Il contratto collettivo ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.) e dunque come qualsiasi altro contratto deve soggiacere alle regole ex artt. 1175, 1374, 1375 cc e ai diritti e alle obbligazioni che da essi derivano. La buona fede integra autonomamente il contratto collettivo e la libertà sindacale (art. 39 Cost.) non esenta le organizzazioni sindacali dai doveri di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost). Configura una violazione del principio di buona fede la scelta della RSU di accentrare la fruizione dei permessi sindacali retribuiti in modo prevalente ed esclusivo in capo ad un solo soggetto, membro della stessa rappresentanza sindacale aziendale, in quanto ciò comprime completamente e in misura eccessiva il diritto del datore di lavoro a beneficiare della prestazione lavorativa dello stesso. Conseguentemente è qualificabile come condotta antisindacale la sola parte della disposizione datoriale che vieta tout court l’accentramento parziale dei permessi sindacali; mentre non lo è quella che vieta l’accentramento dei permessi sindacali in modo prevalente ed esclusivo in capo ad un solo soggetto, quando ciò comporta una continua assenza dal lavoro contraria ai canoni di buona fede contrattuale.

“Modalità di fruizione dei permessi sindacali retribuiti e condotta antisindacale del datore di lavoro.”– nota a Tribunale di Siena – sez. lavoro n. 9/2022 / De Lucia, Myriam. - In: LAVORO E PREVIDENZA OGGI. - ISSN 0390-251X. - 7-8/2022(2022).

“Modalità di fruizione dei permessi sindacali retribuiti e condotta antisindacale del datore di lavoro.”– nota a Tribunale di Siena – sez. lavoro n. 9/2022

myriam de lucia
2022

Abstract

Il contratto collettivo ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.) e dunque come qualsiasi altro contratto deve soggiacere alle regole ex artt. 1175, 1374, 1375 cc e ai diritti e alle obbligazioni che da essi derivano. La buona fede integra autonomamente il contratto collettivo e la libertà sindacale (art. 39 Cost.) non esenta le organizzazioni sindacali dai doveri di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost). Configura una violazione del principio di buona fede la scelta della RSU di accentrare la fruizione dei permessi sindacali retribuiti in modo prevalente ed esclusivo in capo ad un solo soggetto, membro della stessa rappresentanza sindacale aziendale, in quanto ciò comprime completamente e in misura eccessiva il diritto del datore di lavoro a beneficiare della prestazione lavorativa dello stesso. Conseguentemente è qualificabile come condotta antisindacale la sola parte della disposizione datoriale che vieta tout court l’accentramento parziale dei permessi sindacali; mentre non lo è quella che vieta l’accentramento dei permessi sindacali in modo prevalente ed esclusivo in capo ad un solo soggetto, quando ciò comporta una continua assenza dal lavoro contraria ai canoni di buona fede contrattuale.
2022
“Modalità di fruizione dei permessi sindacali retribuiti e condotta antisindacale del datore di lavoro.”– nota a Tribunale di Siena – sez. lavoro n. 9/2022 / De Lucia, Myriam. - In: LAVORO E PREVIDENZA OGGI. - ISSN 0390-251X. - 7-8/2022(2022).
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