I doveri richiamati dall'art. 2392 c.c. prescindono dalla presenza di una delibera di nomina dell'organo, in quanto si riferiscono a chiunque eserciti in fatto le funzioni di amministrazione della società. L'applicazione dell'art.2392 c.c. si rivela così utile tecnica sanzionatoria per coinvolgere nella responsabilità gestoria il soggetto che eserciti effettivamente le funzioni di amministrazione, che può anche essere rappresentato dal socio di controllo.

l'amministratore di fatto nel fallimento delle società di capitali / Doria, Giuseppe. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA. - ISSN 0012-3439. - STAMPA. - (1999), pp. 288-293.

l'amministratore di fatto nel fallimento delle società di capitali

DORIA, GIUSEPPE
1999

Abstract

I doveri richiamati dall'art. 2392 c.c. prescindono dalla presenza di una delibera di nomina dell'organo, in quanto si riferiscono a chiunque eserciti in fatto le funzioni di amministrazione della società. L'applicazione dell'art.2392 c.c. si rivela così utile tecnica sanzionatoria per coinvolgere nella responsabilità gestoria il soggetto che eserciti effettivamente le funzioni di amministrazione, che può anche essere rappresentato dal socio di controllo.
1999
l'amministratore di fatto nel fallimento delle società di capitali / Doria, Giuseppe. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA. - ISSN 0012-3439. - STAMPA. - (1999), pp. 288-293.
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