Il lavoro esamina le clausole della lex portus Asiae che regolano il pagamento del portorium per il trasporto dei beni d’uso proprio (§§ 25, 26, 33, 35 e soprattutto il § 37), portando a confronto un noto passo di Alfeno Varo, conservatoci in D. 50.16.203, e il regolamento doganale di Caunus (Caria). Si conferma l’idea che il domicilio fosse determinante per la concessione di esenzioni doganali, ma nel § 37 del Monumentum Ephesenum viene presa in considerazione anche la cittadinanza dei viaggiatori. Ci si chiede, inoltre, se la prescrizione del § 37 avesse una valenza generale o si applicasse solo a determinate categorie: dipende dal significato attribuito alla parola kukleuon che compare nello stesso paragrafo. Pur senza voler dare a questo participio un valore “tecnico” (come credono gli editori), non si esclude che quell’«andare in giro» individuasse persone che per la loro attività ripetutamente superano i confini del distretto doganale e per cui la semplice applicazione della norma di § 35 (che valutava il solo domicilio ai fini dell’esenzione doganale) sarebbe stata penalizzante.

Cittadinanza e immunità doganale: una categoria privilegiata? / Merola, GIOVANNA DANIELA. - STAMPA. - III:(2007), pp. 1719-1729.

Cittadinanza e immunità doganale: una categoria privilegiata?

MEROLA, GIOVANNA DANIELA
2007

Abstract

Il lavoro esamina le clausole della lex portus Asiae che regolano il pagamento del portorium per il trasporto dei beni d’uso proprio (§§ 25, 26, 33, 35 e soprattutto il § 37), portando a confronto un noto passo di Alfeno Varo, conservatoci in D. 50.16.203, e il regolamento doganale di Caunus (Caria). Si conferma l’idea che il domicilio fosse determinante per la concessione di esenzioni doganali, ma nel § 37 del Monumentum Ephesenum viene presa in considerazione anche la cittadinanza dei viaggiatori. Ci si chiede, inoltre, se la prescrizione del § 37 avesse una valenza generale o si applicasse solo a determinate categorie: dipende dal significato attribuito alla parola kukleuon che compare nello stesso paragrafo. Pur senza voler dare a questo participio un valore “tecnico” (come credono gli editori), non si esclude che quell’«andare in giro» individuasse persone che per la loro attività ripetutamente superano i confini del distretto doganale e per cui la semplice applicazione della norma di § 35 (che valutava il solo domicilio ai fini dell’esenzione doganale) sarebbe stata penalizzante.
2007
9788876070501
Cittadinanza e immunità doganale: una categoria privilegiata? / Merola, GIOVANNA DANIELA. - STAMPA. - III:(2007), pp. 1719-1729.
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