Nell'esaminare l'evoluzione della più recente giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite civili (Cass., Sez. Un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), il relatore condivide la decisione di negare l'esistenza del danno esistenziale, di superare la figura del danno morale soggettivo, di ammettere il ricorso alle valutazioni prognostiche e alla prova presuntiva. Non convincono, invece, la ricostruzione di una pretesa "tipicità" del sistema del danno non patrimoniale, fondata sul tentativo di far collimare la "tipicità" dei diritti inviolabili con una clausola generale "aperta" (art. 2 Cost.) che li qualifica in maniera atipica; i criteri della "gravità della lesione" e della "serietà del danno"; l'erroneo ricorso al giudizio d'ingiustizia per il danno non patrimoniale "da inadempimento"; la scelta di non considerare risarcibile il danno tanatologico; la "globalizzazione" del danno non patrimoniale che, non consentendo di distinguere tra danno biologico e danno morale, ingenera confusione tra i diversi sistemi di valutazione e di liquidazione; la mancata indicazione di qualsiasi standard per la quantificazione del "nuovo" danno morale. Per il danno "da reato" (ex art. 185 c.p.) permane l'originaria funzione punitiva della riparazione, voluta dai legislatori del 1930 e del 1942.
Il "nuovo" danno non patrimoniale / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - (2009). (Intervento presentato al convegno IL DANNO ALLA PERSONA tenutosi a Università degli Studi di Napoli "Federico II" nel 25 maggio 2009).
Il "nuovo" danno non patrimoniale
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2009
Abstract
Nell'esaminare l'evoluzione della più recente giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite civili (Cass., Sez. Un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), il relatore condivide la decisione di negare l'esistenza del danno esistenziale, di superare la figura del danno morale soggettivo, di ammettere il ricorso alle valutazioni prognostiche e alla prova presuntiva. Non convincono, invece, la ricostruzione di una pretesa "tipicità" del sistema del danno non patrimoniale, fondata sul tentativo di far collimare la "tipicità" dei diritti inviolabili con una clausola generale "aperta" (art. 2 Cost.) che li qualifica in maniera atipica; i criteri della "gravità della lesione" e della "serietà del danno"; l'erroneo ricorso al giudizio d'ingiustizia per il danno non patrimoniale "da inadempimento"; la scelta di non considerare risarcibile il danno tanatologico; la "globalizzazione" del danno non patrimoniale che, non consentendo di distinguere tra danno biologico e danno morale, ingenera confusione tra i diversi sistemi di valutazione e di liquidazione; la mancata indicazione di qualsiasi standard per la quantificazione del "nuovo" danno morale. Per il danno "da reato" (ex art. 185 c.p.) permane l'originaria funzione punitiva della riparazione, voluta dai legislatori del 1930 e del 1942.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.