Il crescente interesse del diritto nei confronti della comunicazione telematica e di Internet è dovuto alla sua struttura ed in particolare alla sua predisposizione ad es-sere considerato un ambiente piuttosto che un mezzo, e precisamente uno spazio vir-tuale che non necessita di alcun movimento fisico di oggetti, ma soltanto di impulsi e-lettromagnetici. Il sintagma “contratto telematico” indica un atto giuridico i cui elementi principali sono ricavabili dall’articolo 1326 c.c., anche se con differenti caratteristiche. Infatti il termine “telematica” indica l’insieme di tutti i servizi che, oltre ad avere tale origine e natura, possono essere offerti e fruiti a distanza attraverso reti di telecomunicazione. Questi tipi di contratti appartengono al genus dei contratti digitali cioè quelli conclusi in forma elettronica senza l’impiego di documenti cartacei, ma se ne differenziano per il fatto che anche l’incontro della volontà negoziale tra le parti avviene senza che inter-corra alcun rapporto reale. Poiché il “codice informatico” della rete Internet può generare una serie inde-terminata di spazi virtuali con regole differenti, occorre fare una distinzione tra “contrat-to virtuale in senso ampio” e “contratto virtuale in senso stretto”. Il primo si riferisce ad un accordo concluso utilizzando dispositivi telematici per la trasmissione di messaggi a contenuto negoziale (ad esempio un’e-mail); il secondo, invece, è un contratto stipulato mediante Internet, usato come mezzo di offerta in incertam personam, predisposto uni-lateralmente dall’offerente e concluso mediante pressione del cosiddetto “tasto nego-ziale virtuale”. A questo tipo di problematica si collega l’esigenza di definire il “documento in-formatico”, dal quale restano fuori le ipotesi in cui lo strumento informatico serva sol-tanto per redigere e stampare il documento, in quanto in questo caso non si è in pre-senza di un contratto telematico, ma di un ordinario contratto, come accade se il con-tratto è concluso mediante utilizzo del telefax o della posta elettronica. L’accordo telematico non presenta specifiche peculiarità rispetto a quello rego-lato dal codice civile, visto che prevede comunque lo scambio di una proposta e di un’accettazione attraverso il mezzo telematico, solitamente la posta elettronica. Nella prassi, però, si sono sviluppati procedimenti diversi per lo più caratterizzati dalla man-canza di qualsiasi trattativa. Il mercato virtuale, infatti, consente una serie di proposte negoziali rivolte ad un numero indeterminato di soggetti i quali non possono fare altro che prestare il proprio consenso oppure rifiutare l’offerta. E questo ha portato ad affer-mare che l’assenza di qualunque tipo di dialogo determinerebbe l’impossibilità di ravvi-sare gli estremi della “contrattazione”, per cui si è parlato di “scambi senza accordo”, sul rilievo che l’accordo viene meno quando l’oblato è privo del potere di rifiutare la proposta. Nella contrattazione dello spazio virtuale è utilizzabile, innanzi tutto, lo schema procedimentale tipico basato sullo scambio di proposta ed accettazione. I contratti così stipulati non presentano particolarità giuridiche rilevanti rispetto a quelli tradizionali. Normalmente, però, essi sono estranei alle negoziazioni Business to Consumer nelle quali il margine di trattativa lasciato al soggetto debole è molto limitato; ed infatti, stati-sticamente, questa prassi è utilizzata prevalentemente nei contratti Business to Busi-ness. L’impiego delle pagine web su Internet per offrire al pubblico beni e servizi rap-presenta lo strumento più utilizzato: l’offerta virtuale si presenta come una proposta contrattuale in parte già predisposta, rivolta ad un numero indeterminato di persone e caratterizzata dalla ripetibilità della prestazione. L’inserimento sul sito soddisfa natu-ralmente il requisito della pubblicità; ma, a questo fine, occorre distinguere tra siti aperti al pubblico e siti accessibili, a pagamento o meno, da utenti registrati virtualmente. Per quanto riguarda i primi non ci sono dubbi circa la configurabilità dell’offerta al pubblico; per i secondi, invece, si ha solo nel caso in cui il numero dei membri registrati sia tale da rendere l’intuitus personae assente. Dall’offerta al pubblico bisogna distinguere l’invito a proporre (c.d. invitatio ad offerendum): si tratta di una variante a procedimento invertito nella quale il destinatario dell’offerta è il proponente di un contratto in virtù di un precedente invito a farlo. Le aste on-line rappresentano oggi una delle espressioni più importanti del commercio elettronico. Gli operatori commerciali, infatti, predispongono delle piattafor-me tecnologiche che permettono l’allocazione di risorse e la vendita di beni a condizio-ni economiche vantaggiose. Le aste telematiche non riguardano soltanto i privati, ma anche le aziende e le Pubbliche Amministrazioni. Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, il problema si pone nei contratti B2C, con speciale riferimento all’affidamento: se da una parte i contratti tra imprenditori avvengono sulla base di una pregressa conoscenza ed eventualmente sull’esistenza di contratti-quadro, quelli con i consumatori sono generalmente occasionali e caratteriz-zati da un’asimmetria informativa che ha dato vita a norme a tutela della “parte debole”. Uno degli istituti più importanti per la tutela nella stipulazione dei contratti è cer-tamente il diritto di recesso (o ius poenitendi o diritto di ripensamento). Esso si configu-ra come il diritto di una parte di sciogliersi dal vincolo contrattuale senza nessuna ra-gione giustificatrice ed entro un certo termine mediante una mera dichiarazione comu-nicata all’altra parte: si è, quindi, dinanzi ad un negozio giuridico unilaterale recettizio. Altro rilevante problema è quello della responsabilità del provider. Per quanto riguarda la responsabilità dei servizi, dei dati immessi nella rete, la posizione più rile-vante è quella del provider che si limita a trasmettere in rete le informazioni su richiesta dell’utente, cui si oppone quella di chi si limita ad offrire all’utente la connessione. Il settore in cui l’esigenza di tutela del consumatore è più avvertita è sicuramen-te quello dei pagamenti on-line, cioè di quelle operazioni, anche di modesto importo, che realizzano un trasferimento di danaro attraverso la rete. In relazione a questo profi-lo, il commercio on-line non è riuscito a risolvere alcune importanti questioni, quali l’imputazione, la prova, la sicurezza e l’efficacia degli atti solutori.

Gli strumenti di pagamento nel commercio elettronico: verso la scomparsa della moneta cartacea ? / DI NANNI, Carlo. - STAMPA. - 1:(2009), pp. 459-483.

Gli strumenti di pagamento nel commercio elettronico: verso la scomparsa della moneta cartacea ?

DI NANNI, CARLO
2009

Abstract

Il crescente interesse del diritto nei confronti della comunicazione telematica e di Internet è dovuto alla sua struttura ed in particolare alla sua predisposizione ad es-sere considerato un ambiente piuttosto che un mezzo, e precisamente uno spazio vir-tuale che non necessita di alcun movimento fisico di oggetti, ma soltanto di impulsi e-lettromagnetici. Il sintagma “contratto telematico” indica un atto giuridico i cui elementi principali sono ricavabili dall’articolo 1326 c.c., anche se con differenti caratteristiche. Infatti il termine “telematica” indica l’insieme di tutti i servizi che, oltre ad avere tale origine e natura, possono essere offerti e fruiti a distanza attraverso reti di telecomunicazione. Questi tipi di contratti appartengono al genus dei contratti digitali cioè quelli conclusi in forma elettronica senza l’impiego di documenti cartacei, ma se ne differenziano per il fatto che anche l’incontro della volontà negoziale tra le parti avviene senza che inter-corra alcun rapporto reale. Poiché il “codice informatico” della rete Internet può generare una serie inde-terminata di spazi virtuali con regole differenti, occorre fare una distinzione tra “contrat-to virtuale in senso ampio” e “contratto virtuale in senso stretto”. Il primo si riferisce ad un accordo concluso utilizzando dispositivi telematici per la trasmissione di messaggi a contenuto negoziale (ad esempio un’e-mail); il secondo, invece, è un contratto stipulato mediante Internet, usato come mezzo di offerta in incertam personam, predisposto uni-lateralmente dall’offerente e concluso mediante pressione del cosiddetto “tasto nego-ziale virtuale”. A questo tipo di problematica si collega l’esigenza di definire il “documento in-formatico”, dal quale restano fuori le ipotesi in cui lo strumento informatico serva sol-tanto per redigere e stampare il documento, in quanto in questo caso non si è in pre-senza di un contratto telematico, ma di un ordinario contratto, come accade se il con-tratto è concluso mediante utilizzo del telefax o della posta elettronica. L’accordo telematico non presenta specifiche peculiarità rispetto a quello rego-lato dal codice civile, visto che prevede comunque lo scambio di una proposta e di un’accettazione attraverso il mezzo telematico, solitamente la posta elettronica. Nella prassi, però, si sono sviluppati procedimenti diversi per lo più caratterizzati dalla man-canza di qualsiasi trattativa. Il mercato virtuale, infatti, consente una serie di proposte negoziali rivolte ad un numero indeterminato di soggetti i quali non possono fare altro che prestare il proprio consenso oppure rifiutare l’offerta. E questo ha portato ad affer-mare che l’assenza di qualunque tipo di dialogo determinerebbe l’impossibilità di ravvi-sare gli estremi della “contrattazione”, per cui si è parlato di “scambi senza accordo”, sul rilievo che l’accordo viene meno quando l’oblato è privo del potere di rifiutare la proposta. Nella contrattazione dello spazio virtuale è utilizzabile, innanzi tutto, lo schema procedimentale tipico basato sullo scambio di proposta ed accettazione. I contratti così stipulati non presentano particolarità giuridiche rilevanti rispetto a quelli tradizionali. Normalmente, però, essi sono estranei alle negoziazioni Business to Consumer nelle quali il margine di trattativa lasciato al soggetto debole è molto limitato; ed infatti, stati-sticamente, questa prassi è utilizzata prevalentemente nei contratti Business to Busi-ness. L’impiego delle pagine web su Internet per offrire al pubblico beni e servizi rap-presenta lo strumento più utilizzato: l’offerta virtuale si presenta come una proposta contrattuale in parte già predisposta, rivolta ad un numero indeterminato di persone e caratterizzata dalla ripetibilità della prestazione. L’inserimento sul sito soddisfa natu-ralmente il requisito della pubblicità; ma, a questo fine, occorre distinguere tra siti aperti al pubblico e siti accessibili, a pagamento o meno, da utenti registrati virtualmente. Per quanto riguarda i primi non ci sono dubbi circa la configurabilità dell’offerta al pubblico; per i secondi, invece, si ha solo nel caso in cui il numero dei membri registrati sia tale da rendere l’intuitus personae assente. Dall’offerta al pubblico bisogna distinguere l’invito a proporre (c.d. invitatio ad offerendum): si tratta di una variante a procedimento invertito nella quale il destinatario dell’offerta è il proponente di un contratto in virtù di un precedente invito a farlo. Le aste on-line rappresentano oggi una delle espressioni più importanti del commercio elettronico. Gli operatori commerciali, infatti, predispongono delle piattafor-me tecnologiche che permettono l’allocazione di risorse e la vendita di beni a condizio-ni economiche vantaggiose. Le aste telematiche non riguardano soltanto i privati, ma anche le aziende e le Pubbliche Amministrazioni. Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, il problema si pone nei contratti B2C, con speciale riferimento all’affidamento: se da una parte i contratti tra imprenditori avvengono sulla base di una pregressa conoscenza ed eventualmente sull’esistenza di contratti-quadro, quelli con i consumatori sono generalmente occasionali e caratteriz-zati da un’asimmetria informativa che ha dato vita a norme a tutela della “parte debole”. Uno degli istituti più importanti per la tutela nella stipulazione dei contratti è cer-tamente il diritto di recesso (o ius poenitendi o diritto di ripensamento). Esso si configu-ra come il diritto di una parte di sciogliersi dal vincolo contrattuale senza nessuna ra-gione giustificatrice ed entro un certo termine mediante una mera dichiarazione comu-nicata all’altra parte: si è, quindi, dinanzi ad un negozio giuridico unilaterale recettizio. Altro rilevante problema è quello della responsabilità del provider. Per quanto riguarda la responsabilità dei servizi, dei dati immessi nella rete, la posizione più rile-vante è quella del provider che si limita a trasmettere in rete le informazioni su richiesta dell’utente, cui si oppone quella di chi si limita ad offrire all’utente la connessione. Il settore in cui l’esigenza di tutela del consumatore è più avvertita è sicuramen-te quello dei pagamenti on-line, cioè di quelle operazioni, anche di modesto importo, che realizzano un trasferimento di danaro attraverso la rete. In relazione a questo profi-lo, il commercio on-line non è riuscito a risolvere alcune importanti questioni, quali l’imputazione, la prova, la sicurezza e l’efficacia degli atti solutori.
2009
9788824318624
Gli strumenti di pagamento nel commercio elettronico: verso la scomparsa della moneta cartacea ? / DI NANNI, Carlo. - STAMPA. - 1:(2009), pp. 459-483.
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