L' art.15 del decreto sicurezza n. 48 del 2025 interviene sulla disciplina prevista dagli artt. 146 e 147 c.p. in materia di tutela della maternità rispetto all’esecuzione della pena o all’applicazione di misure cautelari. In particolare, è soppressa l’obbligatorietà del rinvio della pena non pecuniaria nei confronti di donna incinta o madre di infante di età inferiore ad anni uno. Inoltre, è stato modificato l’art. 147 c.p., relativo al rinvio facoltativo della pena. In base alla nuova formulazione, il Magistrato di Sorveglianza e, successivamente, il Tribunale di Sorveglianza, è chiamato a valutare caso per caso l'opportunità di disporre il rinvio dell’esecuzione della pena per madri di prole di età compresa tra uno e tre anni, così come per donne incinte o madri di figli minori di un anno, quest’ultima ipotesi ora disciplinata dal nuovo comma 3-bis. Molteplici sono i dubbi sollevati dalla nuova disciplina, considerato che il previgente carattere obbligatorio del rinvio dell’esecuzione della pena riconosceva assoluta prevalenza alla tutela dell'infanzia
Il decreto sicurezza n.48 del 2025 e le disposizioni in materia di ordinamento penitenziario / Iasevoli, Clelia. - (2025). ( Figli cancellati. Storie di bambini che hanno conosciuto il carcere aula A1 Dipartimento di Giurisprudenza 2 dicembre 2025).
Il decreto sicurezza n.48 del 2025 e le disposizioni in materia di ordinamento penitenziario
Clelia Iasevoli
2025
Abstract
L' art.15 del decreto sicurezza n. 48 del 2025 interviene sulla disciplina prevista dagli artt. 146 e 147 c.p. in materia di tutela della maternità rispetto all’esecuzione della pena o all’applicazione di misure cautelari. In particolare, è soppressa l’obbligatorietà del rinvio della pena non pecuniaria nei confronti di donna incinta o madre di infante di età inferiore ad anni uno. Inoltre, è stato modificato l’art. 147 c.p., relativo al rinvio facoltativo della pena. In base alla nuova formulazione, il Magistrato di Sorveglianza e, successivamente, il Tribunale di Sorveglianza, è chiamato a valutare caso per caso l'opportunità di disporre il rinvio dell’esecuzione della pena per madri di prole di età compresa tra uno e tre anni, così come per donne incinte o madri di figli minori di un anno, quest’ultima ipotesi ora disciplinata dal nuovo comma 3-bis. Molteplici sono i dubbi sollevati dalla nuova disciplina, considerato che il previgente carattere obbligatorio del rinvio dell’esecuzione della pena riconosceva assoluta prevalenza alla tutela dell'infanzia| File | Dimensione | Formato | |
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