Esercizio della pesca Il divieto di piscatio thynnaria di cui parla Ulpiano – D. 8.4.13pr., 6 opin. - , rappresenta una di quelle situazioni giuridiche tipiche dell’ambiente provinciale che sorte mediante pactio et stipulatio producevano non dei meri effetti obbligatori. In provincia infatti tali mezzi di natura contrattuale erano idonei a costituire situazioni rapportabili a diritti reali. Non veri e propri iura in re aliena ma rapporti obbligatori di tipo ambulatorio come tali vincolanti, oltre che per le parti contraenti, anche per i loro successori a titolo universale e particolare, ai quali si trasmetteva l’obbligo del dante causa. Ciò consente di superare la difficoltà rappresentata dalla opponibilità ai successores del rapporto costituito per stipulationis vel venditionis legem, dato che esso avrebbe avuto comunque un contenuto reale e non meramente obbligatorio e si avvalora così la tesi di coloro che hanno ritenuto non inverosimile l’ipotesi secondo cui già in età classica si siano cominciate a denominare servitutes i rapporti costituiti mediante pactio et stipulatio che trovavano tutela presso il pretore. Il passo contenuto in D. 8.4.13pr., Ulp. 6 opin., lascia scorgere sullo sfondo lo scontro degli interessi e le conseguenti proiezioni nel diritto e nel pensiero giuridico circa le forme di utilizzazione delle risorse naturali e segnatamente dei fiumi e del mare. A fronteggiarsi sono infatti da un lato gli interessi della navigazione e della pesca e dall’altro quelli dei proprietari dei fondi rivieraschi. I giuristi romani dell’epoca classica negavano che mare e fiumi potesserero essere appropriati dai singoli. In relazione ad essi quindi vi era libertà di navigazione e di esercizio della pesca. La fonte di tale regime giuridico era ravvisata direttamente nella natura ovvero anche nel diritto delle genti. Lo studio del frammento rileva anche per la teoretica deei diritti reali su cosa altrui: in particolare è stato indagato al fine di percepire l’esatta portata di pattuizioni negoziali dalle quali appaiono scaturire diritti reali di servitù o comunque strettamente ad essi assimilabili. La questione in esso affrontata fornisce un importante elemento ai fini di una maggiore comprensione dei confini esistenti tra concetti giuridici che spesso vengono sovrapposti tra loro generando così confusione: l’analisi del pensiero di Ulpiano contribuisce a far luce sull’esatta portata del dogma del numerus clausus delle servitù consentendo proprio attraverso l’analisi di una caso complesso, come quello prospettato dal passo, di meglio inquadrare il fenomeno nelle sue tante sfaccettature. Ciò nella convinzione della necessità di tener ben distinti la tipicità ed il cd. numerus clausus dei iura in re aliena, intesi come categoria, dal problema del numero chiuso delle fattispecie che possono dar luogo a servitù prediali.
Limitazioni negoziali all'esercizio della pesca / Palma, Antonio. - STAMPA. - (2007), pp. 85-105.
Limitazioni negoziali all'esercizio della pesca
PALMA, ANTONIO
2007
Abstract
Esercizio della pesca Il divieto di piscatio thynnaria di cui parla Ulpiano – D. 8.4.13pr., 6 opin. - , rappresenta una di quelle situazioni giuridiche tipiche dell’ambiente provinciale che sorte mediante pactio et stipulatio producevano non dei meri effetti obbligatori. In provincia infatti tali mezzi di natura contrattuale erano idonei a costituire situazioni rapportabili a diritti reali. Non veri e propri iura in re aliena ma rapporti obbligatori di tipo ambulatorio come tali vincolanti, oltre che per le parti contraenti, anche per i loro successori a titolo universale e particolare, ai quali si trasmetteva l’obbligo del dante causa. Ciò consente di superare la difficoltà rappresentata dalla opponibilità ai successores del rapporto costituito per stipulationis vel venditionis legem, dato che esso avrebbe avuto comunque un contenuto reale e non meramente obbligatorio e si avvalora così la tesi di coloro che hanno ritenuto non inverosimile l’ipotesi secondo cui già in età classica si siano cominciate a denominare servitutes i rapporti costituiti mediante pactio et stipulatio che trovavano tutela presso il pretore. Il passo contenuto in D. 8.4.13pr., Ulp. 6 opin., lascia scorgere sullo sfondo lo scontro degli interessi e le conseguenti proiezioni nel diritto e nel pensiero giuridico circa le forme di utilizzazione delle risorse naturali e segnatamente dei fiumi e del mare. A fronteggiarsi sono infatti da un lato gli interessi della navigazione e della pesca e dall’altro quelli dei proprietari dei fondi rivieraschi. I giuristi romani dell’epoca classica negavano che mare e fiumi potesserero essere appropriati dai singoli. In relazione ad essi quindi vi era libertà di navigazione e di esercizio della pesca. La fonte di tale regime giuridico era ravvisata direttamente nella natura ovvero anche nel diritto delle genti. Lo studio del frammento rileva anche per la teoretica deei diritti reali su cosa altrui: in particolare è stato indagato al fine di percepire l’esatta portata di pattuizioni negoziali dalle quali appaiono scaturire diritti reali di servitù o comunque strettamente ad essi assimilabili. La questione in esso affrontata fornisce un importante elemento ai fini di una maggiore comprensione dei confini esistenti tra concetti giuridici che spesso vengono sovrapposti tra loro generando così confusione: l’analisi del pensiero di Ulpiano contribuisce a far luce sull’esatta portata del dogma del numerus clausus delle servitù consentendo proprio attraverso l’analisi di una caso complesso, come quello prospettato dal passo, di meglio inquadrare il fenomeno nelle sue tante sfaccettature. Ciò nella convinzione della necessità di tener ben distinti la tipicità ed il cd. numerus clausus dei iura in re aliena, intesi come categoria, dal problema del numero chiuso delle fattispecie che possono dar luogo a servitù prediali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


