La Suprema Corte conferma che, in virtù delle disposizioni della legge fallimentare, l'opposizione alla sentenza di fallimento non può sospendere l'esecuzione del fallimento, nè rende ammissibile il ricorso ad una tutela cautelare, potendosi soltanto ottenere dal Tribunale fallimentare, in via assolutamente discrezionale, una sospensione prudenziale della liquidazione dell'attivo. La decisione è commentata in raffronto al disegno di riforma della legge fallimentare secondo cui (ex art.50 e 51) la proposizione dell'opposizione non poteva comportare alcuna efficacia sospensiva, per cui si prevedeva l'ammissibilità di provvedimenti cautelari diretti ad inibire, in presenza di gravi motivi, la liquidazione dell'attivo, in via temporanea od anche parziale. L'indagine evidenzia la necessità di procedere ad una analisi della questione anche in considerazione del carattere immediatamente esecutivo attribuito alla pronuncia di revoca del fallimento, secondo una prospettiva de iure condendo.

la sospensione della liquidazione dell'attivo fallimentare in pendenza del giudizio di opposizione (riflessioni tra la Cassazione ed il progetto di riforma delle procedure concorsuali) / Doria, Giuseppe. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA. - ISSN 0012-3439. - STAMPA. - (2005), pp. 144-147.

la sospensione della liquidazione dell'attivo fallimentare in pendenza del giudizio di opposizione (riflessioni tra la Cassazione ed il progetto di riforma delle procedure concorsuali)

DORIA, GIUSEPPE
2005

Abstract

La Suprema Corte conferma che, in virtù delle disposizioni della legge fallimentare, l'opposizione alla sentenza di fallimento non può sospendere l'esecuzione del fallimento, nè rende ammissibile il ricorso ad una tutela cautelare, potendosi soltanto ottenere dal Tribunale fallimentare, in via assolutamente discrezionale, una sospensione prudenziale della liquidazione dell'attivo. La decisione è commentata in raffronto al disegno di riforma della legge fallimentare secondo cui (ex art.50 e 51) la proposizione dell'opposizione non poteva comportare alcuna efficacia sospensiva, per cui si prevedeva l'ammissibilità di provvedimenti cautelari diretti ad inibire, in presenza di gravi motivi, la liquidazione dell'attivo, in via temporanea od anche parziale. L'indagine evidenzia la necessità di procedere ad una analisi della questione anche in considerazione del carattere immediatamente esecutivo attribuito alla pronuncia di revoca del fallimento, secondo una prospettiva de iure condendo.
2005
la sospensione della liquidazione dell'attivo fallimentare in pendenza del giudizio di opposizione (riflessioni tra la Cassazione ed il progetto di riforma delle procedure concorsuali) / Doria, Giuseppe. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA. - ISSN 0012-3439. - STAMPA. - (2005), pp. 144-147.
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