In pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo, la chiusura del fallimento è consentita solo previo accantonamento di somme a garanzia dei creditori opponenti. Pur in assenza di una espressa previsione all'art.98 l.f., a tale conclusione si perviene dall'analisi dell'art.113 l.f. ed in ragione del rapporto fra la fase di ammissione al passivo e il giudizio di opposizione, rispetto all'esigenza di non pregiudicare le situazioni giuridiche dei creditori in nome della celerità della procedura.
la chiusura del fallimento in pendenza di opposizione allo stato passivo / Doria, Giuseppe. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA. - ISSN 0012-3439. - STAMPA. - (2001), pp. 277-280.
la chiusura del fallimento in pendenza di opposizione allo stato passivo
DORIA, GIUSEPPE
2001
Abstract
In pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo, la chiusura del fallimento è consentita solo previo accantonamento di somme a garanzia dei creditori opponenti. Pur in assenza di una espressa previsione all'art.98 l.f., a tale conclusione si perviene dall'analisi dell'art.113 l.f. ed in ragione del rapporto fra la fase di ammissione al passivo e il giudizio di opposizione, rispetto all'esigenza di non pregiudicare le situazioni giuridiche dei creditori in nome della celerità della procedura.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.