Il rapporto di lavoro e quello previdenziale nel fallimento e negli altri procedimenti concorsuali nel corso del tempo hanno assunto una notevole importanza non soltanto in vista della finalità perseguita di adeguare la nostra legislazione a quella comunitaria, ma anche perché ormai la loro tutela, in presenza di una crisi imprenditoriale, costituisce un'esigenza imprescindibile. In questa prospettiva è in atto un processo interpretativo di adeguamento del diritto nazionale alle norme comunitarie e alla ratio che le ha ispirate. La delineata prospettiva ha influenzato la giurisprudenza di legittimità che con la sentenza n. 1178 del 19 gennaio 2009 ha fornito una lettura correttiva della legge istitutiva del Fondo di Garanzia che si sostituisce al datore di lavoro nella corresponsione del t.f.r. “in caso di insolvenza del medesimo”. Più specificamente, nel caso in esame, la Suprema Corte, con un'interpretazione della l. n. 297/1982 orientata nel senso voluto dalla direttiva n. 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ha sostenuto la proponibilità dell'azione nei confronti del Fondo anche quando l'imprenditore (pur astrattamente assoggettabile a fallimento) non sia in concreto fallibile e tuttavia l'esecuzione forzata si sia rivelata infruttuosa. In particolare, si condivide la soluzione cui è giunta la Cassazione in riforma dell’interpretazione in senso restrittivo adottata dal giudice di merito che aveva ritenuto che l'art. 2, quinto comma, l. n. 297/1982, disciplinasse un'ipotesi diversa da quella contemplata dai precedenti commi 2-4 e cioè quella del datore di lavoro soggettivamente non assoggettabile a procedura concorsuale. Il lavoro si sofferma anche sugli inconvenienti di carattere pratico scaturenti dalla lettura non condivisa della disposizione in esame. In questa direzione, il presupposto di operatività dell'art. 2, 5° comma, cit. viene individuato nella mancata applicazione delle norme di cui al r.d. n. 267/1942, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione di fallimento sia impedita dalla mancanza del requisito soggettivo ora previsto dall'art. 1, comma 2, l. fall. ovvero da impedimenti fattuali quali, ad esempio, il decorso del termine annuale (artt. 10 e 147 l. fall.) e il mancato superamento della soglia dei 30.000,00 euro (art. 15, nono comma, l. fall.). In chiusura la ricostruzione del percorso di evoluzione della tutela sociale del credito del lavoratore fino alla introduzione della disciplina positiva e speciale dell'illecito derivante dalla mancata attuazione della direttiva n. 80/987/CEE consente di definire i rapporti tra la legislazione comunitaria e quella nazionale in materia di tutela del credito del lavoratore nell'ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, mettendo in evidenza il graduale delinearsi nel tempo di un processo legislativo di espansione delle garanzie del credito del lavoratore che impedisce letture restrittive non consentite né dalla lettera né dalla ratio di tutela del lavoratore che informa la disciplina del Fondo di Garanzia.

Datore di lavoro non fallibile e accesso al fondo di garanzia / D'Arcangelo, Lucia. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 0393-2494. - STAMPA. - (2009), pp. 833-841.

Datore di lavoro non fallibile e accesso al fondo di garanzia

D'ARCANGELO, LUCIA
2009

Abstract

Il rapporto di lavoro e quello previdenziale nel fallimento e negli altri procedimenti concorsuali nel corso del tempo hanno assunto una notevole importanza non soltanto in vista della finalità perseguita di adeguare la nostra legislazione a quella comunitaria, ma anche perché ormai la loro tutela, in presenza di una crisi imprenditoriale, costituisce un'esigenza imprescindibile. In questa prospettiva è in atto un processo interpretativo di adeguamento del diritto nazionale alle norme comunitarie e alla ratio che le ha ispirate. La delineata prospettiva ha influenzato la giurisprudenza di legittimità che con la sentenza n. 1178 del 19 gennaio 2009 ha fornito una lettura correttiva della legge istitutiva del Fondo di Garanzia che si sostituisce al datore di lavoro nella corresponsione del t.f.r. “in caso di insolvenza del medesimo”. Più specificamente, nel caso in esame, la Suprema Corte, con un'interpretazione della l. n. 297/1982 orientata nel senso voluto dalla direttiva n. 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ha sostenuto la proponibilità dell'azione nei confronti del Fondo anche quando l'imprenditore (pur astrattamente assoggettabile a fallimento) non sia in concreto fallibile e tuttavia l'esecuzione forzata si sia rivelata infruttuosa. In particolare, si condivide la soluzione cui è giunta la Cassazione in riforma dell’interpretazione in senso restrittivo adottata dal giudice di merito che aveva ritenuto che l'art. 2, quinto comma, l. n. 297/1982, disciplinasse un'ipotesi diversa da quella contemplata dai precedenti commi 2-4 e cioè quella del datore di lavoro soggettivamente non assoggettabile a procedura concorsuale. Il lavoro si sofferma anche sugli inconvenienti di carattere pratico scaturenti dalla lettura non condivisa della disposizione in esame. In questa direzione, il presupposto di operatività dell'art. 2, 5° comma, cit. viene individuato nella mancata applicazione delle norme di cui al r.d. n. 267/1942, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione di fallimento sia impedita dalla mancanza del requisito soggettivo ora previsto dall'art. 1, comma 2, l. fall. ovvero da impedimenti fattuali quali, ad esempio, il decorso del termine annuale (artt. 10 e 147 l. fall.) e il mancato superamento della soglia dei 30.000,00 euro (art. 15, nono comma, l. fall.). In chiusura la ricostruzione del percorso di evoluzione della tutela sociale del credito del lavoratore fino alla introduzione della disciplina positiva e speciale dell'illecito derivante dalla mancata attuazione della direttiva n. 80/987/CEE consente di definire i rapporti tra la legislazione comunitaria e quella nazionale in materia di tutela del credito del lavoratore nell'ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, mettendo in evidenza il graduale delinearsi nel tempo di un processo legislativo di espansione delle garanzie del credito del lavoratore che impedisce letture restrittive non consentite né dalla lettera né dalla ratio di tutela del lavoratore che informa la disciplina del Fondo di Garanzia.
2009
Datore di lavoro non fallibile e accesso al fondo di garanzia / D'Arcangelo, Lucia. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 0393-2494. - STAMPA. - (2009), pp. 833-841.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/422255
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