L'A. commenta criticamente le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, rilevando incongruenze e contraddizioni. Se possono essere condivise le decisioni di negare l'esistenza del danno esistenziale, di superare la figura del danno morale soggettivo, di ammettere il pieno ricorso alle valutazioni prognostiche ed alla prova presuntiva semplice. Non convincono, invece, la ricostruzione di una pretesa tipicità del sistema del danno non patrimoniale; la mancata considerazione di una prospettiva dinamica del rapporto e del giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto; l'utilizzo di parametri, in parte inutili, in parte incostituzionali, ispirati alla "serietà del danno" ed alla gravità della lesione; l'erroneo ricorso al giudizio d'ingiustizia per il danno non patrimoniale "da inadempimento"; la scelta di non considerare risarcibile il danno tanatologico e di riesumare, in sua vece, il danno morale da sofferenza catastrofica; la liquidazione "globalizzante" del danno non patrimoniale che, non consentendo di distinguere tra danno biologico e danno morale consequenziale, ingenera confusione e richiede una sollecita modifica dell'attuale sistema tabellare; la mancata indicazione di qualsiasi standard per la quantificazione del "nuovo" danno morale, integralmente rimessa alla valutazione equitativa del giudice. Per il danno "da reato" (art. 185 c.p.) non può non permanere l'originaria funzione punitiva della riparazione, voluta dai codificatori del 1930 e del 1942.
Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale: luci ed ombre / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA. - ISSN 0012-3439. - STAMPA. - anno CXXIII, serie III:(2008), pp. 526-563.
Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale: luci ed ombre
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2008
Abstract
L'A. commenta criticamente le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, rilevando incongruenze e contraddizioni. Se possono essere condivise le decisioni di negare l'esistenza del danno esistenziale, di superare la figura del danno morale soggettivo, di ammettere il pieno ricorso alle valutazioni prognostiche ed alla prova presuntiva semplice. Non convincono, invece, la ricostruzione di una pretesa tipicità del sistema del danno non patrimoniale; la mancata considerazione di una prospettiva dinamica del rapporto e del giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto; l'utilizzo di parametri, in parte inutili, in parte incostituzionali, ispirati alla "serietà del danno" ed alla gravità della lesione; l'erroneo ricorso al giudizio d'ingiustizia per il danno non patrimoniale "da inadempimento"; la scelta di non considerare risarcibile il danno tanatologico e di riesumare, in sua vece, il danno morale da sofferenza catastrofica; la liquidazione "globalizzante" del danno non patrimoniale che, non consentendo di distinguere tra danno biologico e danno morale consequenziale, ingenera confusione e richiede una sollecita modifica dell'attuale sistema tabellare; la mancata indicazione di qualsiasi standard per la quantificazione del "nuovo" danno morale, integralmente rimessa alla valutazione equitativa del giudice. Per il danno "da reato" (art. 185 c.p.) non può non permanere l'originaria funzione punitiva della riparazione, voluta dai codificatori del 1930 e del 1942.File | Dimensione | Formato | |
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