L'espansionismo romano comportò una vera e propria forma di globalizzazione giuridica. A Roma il diritto si esprime in una cultura, che è in primo luogo quella dei giuristi. Appartenenti alla élite socio-politica della città (prima come pontefici, poi da laici), ne rispecchiavano e ne determinavano, allo stesso tempo, valori e costumi. La formazione del giurista, dall'età mediorepubblicana, è costituita da una base fortemente tradizionale alla quale si aggiungono progressivamente motivi della cultura greca, che irrompono poi anche nelle tecniche specifiche dell'argomentazione giuridica. La ricerca, che intende valutare l'uso delle diverse lingue (in particolare del latino e del greco) nell'ambito giuridico, si può articolare in due ambiti generali, uno del diritto pubblico, nel quale rileva l'uso dei concetti della politica, della costituzione e dei rapporti internazionali, con la variabile di adattamento dovuta alle traduzioni ed interpretazioni che servivano alla prassi dell'imperialismo; il secondo, del diritto privato, nel quale la lingua serve alla costruzione di strutture negoziali tese alla utilitas singulorum e dunque diviene copertura degli scambi economici. Centrale sarà l'interesse per il lessico dei giuristi: sulla base tradizionale del latino, essi si rivolgono alla lingua greca da varie prospettive. Una è quella definitoria: l'uso di una terminologia greca può, ad esempio, sorreggere una interpretazione. Con riguardo al problema della traduzione dei concetti giuridici, già da un'ottica teorica gli storici di lingua greca (dunque dalla ‘periferia', anche se colta, dell'impero), venuti in contatto con il mondo romano politicamente preponderante, si erano posti la questione (nelle sue diverse forme e potenzialità) della terminologia del potere romano, per compararlo con i propri canoni e dunque comprenderlo. Tali interpretazioni si riverberano su leggi, senatoconsulti, costituzioni imperiali ed altri documenti ufficiali (ad esempio un testo di recente sottoposto ad una serie di interessanti letture incrociate, il cd. Monumentum Ephesenum, sarà specificamente indagato). Così anche i giuristi (questa volta la visuale è dal ‘centro'), sempre attenti alla vita pratica del diritto, analizzarono la prospettiva dell'uso linguistico diverso dal latino, sia da parte del magistrato sia da quella dei singoli utilizzatori, privati, del ius Romanorum. Le fonti giuridiche trattano dell'uso del greco, in primis, ma anche delle lingue puniche, celtiche e di altre gentes. Ovviamente parte significativa della ricerca si articolerà, inoltre, nello studio degli strumentari che nell'antichità si approntarono specificamente per il dialogo plurilinguistico, cioè lessici e glossari. Questi spesso contengono sezioni intere dedicate in particolare alla lingua del diritto (pubblico e privato) e - in alcuni casi - appaiono strettamente connessi con l'opera di giuristi e con gli interessi giuridici dei compilatori, ad esempio, degli Hermeneumata bilingui (si pensi alla presenza, nella tradizione pseudodositeana, delle sententiae di Adriano e del manuale giuridico di cui si è conservata l'introduzione generale sulle partizioni del ius e quella relativa al diritto delle manomissioni). Centrale quindi - in questa prospettiva - sarà l'analisi dei glossaria latino-greci (quelli dell'ed. di Keil e gli altri oggi utilizzabili dagli studiosi), dai quali emergono criteri di versione e dunque di interpretazione di contesti e di istituti giuridici, talvolta perfino ricostruiti in brevi narrazioni che mostrano nella loro essenza struttura e funzioni di momenti del diritto pubblico e privato e del processo. Anche il profilo del ius gentium, inteso come inquadramento teorico di una serie di problemi che sono intercettati dalla ricerca, riceverà la dovuta attenzione.

Modelli di multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento / Masi, Carla. - (2010). (Intervento presentato al convegno Cultura giuridica romana e bilinguismo: lessico dei giuristi, traduzioni dei testi normativi, glossari latino-greci nel 22.3.2010).

Modelli di multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento

MASI, CARLA
2010

Abstract

L'espansionismo romano comportò una vera e propria forma di globalizzazione giuridica. A Roma il diritto si esprime in una cultura, che è in primo luogo quella dei giuristi. Appartenenti alla élite socio-politica della città (prima come pontefici, poi da laici), ne rispecchiavano e ne determinavano, allo stesso tempo, valori e costumi. La formazione del giurista, dall'età mediorepubblicana, è costituita da una base fortemente tradizionale alla quale si aggiungono progressivamente motivi della cultura greca, che irrompono poi anche nelle tecniche specifiche dell'argomentazione giuridica. La ricerca, che intende valutare l'uso delle diverse lingue (in particolare del latino e del greco) nell'ambito giuridico, si può articolare in due ambiti generali, uno del diritto pubblico, nel quale rileva l'uso dei concetti della politica, della costituzione e dei rapporti internazionali, con la variabile di adattamento dovuta alle traduzioni ed interpretazioni che servivano alla prassi dell'imperialismo; il secondo, del diritto privato, nel quale la lingua serve alla costruzione di strutture negoziali tese alla utilitas singulorum e dunque diviene copertura degli scambi economici. Centrale sarà l'interesse per il lessico dei giuristi: sulla base tradizionale del latino, essi si rivolgono alla lingua greca da varie prospettive. Una è quella definitoria: l'uso di una terminologia greca può, ad esempio, sorreggere una interpretazione. Con riguardo al problema della traduzione dei concetti giuridici, già da un'ottica teorica gli storici di lingua greca (dunque dalla ‘periferia', anche se colta, dell'impero), venuti in contatto con il mondo romano politicamente preponderante, si erano posti la questione (nelle sue diverse forme e potenzialità) della terminologia del potere romano, per compararlo con i propri canoni e dunque comprenderlo. Tali interpretazioni si riverberano su leggi, senatoconsulti, costituzioni imperiali ed altri documenti ufficiali (ad esempio un testo di recente sottoposto ad una serie di interessanti letture incrociate, il cd. Monumentum Ephesenum, sarà specificamente indagato). Così anche i giuristi (questa volta la visuale è dal ‘centro'), sempre attenti alla vita pratica del diritto, analizzarono la prospettiva dell'uso linguistico diverso dal latino, sia da parte del magistrato sia da quella dei singoli utilizzatori, privati, del ius Romanorum. Le fonti giuridiche trattano dell'uso del greco, in primis, ma anche delle lingue puniche, celtiche e di altre gentes. Ovviamente parte significativa della ricerca si articolerà, inoltre, nello studio degli strumentari che nell'antichità si approntarono specificamente per il dialogo plurilinguistico, cioè lessici e glossari. Questi spesso contengono sezioni intere dedicate in particolare alla lingua del diritto (pubblico e privato) e - in alcuni casi - appaiono strettamente connessi con l'opera di giuristi e con gli interessi giuridici dei compilatori, ad esempio, degli Hermeneumata bilingui (si pensi alla presenza, nella tradizione pseudodositeana, delle sententiae di Adriano e del manuale giuridico di cui si è conservata l'introduzione generale sulle partizioni del ius e quella relativa al diritto delle manomissioni). Centrale quindi - in questa prospettiva - sarà l'analisi dei glossaria latino-greci (quelli dell'ed. di Keil e gli altri oggi utilizzabili dagli studiosi), dai quali emergono criteri di versione e dunque di interpretazione di contesti e di istituti giuridici, talvolta perfino ricostruiti in brevi narrazioni che mostrano nella loro essenza struttura e funzioni di momenti del diritto pubblico e privato e del processo. Anche il profilo del ius gentium, inteso come inquadramento teorico di una serie di problemi che sono intercettati dalla ricerca, riceverà la dovuta attenzione.
2010
Modelli di multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento / Masi, Carla. - (2010). (Intervento presentato al convegno Cultura giuridica romana e bilinguismo: lessico dei giuristi, traduzioni dei testi normativi, glossari latino-greci nel 22.3.2010).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/363691
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