Nel commentare le sentenze delle Sezioni Unite civili dell'11 novembre 2008, nn. 26972-26975, l'Autore condivide la decisione della Cassazione di negare l'esistenza del danno esistenziale, di superare la figura del danno morale soggettivo, di dar rilievo ai criteri della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", di ammettere il pieno ricorso alle valutazioni prognostiche ed alla prova presuntiva. L'A., invece, critica la ricostruzione di una pretesa "tipicità" del sistema del danno non patrimoniale; la mancata considerazione di una prospettiva dinamica del rapporto e del giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto; l'erroneo ricorso al giudizio d'ingiustizia per il danno non patrimoniale "da inadempimento"; la scelta di non considerare risarcibile il danno tanatologico e di riesumare, al suo posto, il danno esistenziale da sofferenza catastrofica; la "globalizzazione" del danno non patrimoniale che, non consentendo più di distinguere tra danno biologico e danno morale, ingenera confusione tra i diversi sistemi di valutazione e di liquidazione; la mancata indicazione di qualsiasi standard per la quantificazione del nuovo danno non patrimoniale. Per i danni patrimoniali e non patrimoniali "da reato" (art. 185 c.p.) permane l'originaria funzione punitiva voluta dai legislatori del 1930 e del 1942.

Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un "de profundis" per il danno esistenziale / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - In: DANNO E RESPONSABILITÀ. - ISSN 1125-8918. - STAMPA. - (2009), pp. 19-45.

Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un "de profundis" per il danno esistenziale

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2009

Abstract

Nel commentare le sentenze delle Sezioni Unite civili dell'11 novembre 2008, nn. 26972-26975, l'Autore condivide la decisione della Cassazione di negare l'esistenza del danno esistenziale, di superare la figura del danno morale soggettivo, di dar rilievo ai criteri della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", di ammettere il pieno ricorso alle valutazioni prognostiche ed alla prova presuntiva. L'A., invece, critica la ricostruzione di una pretesa "tipicità" del sistema del danno non patrimoniale; la mancata considerazione di una prospettiva dinamica del rapporto e del giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto; l'erroneo ricorso al giudizio d'ingiustizia per il danno non patrimoniale "da inadempimento"; la scelta di non considerare risarcibile il danno tanatologico e di riesumare, al suo posto, il danno esistenziale da sofferenza catastrofica; la "globalizzazione" del danno non patrimoniale che, non consentendo più di distinguere tra danno biologico e danno morale, ingenera confusione tra i diversi sistemi di valutazione e di liquidazione; la mancata indicazione di qualsiasi standard per la quantificazione del nuovo danno non patrimoniale. Per i danni patrimoniali e non patrimoniali "da reato" (art. 185 c.p.) permane l'originaria funzione punitiva voluta dai legislatori del 1930 e del 1942.
2009
Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un "de profundis" per il danno esistenziale / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - In: DANNO E RESPONSABILITÀ. - ISSN 1125-8918. - STAMPA. - (2009), pp. 19-45.
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