L'A. propone, sulla base di un'indagine comparativa che coinvolge oggi il fenomeno della "contrattualizzazione" della responsabilità civile nella giurisprudenza di alcuni paesi europei (Francia, Germania e Italia, soprattutto), di ripensare i rapporti esistenti tra i due modelli di responsabilità, preludendo al loro superamento in una prospettiva di unificazione. La responsabilità oggettiva da torto e da contratto tende a convergere in un medesimo modello, che si rivela unitario sotto i profili delle cause di esonero (causa non imputabile, caso fortuito e forza maggiore), dell'oggetto e della prova. Così, i modelli di responsabilità per colpa e di responsabilità "presunta" riguardano anch'essi un medesimo sistema di responsabilità civile, contrattuale e delittuale, con riferimento sia al danno patrimoniale, sia a quello non patrimoniale. Da qui la proposta di ricostruire il diritto della responsabilità civile sulla base dei diversi modelli d'imputazione, piuttosto che sul fondamento delle fonti dell'obbligazione. Alla tradizionale partizione tra responsabilità delittuale e contrattuale, che è tendenzialmente indifferente rispetto alla disciplina del rapporto, può sostituirsi, nell'ambito di un "diritto comune" delle responsabilità, quella tra responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa, nella consapevolezza che persistono regimi intermedi di responsabilità che coinvolgono, anch'essi parallelamente, sia il contratto sia il torto.
Hacia un "Derecho Comùn" de la Responsabilidad Civil / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - STAMPA. - III:(2010), pp. 41-60.
Hacia un "Derecho Comùn" de la Responsabilidad Civil
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2010
Abstract
L'A. propone, sulla base di un'indagine comparativa che coinvolge oggi il fenomeno della "contrattualizzazione" della responsabilità civile nella giurisprudenza di alcuni paesi europei (Francia, Germania e Italia, soprattutto), di ripensare i rapporti esistenti tra i due modelli di responsabilità, preludendo al loro superamento in una prospettiva di unificazione. La responsabilità oggettiva da torto e da contratto tende a convergere in un medesimo modello, che si rivela unitario sotto i profili delle cause di esonero (causa non imputabile, caso fortuito e forza maggiore), dell'oggetto e della prova. Così, i modelli di responsabilità per colpa e di responsabilità "presunta" riguardano anch'essi un medesimo sistema di responsabilità civile, contrattuale e delittuale, con riferimento sia al danno patrimoniale, sia a quello non patrimoniale. Da qui la proposta di ricostruire il diritto della responsabilità civile sulla base dei diversi modelli d'imputazione, piuttosto che sul fondamento delle fonti dell'obbligazione. Alla tradizionale partizione tra responsabilità delittuale e contrattuale, che è tendenzialmente indifferente rispetto alla disciplina del rapporto, può sostituirsi, nell'ambito di un "diritto comune" delle responsabilità, quella tra responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa, nella consapevolezza che persistono regimi intermedi di responsabilità che coinvolgono, anch'essi parallelamente, sia il contratto sia il torto.File | Dimensione | Formato | |
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