L’A. sottolinea i meriti di questa sentenza della Cassazione che, a differenza delle precedenti, afferma la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e quella “da contatto sociale” dei medici non soltanto nei confronti dei genitori, ma anche nei riguardi del minore medesimo, per il danno prenatale “causato” dall’inesatto adempimento delle obbligazioni d’informazione. Dopo aver ricostruito il dibattito che ha riguardato le esperienze francese e italiana successivamente all’arrêt Perruche, si individua nella sentenza n. 10741 del 2009 della Cassazione un possibile overruling in tema di danno prenatale, attraverso la comparazione del caso esaminato con quelli già decisi, in senso opposto, nel 2004 e nel 2006. La S.C., da un lato, afferma la risarcibilità, direttamente nei riguardi del minore nato andicappato, del danno prenatale conseguente alla lesione del suo «diritto a nascere sano», mentre in passato gli aveva negato il risarcimento per l’inesistenza di un «diritto a non nascere (se non sano)». Dall’altro, modifica la sua decisione anche in ordine all’estensione del nesso eziologico, nel riconoscere (a differenza di quanto deciso nel 2004 e nel 2006) la causalità dell’inesatto adempimento dell’obbligazione d’informazione nei riguardi delle lesioni e delle malformazioni che andicappano il fanciullo fin dalla nascita. Gli effetti di prestazione del contratto intercorrono tra il medico, la struttura sanitaria e la madre, ma l’effetto di protezione opera a favore del nascituro il quale, come «destinatario “finale”» dell’atto, una volta nato, può agire (a mezzo dei legali rappresentanti) al fine di ottenere il risarcimento integrale dei danni.

Le responsabilità del medico e della struttura sanitaria per il danno prenatale causato dall'inadempimento delle obbligazioni d'informazione (il "diritto a nascere sano") / Feola, Maria. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA. - ISSN 0012-3439. - STAMPA. - Anno CXXV - Serie III:(2010), pp. 91-112.

Le responsabilità del medico e della struttura sanitaria per il danno prenatale causato dall'inadempimento delle obbligazioni d'informazione (il "diritto a nascere sano")

FEOLA, MARIA
2010

Abstract

L’A. sottolinea i meriti di questa sentenza della Cassazione che, a differenza delle precedenti, afferma la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e quella “da contatto sociale” dei medici non soltanto nei confronti dei genitori, ma anche nei riguardi del minore medesimo, per il danno prenatale “causato” dall’inesatto adempimento delle obbligazioni d’informazione. Dopo aver ricostruito il dibattito che ha riguardato le esperienze francese e italiana successivamente all’arrêt Perruche, si individua nella sentenza n. 10741 del 2009 della Cassazione un possibile overruling in tema di danno prenatale, attraverso la comparazione del caso esaminato con quelli già decisi, in senso opposto, nel 2004 e nel 2006. La S.C., da un lato, afferma la risarcibilità, direttamente nei riguardi del minore nato andicappato, del danno prenatale conseguente alla lesione del suo «diritto a nascere sano», mentre in passato gli aveva negato il risarcimento per l’inesistenza di un «diritto a non nascere (se non sano)». Dall’altro, modifica la sua decisione anche in ordine all’estensione del nesso eziologico, nel riconoscere (a differenza di quanto deciso nel 2004 e nel 2006) la causalità dell’inesatto adempimento dell’obbligazione d’informazione nei riguardi delle lesioni e delle malformazioni che andicappano il fanciullo fin dalla nascita. Gli effetti di prestazione del contratto intercorrono tra il medico, la struttura sanitaria e la madre, ma l’effetto di protezione opera a favore del nascituro il quale, come «destinatario “finale”» dell’atto, una volta nato, può agire (a mezzo dei legali rappresentanti) al fine di ottenere il risarcimento integrale dei danni.
2010
Le responsabilità del medico e della struttura sanitaria per il danno prenatale causato dall'inadempimento delle obbligazioni d'informazione (il "diritto a nascere sano") / Feola, Maria. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA. - ISSN 0012-3439. - STAMPA. - Anno CXXV - Serie III:(2010), pp. 91-112.
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