L’attività delle corti nazionali nel settore della concorrenza è stata non solo lo strumento principe dell’uniforme applicazione del diritto antitrust , ma ha altresì contribuito ad un’opera di continua mediazione tra la disciplina civilistica e quella specifica dettata a tutela della concorrenza a livello nazionale, attuativa in una certa misura dell’ideologia comunitaria in subiecta materia da un lato, e della normativa CE antitrust dall’altro. I giudici nazionali competenti ad applicare, per l’appunto, sia la normativa nazionale che quella comunitaria antitrust, svolgono in via principale il ruolo di custodi dei principi della concorrenza operanti nei rapporti interprivatistici; tuttavia, il loro campo d’azione non è limitato alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei singoli. Com’è noto, l’autorità giudiziaria statale coadiuva il garante nazionale e la Commissione CE nell’attività di controllo sul rispetto della normativa antitrust. Partecipa, pertanto, oggi in misura maggiore rispetto al passato - come si evince dalle disposizioni del regolamento CE 1/2003 -, in qualche modo al sistema di tutela posto in essere dalle suddette istituzioni a garanzia dell’interesse pubblico . Il regolamento 1/2003 ha, all’evidenza, disegnato attraverso il sistema di eccezione legale un esteso decentramento applicativo della normativa antitrust. Tale decentramento riguarda non solo i giudici nazionali e i garanti, ma altresì le stesse imprese cui è affidata la autovalutazione delle fattispecie antitrust. Da ciò è derivata la necessità per un verso di accrescere i poteri di indagine della Commissione e, in via indiretta, dei garanti, nonché, per altro verso di rafforzare ed ottimizzare il sistema di cooperazione tra tutte le istanze antitrust. In tale impianto rimodellato dal regolamento in parola si inserisce l’attività del giudice nazionale disciplinata dallo stesso regolamento in maniera di certo più analitica e capillare rispetto al passato. La più intensa regolamentazione ivi prevista dell’attività giudiziale interna da parte dell’ordinamento comunitario, se è vero che aumenta il livello di partecipazione del giudice nazionale nelle procedure antitrust, limita d’altro canto l’autonomia della disciplina interna con riguardo al funzionamento delle corti nazionali.

Il ruolo dei giudici nazionali nell'applicazione decentrata degli articoli 81 e 82 CE / Savy, Daniela. - (2005).

Il ruolo dei giudici nazionali nell'applicazione decentrata degli articoli 81 e 82 CE.

SAVY, DANIELA
2005

Abstract

L’attività delle corti nazionali nel settore della concorrenza è stata non solo lo strumento principe dell’uniforme applicazione del diritto antitrust , ma ha altresì contribuito ad un’opera di continua mediazione tra la disciplina civilistica e quella specifica dettata a tutela della concorrenza a livello nazionale, attuativa in una certa misura dell’ideologia comunitaria in subiecta materia da un lato, e della normativa CE antitrust dall’altro. I giudici nazionali competenti ad applicare, per l’appunto, sia la normativa nazionale che quella comunitaria antitrust, svolgono in via principale il ruolo di custodi dei principi della concorrenza operanti nei rapporti interprivatistici; tuttavia, il loro campo d’azione non è limitato alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei singoli. Com’è noto, l’autorità giudiziaria statale coadiuva il garante nazionale e la Commissione CE nell’attività di controllo sul rispetto della normativa antitrust. Partecipa, pertanto, oggi in misura maggiore rispetto al passato - come si evince dalle disposizioni del regolamento CE 1/2003 -, in qualche modo al sistema di tutela posto in essere dalle suddette istituzioni a garanzia dell’interesse pubblico . Il regolamento 1/2003 ha, all’evidenza, disegnato attraverso il sistema di eccezione legale un esteso decentramento applicativo della normativa antitrust. Tale decentramento riguarda non solo i giudici nazionali e i garanti, ma altresì le stesse imprese cui è affidata la autovalutazione delle fattispecie antitrust. Da ciò è derivata la necessità per un verso di accrescere i poteri di indagine della Commissione e, in via indiretta, dei garanti, nonché, per altro verso di rafforzare ed ottimizzare il sistema di cooperazione tra tutte le istanze antitrust. In tale impianto rimodellato dal regolamento in parola si inserisce l’attività del giudice nazionale disciplinata dallo stesso regolamento in maniera di certo più analitica e capillare rispetto al passato. La più intensa regolamentazione ivi prevista dell’attività giudiziale interna da parte dell’ordinamento comunitario, se è vero che aumenta il livello di partecipazione del giudice nazionale nelle procedure antitrust, limita d’altro canto l’autonomia della disciplina interna con riguardo al funzionamento delle corti nazionali.
2005
Il ruolo dei giudici nazionali nell'applicazione decentrata degli articoli 81 e 82 CE / Savy, Daniela. - (2005).
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