Nella disciplina introdotta dal d. lgs. 6/2003 il tema dell’assemblea presenta numerosi profili di novità, fra cui il riconoscimento dei patti parasociali. Alle formule apparentemente agnostiche utilizzate dal legislatore, fanno ugualmente riscontro numerosi profili innovativi, soprattutto in considerazione della vasta tipologia di accordi presi in considerazione. L’art. 4 co. 7 della legge delega 3.10.2001 n. 366 ha indicato, quali linee guida della riforma della disciplina della s.p.a., la semplificazione del procedimento assembleare, in ordine alla partecipazione, discussione e votazione, ed il bilanciamento delle contrapposte esigenze di efficientismo e di protezione delle minoranze. Nella norma delegata, questi obiettivi sono stati perseguiti, innanzi tutto, attraverso la sottrazione di competenze all’assemblea in favore dell’organo amministrativo, in modo da realizzare una separazione forte e netta fra la gestione, riservata agli amministratori, ed il potere deliberativo, affidato all’assemblea, che decide secondo il modello collegiale e nel rispetto del principio maggioritario. E proprio in relazione al profilo della ripartizione delle competenze e del funzionamento degli organi sociali, la s.p.a. è venuta ad assumere, fra le società di capitali, una posizione paradigmatica, differenziandosi dalla s.r.l., che invece può realizzarsi e funzionare anche senza la struttura corporativa. Sul tema va sottolineato che nella s.p.a. la presenza di quest’organo è norma di ordine pubblico – e perciò non derogabile – con l’effetto che non può essere escluso o sostituito da diverso metodo di formazione della volontà sociale. Invece, nella s.r.l. l’istanza di semplificazione del procedimento decisionale è stato spinto fino al punto che è possibile prevedere la sostituzione dell’assemblea con modalità diverse ed informali, di assunzione delle decisioni, quali la consultazione scritta ed il consenso, ugualmente scritto, da raccogliersi con metodo referendario, senza convocazione in unità di tempo e di luogo, fino al raggiungimento del quorum deliberativo richiesto. In questo modo è stato ripreso il progetto De Gregorio, che già negli anni sessanta del secolo scorso, prevedeva per la s.r.l. una norma che autorizzava la sostituzione della deliberazione di assemblea ordinaria con un “complesso di dichiarazioni scritte tra loro concordanti, provenienti da tutti i soci”. Questo significa che nelle società di capitali l’assemblea è uno strumento tecnico non qualificante della formazione della volontà sociale. E sicuramente questa opzione realizza un risultato positivo, perché riduce gli oneri di gestione, a scapito, però, dei vantaggi della collegialità cui si rinunzia: funzione compositoria, volta a superare i contrasti fra soci, e funzione ponderatoria, attraverso il confronto delle varie opinioni sulla proposta. Per questa ragione, in considerazione del coinvolgimento nella s.p.a. di interessi più vasti di quelli dei soci, è stata conservata in questo tipo sociale la struttura corporativa, che invece nella s.r.l. può essere abbandonata, con assunzione, da parte dei soci, della titolarità di tutti i poteri – perfino di amministrazione disgiunta – in modo non dissimile da quanto avviene nelle società di persone.

L'assemblea ed i patti parasociali / DI NANNI, Carlo. - STAMPA. - (2005), pp. 135-152.

L'assemblea ed i patti parasociali.

DI NANNI, CARLO
2005

Abstract

Nella disciplina introdotta dal d. lgs. 6/2003 il tema dell’assemblea presenta numerosi profili di novità, fra cui il riconoscimento dei patti parasociali. Alle formule apparentemente agnostiche utilizzate dal legislatore, fanno ugualmente riscontro numerosi profili innovativi, soprattutto in considerazione della vasta tipologia di accordi presi in considerazione. L’art. 4 co. 7 della legge delega 3.10.2001 n. 366 ha indicato, quali linee guida della riforma della disciplina della s.p.a., la semplificazione del procedimento assembleare, in ordine alla partecipazione, discussione e votazione, ed il bilanciamento delle contrapposte esigenze di efficientismo e di protezione delle minoranze. Nella norma delegata, questi obiettivi sono stati perseguiti, innanzi tutto, attraverso la sottrazione di competenze all’assemblea in favore dell’organo amministrativo, in modo da realizzare una separazione forte e netta fra la gestione, riservata agli amministratori, ed il potere deliberativo, affidato all’assemblea, che decide secondo il modello collegiale e nel rispetto del principio maggioritario. E proprio in relazione al profilo della ripartizione delle competenze e del funzionamento degli organi sociali, la s.p.a. è venuta ad assumere, fra le società di capitali, una posizione paradigmatica, differenziandosi dalla s.r.l., che invece può realizzarsi e funzionare anche senza la struttura corporativa. Sul tema va sottolineato che nella s.p.a. la presenza di quest’organo è norma di ordine pubblico – e perciò non derogabile – con l’effetto che non può essere escluso o sostituito da diverso metodo di formazione della volontà sociale. Invece, nella s.r.l. l’istanza di semplificazione del procedimento decisionale è stato spinto fino al punto che è possibile prevedere la sostituzione dell’assemblea con modalità diverse ed informali, di assunzione delle decisioni, quali la consultazione scritta ed il consenso, ugualmente scritto, da raccogliersi con metodo referendario, senza convocazione in unità di tempo e di luogo, fino al raggiungimento del quorum deliberativo richiesto. In questo modo è stato ripreso il progetto De Gregorio, che già negli anni sessanta del secolo scorso, prevedeva per la s.r.l. una norma che autorizzava la sostituzione della deliberazione di assemblea ordinaria con un “complesso di dichiarazioni scritte tra loro concordanti, provenienti da tutti i soci”. Questo significa che nelle società di capitali l’assemblea è uno strumento tecnico non qualificante della formazione della volontà sociale. E sicuramente questa opzione realizza un risultato positivo, perché riduce gli oneri di gestione, a scapito, però, dei vantaggi della collegialità cui si rinunzia: funzione compositoria, volta a superare i contrasti fra soci, e funzione ponderatoria, attraverso il confronto delle varie opinioni sulla proposta. Per questa ragione, in considerazione del coinvolgimento nella s.p.a. di interessi più vasti di quelli dei soci, è stata conservata in questo tipo sociale la struttura corporativa, che invece nella s.r.l. può essere abbandonata, con assunzione, da parte dei soci, della titolarità di tutti i poteri – perfino di amministrazione disgiunta – in modo non dissimile da quanto avviene nelle società di persone.
2005
9788834854822
L'assemblea ed i patti parasociali / DI NANNI, Carlo. - STAMPA. - (2005), pp. 135-152.
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