La Cassazione dà seguito all’indirizzo inaugurato da Cass. civ. n. 21255/2013, in base a cui non vi è onere di proporre e ottenere la revocazione straordinaria della sentenza effetto di dolo quando la revocazione (e la restituzione ex art. 402 c.p.c.) si palesi inutile o infruttuosa per incapienza patrimoniale della parte autrice della frode o cui sia comunque imputabile il dolo revocatorio: il soccombente potrà in tal caso agire direttamente per il risarcimento del danno nei confronti dei responsabili dell’illecito sfociato nella soccombenza giudiziale del danneggiato. Il commento tenta di offrire una diversa razionalizzazione di tale indirizzo, che non passa per la clausola dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., riguardato sotto il profilo dell’interesse al risultato, ma che focalizza il rapporto tra l’efficacia preclusiva del giudicato fraudolento e domanda di risarcimento del danno fondata su fatti non deducibili nel processo conchiuso dal giudicato, suscettibili di fondare la revocazione straordinaria, quanto però, in via concorrente, a fondare la responsabilità penale e civile degli autori dell’illecito.
Revocazione straordinaria e tutela risarcitoria, autoresponsabilità e diligenza / Stella, M.. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - (2026), pp. 344-347.
Revocazione straordinaria e tutela risarcitoria, autoresponsabilità e diligenza
Marcello Stella
2026
Abstract
La Cassazione dà seguito all’indirizzo inaugurato da Cass. civ. n. 21255/2013, in base a cui non vi è onere di proporre e ottenere la revocazione straordinaria della sentenza effetto di dolo quando la revocazione (e la restituzione ex art. 402 c.p.c.) si palesi inutile o infruttuosa per incapienza patrimoniale della parte autrice della frode o cui sia comunque imputabile il dolo revocatorio: il soccombente potrà in tal caso agire direttamente per il risarcimento del danno nei confronti dei responsabili dell’illecito sfociato nella soccombenza giudiziale del danneggiato. Il commento tenta di offrire una diversa razionalizzazione di tale indirizzo, che non passa per la clausola dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., riguardato sotto il profilo dell’interesse al risultato, ma che focalizza il rapporto tra l’efficacia preclusiva del giudicato fraudolento e domanda di risarcimento del danno fondata su fatti non deducibili nel processo conchiuso dal giudicato, suscettibili di fondare la revocazione straordinaria, quanto però, in via concorrente, a fondare la responsabilità penale e civile degli autori dell’illecito.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


