Il contributo esamina la rilevanza del “fattore tempo” nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, ricostruendo l’obbligo di conclusione entro un termine certo, sancito dall’art. 2 della l. n. 241/1990, come espressione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e buona amministrazione. Il rispetto dei termini procedimentali non assume soltanto una valenza organizzativa, ma integra una vera e propria prestazione dovuta al privato, incidendo sulla certezza dei rapporti giuridici e sulla programmabilità delle iniziative economiche. Alla luce dell’art. 2-bis della medesima legge, il lavoro affronta il dibattito sulla risarcibilità del danno da ritardo, mettendo a confronto l’orientamento che subordina il risarcimento alla spettanza del bene della vita finale con la tesi che riconosce autonomia al “mero ritardo”, valorizzando il tempo quale bene della vita distinto. In questa prospettiva, il pregiudizio risarcibile non coincide con la perdita dell’utilità finale, ma con la lesione dell’interesse alla tempestiva definizione del procedimento e alla certezza, suscettibile di tradursi in danni da interesse negativo. Ne emerge un quadro ancora segnato da incertezze interpretative, a fronte di una crescente centralità del fattore tempo nell’evoluzione del diritto amministrativo.
Rilevanza del ‘fattore tempo’ nei procedimenti ad istanza di parte e responsabilità della pubblica amministrazione / Mari, G.. - unico:(2025), pp. 93-108.
Rilevanza del ‘fattore tempo’ nei procedimenti ad istanza di parte e responsabilità della pubblica amministrazione
G. Mari
2025
Abstract
Il contributo esamina la rilevanza del “fattore tempo” nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, ricostruendo l’obbligo di conclusione entro un termine certo, sancito dall’art. 2 della l. n. 241/1990, come espressione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e buona amministrazione. Il rispetto dei termini procedimentali non assume soltanto una valenza organizzativa, ma integra una vera e propria prestazione dovuta al privato, incidendo sulla certezza dei rapporti giuridici e sulla programmabilità delle iniziative economiche. Alla luce dell’art. 2-bis della medesima legge, il lavoro affronta il dibattito sulla risarcibilità del danno da ritardo, mettendo a confronto l’orientamento che subordina il risarcimento alla spettanza del bene della vita finale con la tesi che riconosce autonomia al “mero ritardo”, valorizzando il tempo quale bene della vita distinto. In questa prospettiva, il pregiudizio risarcibile non coincide con la perdita dell’utilità finale, ma con la lesione dell’interesse alla tempestiva definizione del procedimento e alla certezza, suscettibile di tradursi in danni da interesse negativo. Ne emerge un quadro ancora segnato da incertezze interpretative, a fronte di una crescente centralità del fattore tempo nell’evoluzione del diritto amministrativo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


