La società di revisione è uno strumento di protezione del mercato che fa affidamento sulla sua certificazione, cioè sulle informazioni che essa gli dà a protezione dei piccoli risparmiatori . Cosa sia la revisione non è però chiarito da alcuna delle norme che disciplinano la materia, sia comunitarie che interne, che si limitano ad individuare i compiti delle società di revisione. Ai sensi di tali disposizioni, esse devono controllare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili, nonché la predisposizione del bilancio stesso in conformità alle norme stabilite dal codice civile per la valutazione del patrimonio; il tutto nella prospettiva del rilascio della certificazione di cui all’art. 4, terzo comma, del d. P. R. 136/1975. Tutte queste attività sono sintetizzate affermando che l’attività delle società di revisione si articola in revisione e certificazione. Più in particolare, il controllo della regolare tenuta della contabilità non può consistere nella semplice verifica della conformità delle scritturazioni alle regole tecnico giuridiche volta a volta implicate, ma deve necessariamente passare per il preliminare e pregiudiziale accertamento delle situazioni soggettive (diritto di proprietà, diritto di credito) che rappresentano il referente e la giustificazione di ciascuna scritturazione: non interessa cioè che siano stati usati correttamente i criteri di valutazione dei cespiti se poi si appura che questi cespiti non esistono. Il che a maggior ragione vale quando le scritturazioni abbiano ad oggetto operazioni portate a termine in momenti di particolare delicatezza, ad esempio, in chiusura di esercizio ovvero negli esercizi in cui viene deliberato ed attuato un complesso piano di ristrutturazione e riorganizzazione, allorché risulta nient’affatto remoto il rischio di perniciosi maquillages dei valori, ovvero siano di ammontare obiettivamente cospicuo, o ancora siano state poste in essere operazioni con parti correlate. In tutti questi casi la società di revisione non può fermarsi alle mere scritturazioni, ma deve estendere la propria disamina alla c d. documentazione di supporto. Per delimitare le competenze del revisore, occorre anche precisare quali siano i rapporti fra la revisione e le altre forme di controllo interno, primo fra tutti il controllo del consiglio di amministrazione, che rileva in presenza di deleghe di poteri, allorquando l'intero consiglio è responsabile dell'osservanza della vigilanza ex art. 2932 c.c., nell'ambito della quale assumono particolare rilevanza le valutazioni in ordine all'utilità ed alla convenienza economica delle operazioni poste in essere nell'esercizio delle deleghe, procedendo anche ad una valutazione comparata dei benefici derivanti da operazioni alternative. In particolare, infatti, nel caso di operazioni infragruppo o con parti correlate, gli amministratori devono valutare attentamente l'interesse della società al compimento dell'operazione. Alla funzione di controllo interno sono demandati compiti e responsabilità di notevole ampiezza, in quanto questo è chiamato a vigilare sul rispetto delle procedure e del codice interno di comportamento e si spinge fino allo svolgimento di attività di supporto consultivo ai settori dell'organizzazione aziendale, con riferimento alle problematiche concernenti la prestazione di servizi, i conflitti di interessi ed i conseguenti comportamenti da tenere. Inoltre, i compiti della funzione di controllo interno si estendono alla verifica della complessiva adeguatezza del processo di produzione del servizio di gestione, in relazione ai soggetti coinvolti nel processo medesimo, nonché all'efficacia dei sistemi di controllo dei rischi connessi all'investimento del patrimonio. Dubbia è, invece, la possibilità di affidamento alla società di revisione di ulteriori competenze, diverse dalla revisione e dalla certificazione (c.d. non audit services). Sul punto la Consob ha ritenuto che la funzione di controllo interno non possa essere affidata alle società di revisione, in quanto la maggior parte degli interventi spettanti a tale funzione non rientra nel loro oggetto sociale, posto che l'esercizio della funzione di controllo interno esula dall'attività di revisione contabile. Invece non contrasta con la normativa vigente l'affidamento alle società di revisione di incarichi mirati allo svolgimento di specifiche attività di verifica e di analisi delle procedure che concorrono a formare il sistema amministrativo-contabile, a condizione che la funzione di controllo interno mantenga la piena responsabilità in ordine all'individuazione del livello di rischio ritenuto accettabile, alla definizione del programma di lavoro e alla valutazione dei risultati delle verifiche. Il profilo di maggiore impegno nell’attività della società di revisione è sicuramente quello relativo al bilancio, per il quale l’art. 2429 (nuovo testo) si limita ad imporre la redazione di una relazione analoga a quella del collegio sindacale. Questa attività mira a far conoscere al pubblico l’opinione di chi può esprimere, sulla base di regole tecniche, un parere professionale variamente graduato. L’opinione rilasciata dal revisore è comunque frutto di riscontri che si svolgono normalmente attraverso tecniche campionarie, ossia con sondaggi su campioni di registrazioni contabili e di documenti scelti. Per quanto riguarda il regime di responsabilità, per molto tempo si è dibattuto se la società di revisione assuma obbligazione di mezzi o di risultato. La formula della legge spingerebbe nella prima direzione, non essendo possibile garantire un risultato, visto che dipende da fatto di terzi (che possono perfino occultare i dati); ma l’affidamento creato dal controllo ha indotto a propendere per l’idea opposta, che cioè il risultato garantito è comunque il corretto giudizio sia sulla regolarità della contabilità sia sulla legittimità del bilancio di esercizio. Trattandosi di attività professionale, la diligenza è quella del mandatario ex 1176 co. 2; ed in particolare, la giurisprudenza, sulla scorta delle indicazioni Consob, ha stabilito che il grado di diligenza è quello ricavabile dai principi di revisione elaborati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti. La responsabilità extracontrattuale verso terzi si configura ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 12 d.p.r. 136/1975 e dell’art. 2043 c.c. ed è stata ricondotta dalla giurisprudenza alla violazione dell’obbligo del neminem laedere, in quanto la falsità delle informazioni fornite, su cui il terzo fa affidamento ed in base alle quali orienta le scelte di investimento o disinvestimento, pregiudica la sua libertà contrattuale, inducendolo a stipulare contratti o a mantenere in vita rapporti che, viceversa, egli non avrebbe concluso o avrebbe risolto. Quella responsabilità sussiste innanzi tutto nell’ipotesi di certificazione obbligatoria strettamente connessa al controllo sull’attività di società quotate in borsa ed in generale di società che operano su valori mobiliari o in materia di prevalente interesse pubblico. In questa prospettiva, la giurisprudenza di merito ha sancito l’esistenza del nesso di causalità tra investimenti effettuati dai clienti e certificazione positiva, ritenendo la società di revisione che abbia indebitamente rilasciato una certificazione responsabile del mancato recupero delle somme affidate alla società. La responsabilità della società di revisione può estendersi anche nei confronti dei risparmiatori quando oggetto di revisione sia una SIM, dato che i clienti della stessa fanno affidamento non soltanto sulla correttezza del bilancio - quanto alla solidità patrimoniale - ma soprattutto sulla correttezza della gestione. Il riferimento all’art. 2043 c.c., presenta però l’inconveniente processuale che l’attore deve provare tutti i presupposti della domanda, compresa la colpa del revisore che non è cosa agevole. Da qui la proposta di fare ricorso alle class-actions.

Competenze e responsabilità della società di revisione / DI NANNI, Carlo. - STAMPA. - (2005), pp. 143-162.

Competenze e responsabilità della società di revisione.

DI NANNI, CARLO
2005

Abstract

La società di revisione è uno strumento di protezione del mercato che fa affidamento sulla sua certificazione, cioè sulle informazioni che essa gli dà a protezione dei piccoli risparmiatori . Cosa sia la revisione non è però chiarito da alcuna delle norme che disciplinano la materia, sia comunitarie che interne, che si limitano ad individuare i compiti delle società di revisione. Ai sensi di tali disposizioni, esse devono controllare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili, nonché la predisposizione del bilancio stesso in conformità alle norme stabilite dal codice civile per la valutazione del patrimonio; il tutto nella prospettiva del rilascio della certificazione di cui all’art. 4, terzo comma, del d. P. R. 136/1975. Tutte queste attività sono sintetizzate affermando che l’attività delle società di revisione si articola in revisione e certificazione. Più in particolare, il controllo della regolare tenuta della contabilità non può consistere nella semplice verifica della conformità delle scritturazioni alle regole tecnico giuridiche volta a volta implicate, ma deve necessariamente passare per il preliminare e pregiudiziale accertamento delle situazioni soggettive (diritto di proprietà, diritto di credito) che rappresentano il referente e la giustificazione di ciascuna scritturazione: non interessa cioè che siano stati usati correttamente i criteri di valutazione dei cespiti se poi si appura che questi cespiti non esistono. Il che a maggior ragione vale quando le scritturazioni abbiano ad oggetto operazioni portate a termine in momenti di particolare delicatezza, ad esempio, in chiusura di esercizio ovvero negli esercizi in cui viene deliberato ed attuato un complesso piano di ristrutturazione e riorganizzazione, allorché risulta nient’affatto remoto il rischio di perniciosi maquillages dei valori, ovvero siano di ammontare obiettivamente cospicuo, o ancora siano state poste in essere operazioni con parti correlate. In tutti questi casi la società di revisione non può fermarsi alle mere scritturazioni, ma deve estendere la propria disamina alla c d. documentazione di supporto. Per delimitare le competenze del revisore, occorre anche precisare quali siano i rapporti fra la revisione e le altre forme di controllo interno, primo fra tutti il controllo del consiglio di amministrazione, che rileva in presenza di deleghe di poteri, allorquando l'intero consiglio è responsabile dell'osservanza della vigilanza ex art. 2932 c.c., nell'ambito della quale assumono particolare rilevanza le valutazioni in ordine all'utilità ed alla convenienza economica delle operazioni poste in essere nell'esercizio delle deleghe, procedendo anche ad una valutazione comparata dei benefici derivanti da operazioni alternative. In particolare, infatti, nel caso di operazioni infragruppo o con parti correlate, gli amministratori devono valutare attentamente l'interesse della società al compimento dell'operazione. Alla funzione di controllo interno sono demandati compiti e responsabilità di notevole ampiezza, in quanto questo è chiamato a vigilare sul rispetto delle procedure e del codice interno di comportamento e si spinge fino allo svolgimento di attività di supporto consultivo ai settori dell'organizzazione aziendale, con riferimento alle problematiche concernenti la prestazione di servizi, i conflitti di interessi ed i conseguenti comportamenti da tenere. Inoltre, i compiti della funzione di controllo interno si estendono alla verifica della complessiva adeguatezza del processo di produzione del servizio di gestione, in relazione ai soggetti coinvolti nel processo medesimo, nonché all'efficacia dei sistemi di controllo dei rischi connessi all'investimento del patrimonio. Dubbia è, invece, la possibilità di affidamento alla società di revisione di ulteriori competenze, diverse dalla revisione e dalla certificazione (c.d. non audit services). Sul punto la Consob ha ritenuto che la funzione di controllo interno non possa essere affidata alle società di revisione, in quanto la maggior parte degli interventi spettanti a tale funzione non rientra nel loro oggetto sociale, posto che l'esercizio della funzione di controllo interno esula dall'attività di revisione contabile. Invece non contrasta con la normativa vigente l'affidamento alle società di revisione di incarichi mirati allo svolgimento di specifiche attività di verifica e di analisi delle procedure che concorrono a formare il sistema amministrativo-contabile, a condizione che la funzione di controllo interno mantenga la piena responsabilità in ordine all'individuazione del livello di rischio ritenuto accettabile, alla definizione del programma di lavoro e alla valutazione dei risultati delle verifiche. Il profilo di maggiore impegno nell’attività della società di revisione è sicuramente quello relativo al bilancio, per il quale l’art. 2429 (nuovo testo) si limita ad imporre la redazione di una relazione analoga a quella del collegio sindacale. Questa attività mira a far conoscere al pubblico l’opinione di chi può esprimere, sulla base di regole tecniche, un parere professionale variamente graduato. L’opinione rilasciata dal revisore è comunque frutto di riscontri che si svolgono normalmente attraverso tecniche campionarie, ossia con sondaggi su campioni di registrazioni contabili e di documenti scelti. Per quanto riguarda il regime di responsabilità, per molto tempo si è dibattuto se la società di revisione assuma obbligazione di mezzi o di risultato. La formula della legge spingerebbe nella prima direzione, non essendo possibile garantire un risultato, visto che dipende da fatto di terzi (che possono perfino occultare i dati); ma l’affidamento creato dal controllo ha indotto a propendere per l’idea opposta, che cioè il risultato garantito è comunque il corretto giudizio sia sulla regolarità della contabilità sia sulla legittimità del bilancio di esercizio. Trattandosi di attività professionale, la diligenza è quella del mandatario ex 1176 co. 2; ed in particolare, la giurisprudenza, sulla scorta delle indicazioni Consob, ha stabilito che il grado di diligenza è quello ricavabile dai principi di revisione elaborati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti. La responsabilità extracontrattuale verso terzi si configura ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 12 d.p.r. 136/1975 e dell’art. 2043 c.c. ed è stata ricondotta dalla giurisprudenza alla violazione dell’obbligo del neminem laedere, in quanto la falsità delle informazioni fornite, su cui il terzo fa affidamento ed in base alle quali orienta le scelte di investimento o disinvestimento, pregiudica la sua libertà contrattuale, inducendolo a stipulare contratti o a mantenere in vita rapporti che, viceversa, egli non avrebbe concluso o avrebbe risolto. Quella responsabilità sussiste innanzi tutto nell’ipotesi di certificazione obbligatoria strettamente connessa al controllo sull’attività di società quotate in borsa ed in generale di società che operano su valori mobiliari o in materia di prevalente interesse pubblico. In questa prospettiva, la giurisprudenza di merito ha sancito l’esistenza del nesso di causalità tra investimenti effettuati dai clienti e certificazione positiva, ritenendo la società di revisione che abbia indebitamente rilasciato una certificazione responsabile del mancato recupero delle somme affidate alla società. La responsabilità della società di revisione può estendersi anche nei confronti dei risparmiatori quando oggetto di revisione sia una SIM, dato che i clienti della stessa fanno affidamento non soltanto sulla correttezza del bilancio - quanto alla solidità patrimoniale - ma soprattutto sulla correttezza della gestione. Il riferimento all’art. 2043 c.c., presenta però l’inconveniente processuale che l’attore deve provare tutti i presupposti della domanda, compresa la colpa del revisore che non è cosa agevole. Da qui la proposta di fare ricorso alle class-actions.
2005
9788814119842
Competenze e responsabilità della società di revisione / DI NANNI, Carlo. - STAMPA. - (2005), pp. 143-162.
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