L’indagine si sofferma sull’influenza esercitata dalla giurisprudenza costituzionale sulla costante opera di adeguamento della disciplina in materia di vaccinazioni obbligatorie ai princípi costituzionali. Gli interrogativi ai quali la Consulta fornisce risposta mirano, in particolare, a chiarire sia le modalità per realizzare un corretto bilanciamento tra le due dimensioni (individuale e collettiva) del valore salute, sia la liceità o no del rifiuto dei genitori coesercenti la potestà parentale di somministrare ai propri figli il trattamento vaccinale obbligatorio. Con riferimento alla soluzione del primo quesito (id est bilanciamento tra tutela individuale e tutela collettiva della salute), la Corte ha svolto una preziosa funzione propulsiva all’attività del legislatore, al punto da consentirgli di adeguare la legislazione nazionale a quella di nazioni vicine e contribuire – con la storica sentenza n. 307 del 22 giugno 1990, alla quale ha fatto séguito la l. n. 210 del 25 febbraio 1992 – al riconoscimento legislativo di un indennizzo a favore delle persone danneggiate dalle vaccinazioni imposte e, successivamente, con le pronunce nn. 118 del 18 aprile 1996 e 27 del 26 febbraio 1998, ad ampliare l’area applicativa del diritto all’indennizzo. Non altrettanto decisivo, invece, si è rivelato il contributo della giurisprudenza costituzionale alla risoluzione del secondo interrogativo, riguardante la liceità o no del comportamento dei genitori contrario alle vaccinazioni obbligatorie dei figli minori. Le riserve concernono la pronuncia n. 258 del 23 giugno 1994 e l’ordinanza n. 262 del 22 luglio 2004. Con la prima delle menzionate sentenze, in particolare, la Consulta ha perso un’occasione importante per imporre al legislatore una normativa che sancisca una tutela del valore salute non soltanto riparatoria bensí anche preventiva. Infatti, se da un lato si esorta il legislatore ad individuare e prescrivere accertamenti idonei a prevenire i possibili rischi di complicanze, dall’altro – piuttosto che emettere una sentenza di incostituzionalità di tipo additivo della legge n. 165 del 27 maggio 1991, contrassegnata dalla formula «nella parte in cui la legge non prevede» – si dichiara la questione non ammissibile. Del pari, con la seconda pronuncia (n. 262/2004), optando per la soluzione della manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, si trascurano addirittura due preziose occasioni: contribuire ad una tutela preventiva e riparatoria del bene salute e offrire, al contempo, un apporto propulsivo al problema della non adeguatezza e della obsolescenza di leggi non conformi allo stato delle conoscenze acquisite nel settore delle scienze e delle pratiche biomediche.

La disciplina delle vaccinazioni obbligatorie al vaglio della Corte Costituzionale / Donisi, Carmine. - STAMPA. - TERZO:(2007), pp. 1577-1592.

La disciplina delle vaccinazioni obbligatorie al vaglio della Corte Costituzionale

DONISI, CARMINE
2007

Abstract

L’indagine si sofferma sull’influenza esercitata dalla giurisprudenza costituzionale sulla costante opera di adeguamento della disciplina in materia di vaccinazioni obbligatorie ai princípi costituzionali. Gli interrogativi ai quali la Consulta fornisce risposta mirano, in particolare, a chiarire sia le modalità per realizzare un corretto bilanciamento tra le due dimensioni (individuale e collettiva) del valore salute, sia la liceità o no del rifiuto dei genitori coesercenti la potestà parentale di somministrare ai propri figli il trattamento vaccinale obbligatorio. Con riferimento alla soluzione del primo quesito (id est bilanciamento tra tutela individuale e tutela collettiva della salute), la Corte ha svolto una preziosa funzione propulsiva all’attività del legislatore, al punto da consentirgli di adeguare la legislazione nazionale a quella di nazioni vicine e contribuire – con la storica sentenza n. 307 del 22 giugno 1990, alla quale ha fatto séguito la l. n. 210 del 25 febbraio 1992 – al riconoscimento legislativo di un indennizzo a favore delle persone danneggiate dalle vaccinazioni imposte e, successivamente, con le pronunce nn. 118 del 18 aprile 1996 e 27 del 26 febbraio 1998, ad ampliare l’area applicativa del diritto all’indennizzo. Non altrettanto decisivo, invece, si è rivelato il contributo della giurisprudenza costituzionale alla risoluzione del secondo interrogativo, riguardante la liceità o no del comportamento dei genitori contrario alle vaccinazioni obbligatorie dei figli minori. Le riserve concernono la pronuncia n. 258 del 23 giugno 1994 e l’ordinanza n. 262 del 22 luglio 2004. Con la prima delle menzionate sentenze, in particolare, la Consulta ha perso un’occasione importante per imporre al legislatore una normativa che sancisca una tutela del valore salute non soltanto riparatoria bensí anche preventiva. Infatti, se da un lato si esorta il legislatore ad individuare e prescrivere accertamenti idonei a prevenire i possibili rischi di complicanze, dall’altro – piuttosto che emettere una sentenza di incostituzionalità di tipo additivo della legge n. 165 del 27 maggio 1991, contrassegnata dalla formula «nella parte in cui la legge non prevede» – si dichiara la questione non ammissibile. Del pari, con la seconda pronuncia (n. 262/2004), optando per la soluzione della manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, si trascurano addirittura due preziose occasioni: contribuire ad una tutela preventiva e riparatoria del bene salute e offrire, al contempo, un apporto propulsivo al problema della non adeguatezza e della obsolescenza di leggi non conformi allo stato delle conoscenze acquisite nel settore delle scienze e delle pratiche biomediche.
2007
9788895152387
La disciplina delle vaccinazioni obbligatorie al vaglio della Corte Costituzionale / Donisi, Carmine. - STAMPA. - TERZO:(2007), pp. 1577-1592.
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