Si affronta il problema della tutelabilità dell’organizzatore di eventi sportivi, in relazione alle pretese da parte di terzi di utilizzare liberamente lo spettacolo, sia per finalità informative che di intrattenimento. Le questioni che hanno maggiormente attirato la dottrina e la giurisprudenza riguardano da un lato il quesito se, in assenza di una norma specifica l’organizzatore di eventi sportivi possa ritenersi titolare, in via esclusiva, di un diritto allo sfruttamento economico dello spettacolo e pertanto possa opporsi alla diffusione non autorizzata delle immagini relative all’evento; dall’altro lato, la regolamentazione dei rapporti fra il diritto dell’organizzatore sportivo sfruttare economicamente l’evento e il diritto di cronaca sportiva, espressione del più generale diritto di informare, garantito dall’art. 21 Cost. Si suggerisce una soluzione che porterà a tutelare l’organizzatore di eventi sportivi in via primaria sul piano negoziale, in via secondaria attraverso l’applicazione delle norme sulla concorrenza sleale.
La tutela privatistica dell�organizzatore di eventi sportivi e i limiti allo sfruttamento economico dello spettacolo / Garaci, Ilaria. - In: STUDIUM IURIS. - ISSN 1722-8387. - STAMPA. - (2006), pp. 288-298.
La tutela privatistica dell�organizzatore di eventi sportivi e i limiti allo sfruttamento economico dello spettacolo
GARACI, ILARIA
2006
Abstract
Si affronta il problema della tutelabilità dell’organizzatore di eventi sportivi, in relazione alle pretese da parte di terzi di utilizzare liberamente lo spettacolo, sia per finalità informative che di intrattenimento. Le questioni che hanno maggiormente attirato la dottrina e la giurisprudenza riguardano da un lato il quesito se, in assenza di una norma specifica l’organizzatore di eventi sportivi possa ritenersi titolare, in via esclusiva, di un diritto allo sfruttamento economico dello spettacolo e pertanto possa opporsi alla diffusione non autorizzata delle immagini relative all’evento; dall’altro lato, la regolamentazione dei rapporti fra il diritto dell’organizzatore sportivo sfruttare economicamente l’evento e il diritto di cronaca sportiva, espressione del più generale diritto di informare, garantito dall’art. 21 Cost. Si suggerisce una soluzione che porterà a tutelare l’organizzatore di eventi sportivi in via primaria sul piano negoziale, in via secondaria attraverso l’applicazione delle norme sulla concorrenza sleale.File | Dimensione | Formato | |
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