Il saggio ricostruisce il nesso strutturale tra regionalismo e meridionalismo nel modello costituzionale italiano, rispetto al quale l’autonomia differenziata, ex art. 116, terzo comma, Cost., ha costituito un banco di prova della tenuta del regionalismo cooperativo e solidale delineato dalla Costituente. Muovendo dal dibattito in Assemblea costituente, dai principi supremi elaborati, la questione meridionale risulta costituzionalmente inscritta nella forma di Stato regionale quale questione nazionale, in funzione di coesione territoriale e di riduzione dei divari. In tale prospettiva costituzionale, l’autonomia differenziata è istituto che non può che essere letto entro chiari “presupposti costituzionali”: unità e indivisibilità della Repubblica, eguaglianza sostanziale, solidarietà territoriale, previa determinazione dei LEP, perequazione finanziaria e centralità del Parlamento. La sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 emerge come decisione di sistema contro alcuni tentativi distorsivi di attuazione del regionalismo differenziato, idonea a ricondurre la legge n. 86 del 2024 entro il modello costituzionale del regionalismo italiano, proprio mediante la valorizzazione del nesso LEP-differenziazione, della sussidiarietà quale criterio di giustificazione e del ruolo parlamentare. Nella parte conclusiva si analizzano alcuni nodi ancora aperti (LEP, costi e fabbisogni standard, PNRR e clausole di riequilibrio territoriale), alla luce dei rischi di cristallizzazione delle diseguaglianze nel Mezzogiorno.

Regionalismo e meridionalismo alla prova dell’autonomia differenziata / Patroni Griffi, Andrea. - (2026).

Regionalismo e meridionalismo alla prova dell’autonomia differenziata

ANDREA PATRONI GRIFFI
2026

Abstract

Il saggio ricostruisce il nesso strutturale tra regionalismo e meridionalismo nel modello costituzionale italiano, rispetto al quale l’autonomia differenziata, ex art. 116, terzo comma, Cost., ha costituito un banco di prova della tenuta del regionalismo cooperativo e solidale delineato dalla Costituente. Muovendo dal dibattito in Assemblea costituente, dai principi supremi elaborati, la questione meridionale risulta costituzionalmente inscritta nella forma di Stato regionale quale questione nazionale, in funzione di coesione territoriale e di riduzione dei divari. In tale prospettiva costituzionale, l’autonomia differenziata è istituto che non può che essere letto entro chiari “presupposti costituzionali”: unità e indivisibilità della Repubblica, eguaglianza sostanziale, solidarietà territoriale, previa determinazione dei LEP, perequazione finanziaria e centralità del Parlamento. La sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 emerge come decisione di sistema contro alcuni tentativi distorsivi di attuazione del regionalismo differenziato, idonea a ricondurre la legge n. 86 del 2024 entro il modello costituzionale del regionalismo italiano, proprio mediante la valorizzazione del nesso LEP-differenziazione, della sussidiarietà quale criterio di giustificazione e del ruolo parlamentare. Nella parte conclusiva si analizzano alcuni nodi ancora aperti (LEP, costi e fabbisogni standard, PNRR e clausole di riequilibrio territoriale), alla luce dei rischi di cristallizzazione delle diseguaglianze nel Mezzogiorno.
2026
Regionalismo e meridionalismo alla prova dell’autonomia differenziata / Patroni Griffi, Andrea. - (2026).
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