La nota analizza le sentenze gemelle nn. 4151 e 4157 del 2025 della Corte di Cass. civ., che affrontano la questione della detraibilità dell’iva in capo a soggetti qualificati come società non operative per il mancato raggiungimento del volume minimo di ricavi previsto dall’art. 30 della legge n. 724/1994. Il tema viene inquadrato alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, in particolare la sentenza “Feudi di San Gregorio” (C-341/22), la quale riafferma che la detrazione dell’iva costituisce un diritto fondamentale e che solo l’esistenza di una frode o di un abuso può giustificare la sua negazione. Per l’effetto va disapplicata ogni normativa di diritto interno che ancori il diritto ad un livello minimo di produttività. La vicenda dimostra ancora una volta l’intensità dell’interrelazione tra diritto unionale e normativa interna, rendendo imprescindibile una lettura sistemica delle regole fiscali nazionali alla luce dei principi euro unitari. Se ne ricavano importanti implicazioni sul piano probatorio, si focalizzano limiti della norma nazionale e vengono riaffermati i principi cardine di neutralità, inerenza e proporzionalità, ma si auspica un intervento legislativo per conferire uniformità alla conseguente disciplina.
Detrazione IVA e società di comodo, tra approdi proporzionati ed antinomie irrisolte / Russo, F. - In: DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE. - ISSN 1826-6770. - 03:(2025), pp. 01-15.
Detrazione IVA e società di comodo, tra approdi proporzionati ed antinomie irrisolte
RUSSO F
2025
Abstract
La nota analizza le sentenze gemelle nn. 4151 e 4157 del 2025 della Corte di Cass. civ., che affrontano la questione della detraibilità dell’iva in capo a soggetti qualificati come società non operative per il mancato raggiungimento del volume minimo di ricavi previsto dall’art. 30 della legge n. 724/1994. Il tema viene inquadrato alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, in particolare la sentenza “Feudi di San Gregorio” (C-341/22), la quale riafferma che la detrazione dell’iva costituisce un diritto fondamentale e che solo l’esistenza di una frode o di un abuso può giustificare la sua negazione. Per l’effetto va disapplicata ogni normativa di diritto interno che ancori il diritto ad un livello minimo di produttività. La vicenda dimostra ancora una volta l’intensità dell’interrelazione tra diritto unionale e normativa interna, rendendo imprescindibile una lettura sistemica delle regole fiscali nazionali alla luce dei principi euro unitari. Se ne ricavano importanti implicazioni sul piano probatorio, si focalizzano limiti della norma nazionale e vengono riaffermati i principi cardine di neutralità, inerenza e proporzionalità, ma si auspica un intervento legislativo per conferire uniformità alla conseguente disciplina.| File | Dimensione | Formato | |
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