Chiarite le nozioni, pur controverse, di gratuità e di liberalità, si ricostruisce il contratto preliminare di donazione - dichiarato sempre nullo in giurisprudenza, quale «coazione all’adempimento», che contrasterebbe con il requisito della spontaneità, tipico dell’atto di liberalità – come donazione obbligatoria di dare (ai sensi dell’art. 769, ult. inciso, c.c.). Le differenze strutturali e soprattutto funzionali, evidenti anche sotto il profilo della minima unità effettuale, tra il contratto di donazione e la c.d. “remissione con funzione di liberalità” inducono a dubitare che nel diritto italiano possa essere rinvenuto, in via d’interpretazione, un terzo tipo di donazione, definita “liberatoria”, riconducibile direttamente all’art. 769 c.c. piuttosto che alle liberalità non donative di cui all’art. 809 c.c. Nella donazione obbligatoria di dare il dato della spontaneità deve sussistere al momento ed in funzione dell’assunzione della promessa di donare, la quale è seguita da un atto di adempimento traslativo non donativo, perché dovuto. E in caso di inadempimento dell’obbligo a contrarre da parte del donante o di alcuno dei donatari, la parte non inadempiente potrà senz’altro ottenere la sentenza (ex art. 2932 c.c.) che produca gli effetti del contratto non concluso. Soltanto la promessa di donazione dovrà osservare, sotto pena di nullità, il rigore della forma legale solenne, non già per relationem ex art. 1351 in quanto preliminare, ma ex art. 782 in quanto donazione (definitiva) obbligatoria. Al contrario, il successivo atto traslativo, in quanto mero modus adquirendi, dovrà osservare la forma ordinariamente prescritta e, quindi, quella scritta ex art 1350 soltanto in caso di trasferimenti immobiliari.
La promessa di donare come donazione obbligatoria di dare / Procida Mirabelli Di Lauro, Antonino. - (2025), pp. 1925-1938.
La promessa di donare come donazione obbligatoria di dare
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2025
Abstract
Chiarite le nozioni, pur controverse, di gratuità e di liberalità, si ricostruisce il contratto preliminare di donazione - dichiarato sempre nullo in giurisprudenza, quale «coazione all’adempimento», che contrasterebbe con il requisito della spontaneità, tipico dell’atto di liberalità – come donazione obbligatoria di dare (ai sensi dell’art. 769, ult. inciso, c.c.). Le differenze strutturali e soprattutto funzionali, evidenti anche sotto il profilo della minima unità effettuale, tra il contratto di donazione e la c.d. “remissione con funzione di liberalità” inducono a dubitare che nel diritto italiano possa essere rinvenuto, in via d’interpretazione, un terzo tipo di donazione, definita “liberatoria”, riconducibile direttamente all’art. 769 c.c. piuttosto che alle liberalità non donative di cui all’art. 809 c.c. Nella donazione obbligatoria di dare il dato della spontaneità deve sussistere al momento ed in funzione dell’assunzione della promessa di donare, la quale è seguita da un atto di adempimento traslativo non donativo, perché dovuto. E in caso di inadempimento dell’obbligo a contrarre da parte del donante o di alcuno dei donatari, la parte non inadempiente potrà senz’altro ottenere la sentenza (ex art. 2932 c.c.) che produca gli effetti del contratto non concluso. Soltanto la promessa di donazione dovrà osservare, sotto pena di nullità, il rigore della forma legale solenne, non già per relationem ex art. 1351 in quanto preliminare, ma ex art. 782 in quanto donazione (definitiva) obbligatoria. Al contrario, il successivo atto traslativo, in quanto mero modus adquirendi, dovrà osservare la forma ordinariamente prescritta e, quindi, quella scritta ex art 1350 soltanto in caso di trasferimenti immobiliari.| File | Dimensione | Formato | |
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