Un’indagine sugli obblighi di protezione, anche “autonomi, ma “connessi” ad una prestazione prevista, dalla legge, come non dovuta. La giurisprudenza italiana, che pur ha recepito la teoria del “contatto sociale qualificato”, contrattualizzando la responsabilità in ampi settori del diritto civile e di quello amministrativo (si pensi, ad es., alla responsabilità sanitaria, prima dell’intervento della l.n. 24 del 2017), in taluni ambiti opera una “de-contrattualizzazione” degli obblighi di protezione pur in presenza di un contratto, sulla base del principio del concorso. Da qui l’esistenza di un “principio di fungibilità o di equivalenza delle soluzioni”, che si manifesta anche in altre esperienze giuridiche, fondato sulle interferenze strutturali e funzionali esistenti tra le due specie della responsabilità civile. Un significato paradigmatico assume la vicenda della responsabilità precontrattuale, che continua ad essere qualificata come extracontrattuale, pur a seguito dell’adesione delle Sezioni unite alla sua ricostruzione in termini di «responsabilità relazionale» conseguente alla violazione delle obbligazioni ex lege di buona fede (art. 1337 c.c.) e correttezza (art. 1175 c.c.). In tal senso, la summa divisio si articola non più tra le responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ma tra quest’ultima e la «responsabilità per la violazione di obblighi derivanti da un rapporto obbligatorio» che ha la sua fonte ora nel contratto, ora direttamente nella legge.
GLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE / Feola, Maria. - (2025), pp. 573-597.
GLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE
FEOLA, MARIA
2025
Abstract
Un’indagine sugli obblighi di protezione, anche “autonomi, ma “connessi” ad una prestazione prevista, dalla legge, come non dovuta. La giurisprudenza italiana, che pur ha recepito la teoria del “contatto sociale qualificato”, contrattualizzando la responsabilità in ampi settori del diritto civile e di quello amministrativo (si pensi, ad es., alla responsabilità sanitaria, prima dell’intervento della l.n. 24 del 2017), in taluni ambiti opera una “de-contrattualizzazione” degli obblighi di protezione pur in presenza di un contratto, sulla base del principio del concorso. Da qui l’esistenza di un “principio di fungibilità o di equivalenza delle soluzioni”, che si manifesta anche in altre esperienze giuridiche, fondato sulle interferenze strutturali e funzionali esistenti tra le due specie della responsabilità civile. Un significato paradigmatico assume la vicenda della responsabilità precontrattuale, che continua ad essere qualificata come extracontrattuale, pur a seguito dell’adesione delle Sezioni unite alla sua ricostruzione in termini di «responsabilità relazionale» conseguente alla violazione delle obbligazioni ex lege di buona fede (art. 1337 c.c.) e correttezza (art. 1175 c.c.). In tal senso, la summa divisio si articola non più tra le responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ma tra quest’ultima e la «responsabilità per la violazione di obblighi derivanti da un rapporto obbligatorio» che ha la sua fonte ora nel contratto, ora direttamente nella legge.| File | Dimensione | Formato | |
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