La dissertazione ha ad oggetto l’analisi complessiva dei fenomeni del concepimento e della nascita ex ancilla nell’esperienza romana. Si è presentato il regime del partus ancillae attraverso l’inquadramento del problema storico della filiazione servile sulla base del I libro delle Inst. gaiane, ma anche delle altre testimonianze. Si è poi approfondita la regula iuris gentium sulla nascita ex ancilla nella prospettiva istituzionale non solo classica, ma anche giustinianea. Centrale nell’indagine è la problematica del partus ancillae in relazione all’usufrutto, e dunque il rapporto che si definisce, per la contrapposizione di interessi e diritti di proprietario ed usufruttuario, tra partus e fructus. Nell’ambito della casistica e della dogmatica delle variazioni si è affrontato innanzitutto il problema relativo ai figli dell’ancilla fideicommissaria, laddove si tratti di fedecommesso universale exceptis reditibus sottoposto al termine della morte dell’onerato. Tra i giureconsulti classici due appaiono le opinioni al riguardo: la prima è quella espressa da Papiniano, che sembra escludere i partus dalla nozione di reditus e quindi anche da quella di fructus. La seconda è quella di Paolo, che sembra differenziarsi relativamente alla considerazione dei parti all’interno dei redditi, ma non dei frutti. Di diversa portata è poi il caso dei figli della schiava onorata di fedecommesso di libertà attorno al quale si è sviluppata una ricca casistica giurisprudenziale relativa all’ipotesi di parto avvenuto in periodo di mora (o ritardo) della manomissione della donna ed allo status degli eventuali figli. Il partus dell’ancilla data in pegno può cadere sotto lo stesso vincolo materno, laddove tale previsione può essere frutto di previsione legislativa o di accordo tra le parti, alla luce delle considerazioni dei giuristi classici e di quanto riportato – e modificato – nella compilazione giustinianea. Nel caso della nascita da ancilla data in deposito, si è analizzato l’ipotesi in cui si verifica l’obbligo di restituzione da parte del depositario, che deve restituire – a richiesta del deponente – non soltanto la cosa in sé (in questo caso la schiava), ma anche tutte le sue pertinenze e ciò che abbia prodotto durante il periodo del deposito. In questi casi, per il figlio della schiava, ci si regola come in caso di usufrutto, ma l’estensione prevista nel passo ulpianeo dell’obbligo di restituzione, esplicitamente riferita ai partus, merita particolare approfondimento. Si è studiata la previsione giurisprudenziale di due elementi fondamentali: il momento del concepimento e la buona fede dell’acquirente rispetto alla proprietà del partus nei trasferimenti fraudolenti. Partendo dalla previsione di Pomponio, secondo la quale il figlio della schiava, nato in costanza di precario, deve essere considerato in eadem causa, si sono analizzate le motivazioni e le conseguenze di tale opinione giurisprudenziale. Il figlio della schiava rientra nella stessa causa della cosa direttamente chiesta a precario e l’interdetto può esperirsi comprendendo anche tale ‘oggetto’. Si è indagata la relazione tra il partus della schiava furtiva e quello dell’ancilla fugitiva, laddove le fonti lascerebbero immaginare una soluzione simile tra il primo caso ed il nato durante la fuga. Nell’ambito delle eccezioni alla regula iuris gentium secondo la quale il figlio segue la condizione materna, di particolare interesse si mostra l’ipotesi dei figli nati dalle unioni oggetto del senatusconsultum Claudianum. Il contenuto della pactio appare essere un’accordo tra donna e dominus, in qualche modo reso operativo ex senatusconsulto. Un’ulteriore eccezione alla regula è costituita dalla previsione temporanea contenuta in una costituzione dell’imperatore Maiorianus, i cui destinatari sono i decurioni fuggiti in campagna alle città dove erano obbligati a risiedere, e le eventuali unioni di tali curiales con colone e schiave. La particolarità di tale norma è costituita dalla disposizione transitoria secondo la quale le schiave conviventi dei decurioni diventino loro uxores, che i figli maschi nati da tale unioni seguano i genitori in città, mentre le figlie rimangano sul fondo come schiave. In appendice si è concentrata l’attenzione su una rinnovata interpretazione di un’iscrizione reggina, che parrebbe attestare rapporti usufruttuari su schiavi nell’ambito della domus imperiale. Il problema si connette strettamente con lo status di Giulia, la figlia di Augusto, dopo l’allontanamento da Roma a seguito del suo scandaloso comportamento.

'Servum procreare'. Aspetti giuridici della filiazione 'ex ancilla' / Masi, Carla. - (2007).

'Servum procreare'. Aspetti giuridici della filiazione 'ex ancilla'

MASI, CARLA
2007

Abstract

La dissertazione ha ad oggetto l’analisi complessiva dei fenomeni del concepimento e della nascita ex ancilla nell’esperienza romana. Si è presentato il regime del partus ancillae attraverso l’inquadramento del problema storico della filiazione servile sulla base del I libro delle Inst. gaiane, ma anche delle altre testimonianze. Si è poi approfondita la regula iuris gentium sulla nascita ex ancilla nella prospettiva istituzionale non solo classica, ma anche giustinianea. Centrale nell’indagine è la problematica del partus ancillae in relazione all’usufrutto, e dunque il rapporto che si definisce, per la contrapposizione di interessi e diritti di proprietario ed usufruttuario, tra partus e fructus. Nell’ambito della casistica e della dogmatica delle variazioni si è affrontato innanzitutto il problema relativo ai figli dell’ancilla fideicommissaria, laddove si tratti di fedecommesso universale exceptis reditibus sottoposto al termine della morte dell’onerato. Tra i giureconsulti classici due appaiono le opinioni al riguardo: la prima è quella espressa da Papiniano, che sembra escludere i partus dalla nozione di reditus e quindi anche da quella di fructus. La seconda è quella di Paolo, che sembra differenziarsi relativamente alla considerazione dei parti all’interno dei redditi, ma non dei frutti. Di diversa portata è poi il caso dei figli della schiava onorata di fedecommesso di libertà attorno al quale si è sviluppata una ricca casistica giurisprudenziale relativa all’ipotesi di parto avvenuto in periodo di mora (o ritardo) della manomissione della donna ed allo status degli eventuali figli. Il partus dell’ancilla data in pegno può cadere sotto lo stesso vincolo materno, laddove tale previsione può essere frutto di previsione legislativa o di accordo tra le parti, alla luce delle considerazioni dei giuristi classici e di quanto riportato – e modificato – nella compilazione giustinianea. Nel caso della nascita da ancilla data in deposito, si è analizzato l’ipotesi in cui si verifica l’obbligo di restituzione da parte del depositario, che deve restituire – a richiesta del deponente – non soltanto la cosa in sé (in questo caso la schiava), ma anche tutte le sue pertinenze e ciò che abbia prodotto durante il periodo del deposito. In questi casi, per il figlio della schiava, ci si regola come in caso di usufrutto, ma l’estensione prevista nel passo ulpianeo dell’obbligo di restituzione, esplicitamente riferita ai partus, merita particolare approfondimento. Si è studiata la previsione giurisprudenziale di due elementi fondamentali: il momento del concepimento e la buona fede dell’acquirente rispetto alla proprietà del partus nei trasferimenti fraudolenti. Partendo dalla previsione di Pomponio, secondo la quale il figlio della schiava, nato in costanza di precario, deve essere considerato in eadem causa, si sono analizzate le motivazioni e le conseguenze di tale opinione giurisprudenziale. Il figlio della schiava rientra nella stessa causa della cosa direttamente chiesta a precario e l’interdetto può esperirsi comprendendo anche tale ‘oggetto’. Si è indagata la relazione tra il partus della schiava furtiva e quello dell’ancilla fugitiva, laddove le fonti lascerebbero immaginare una soluzione simile tra il primo caso ed il nato durante la fuga. Nell’ambito delle eccezioni alla regula iuris gentium secondo la quale il figlio segue la condizione materna, di particolare interesse si mostra l’ipotesi dei figli nati dalle unioni oggetto del senatusconsultum Claudianum. Il contenuto della pactio appare essere un’accordo tra donna e dominus, in qualche modo reso operativo ex senatusconsulto. Un’ulteriore eccezione alla regula è costituita dalla previsione temporanea contenuta in una costituzione dell’imperatore Maiorianus, i cui destinatari sono i decurioni fuggiti in campagna alle città dove erano obbligati a risiedere, e le eventuali unioni di tali curiales con colone e schiave. La particolarità di tale norma è costituita dalla disposizione transitoria secondo la quale le schiave conviventi dei decurioni diventino loro uxores, che i figli maschi nati da tale unioni seguano i genitori in città, mentre le figlie rimangano sul fondo come schiave. In appendice si è concentrata l’attenzione su una rinnovata interpretazione di un’iscrizione reggina, che parrebbe attestare rapporti usufruttuari su schiavi nell’ambito della domus imperiale. Il problema si connette strettamente con lo status di Giulia, la figlia di Augusto, dopo l’allontanamento da Roma a seguito del suo scandaloso comportamento.
2007
'Servum procreare'. Aspetti giuridici della filiazione 'ex ancilla' / Masi, Carla. - (2007).
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