative disposizioni, principiando dall'individuazione del soggetto gestorio della società e del relativo compenso e dagli strumenti per eliminare la doppia tassazione, ossia la scelta del paese di residenza dell’amministratore tra il riconoscimento dell’esenzione e quello del credito d’imposta per giungere all'analisi della disciplina dei compensi agli amministratori ed ai sindaci di società nei Trattati contro le doppie imposizioni. La tematica attiene all'analisi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate sia dall’Italia -per verificare il rispetto della disciplina prevista dall’art.16 del Modello OCSE, sia delle Convenzioni stipulate da principali Paesi, quali gli Stati Uniti d’America, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, per addivenire allo studio della disciplina italiana sulla tassazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci di società residenti e non residenti. Infine vengono indagati i rapporti tra la disciplina convenzionale e quella interna italiana in tema di erogazioni agli amministratori e la tassazione dei compensi reversibili alla società non residente.
2006
8813264712
I compensi percepiti dagli amministratori e dai sindaci di società / Pennella, Nicola. - STAMPA. - (2006), pp. 115-158.
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